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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33879/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino del Bangladesh aveva chiesto, dopo il rigetto della domanda in sede amministrativa, il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria, della protezione umanitaria o dell'asilo. Aveva riferito di essere fuggito dal Paese d'origine per minacce di morte provenienti dai fratellastri, legate a un conflitto ereditario. Il Tribunale di Cagliari aveva rigettato tutte le forme di tutela richieste, qualificando la vicenda come privata e ritenendo non credibile il racconto, oltre a escludere sia una situazione di conflitto armato o violenza generalizzata nel Paese d'origine sia una condizione di vulnerabilità idonea a giustificare il permesso umanitario. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 3, comma 4, e 7 d.lgs. 251/2007, censurando la motivazione del Tribunale come tautologica e incoerente con gli atti; 2) violazione dell'art. 8 d.lgs. 25/2008, lamentando l'omesso dovere di cooperazione istruttoria officiosa e il mancato ruolo attivo del giudice nella verifica della situazione del Bangladesh e dei presupposti della protezione umanitaria; 3) violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per il diniego della protezione umanitaria e la pretesa assenza di una reale valutazione comparativa della vulnerabilità e dell'integrazione in Italia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione di merito sulla credibilità e sulla natura privata della vicenda, già esaminata in modo analitico dal Tribunale. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché il Tribunale aveva correttamente escluso le forme di protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 in ragione della non credibilità del racconto, e aveva altresì assolto all'obbligo istruttorio sulla situazione del Paese utilizzando fonti internazionali, escludendo infine che la sola povertà del Paese d'origine bastasse per la protezione umanitaria. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché il ricorrente si era limitato a censure generiche, senza confrontarsi con la specifica valutazione del Tribunale sulla non compiuta integrazione in Italia. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il controricorso del Ministero è stato ritenuto meramente apparente e quindi non idoneo a fondare una condanna alle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 251/2007

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione di credibilità; la Corte osserva che la censura era in realtà diretta contro la motivazione del giudice di merito e non individuava un vero errore di sussunzione.

  • art. 7 d.lgs. 251/2007

    Richiamato dal ricorrente come parametro della domanda di protezione; la Corte non ne ravvisa violazione autonoma, perché la vicenda è stata qualificata come privata e non riconducibile allo status di rifugiato.

  • art. 8 d.lgs. 25/2008

    L'obbligo di cooperazione istruttoria officiosa è ritenuto rispettato dal Tribunale, che ha consultato fonti internazionali aggiornate per escludere conflitto armato e violenza generalizzata nel Paese d'origine.

  • art. 14 d.lgs. 251/2007

    Le ipotesi di protezione sussidiaria di cui alle lett. a e b sono escluse in presenza di un racconto non credibile; la lett. c richiede una verifica della situazione del Paese d'origine, che nel caso concreto ha dato esito negativo sulla base di fonti qualificate.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Il diniego della protezione umanitaria è confermato perché il ricorrente non ha criticato specificamente la valutazione comparativa del Tribunale, né ha dimostrato che la sola povertà del Paese d'origine fosse sufficiente a integrare la vulnerabilità.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso del Ministero è stato ritenuto puramente apparente e dunque non idoneo a soddisfare il minimo difensivo richiesto dalla norma, con conseguente regolazione delle spese in senso neutro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto anche per il ricorso per cassazione, cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater nei casi indicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sulle domande di protezione internazionale, la censura formulata come violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, mira soltanto a rimettere in discussione la valutazione di credibilità del racconto e l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La qualificazione della vicenda come controversia di natura privata esclude il riconoscimento dello status di rifugiato quando manchi un nesso con atti di persecuzione rilevanti ai fini della protezione internazionale.
  • L'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice è assolto quando il decreto dia conto dell'esame della situazione del Paese d'origine mediante fonti qualificate e aggiornate; non è sufficiente dedurre genericamente la mancata indagine.
  • La protezione sussidiaria richiede una verifica distinta delle diverse ipotesi normative: la non credibilità del racconto può precludere le ipotesi individuali, mentre per il rischio generalizzato occorre accertare la presenza o meno di conflitto armato o violenza indiscriminata nel Paese di provenienza.
  • La protezione umanitaria postula una valutazione comparativa concreta della vulnerabilità allegata e del livello di integrazione in Italia; doglianze generiche o non confrontate con le ragioni del decreto non sono idonee a scalfire la decisione di rigetto.
  • La mera situazione di povertà nel Paese d'origine, da sola, non è sufficiente a fondare il rilascio del permesso per motivi umanitari in assenza di ulteriori elementi individualizzanti di vulnerabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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