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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19694/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da lavori edilizi eseguiti su due fabbricati contigui siti in Barletta. I proprietari di un immobile, uno dei quali usufruttuario e l'altro nudo proprietario, hanno convenuto in giudizio i proprietari dell'immobile confinante lamentando che questi avessero: a) edificato un nuovo fabbricato utilizzando la muratura preesistente; b) realizzato al piano terra un bagno con impianti idrici e fognari installati sul muro comune e a distanza inferiore a un metro, in violazione dell'art. 889 c.c.; c) costruito sul lastrico solare di loro proprietà invadendo la proprietà avversaria per circa 24 cm. Gli attori hanno chiesto la riduzione in pristino, il rilascio della porzione di parete occupata, il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese di ATP. In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda. In appello, invece, la Corte territoriale ha accolto le domande degli originari attori, condannando i convenuti alla rimozione e ricollocazione degli impianti nel rispetto delle distanze legali, al risarcimento del danno e alle spese. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia i soccombenti principali sia uno dei coobbligati, con motivi incentrati soprattutto su omessa pronuncia sull'eccezione di usucapione della servitù di mantenimento delle tubazioni, sulla presunta errata applicazione dell'art. 889 c.c., sulla valutazione della c.t.u. svolta in ATP, sulla condanna alle spese dell'ATP e sulla disciplina delle distanze in caso di muro comune o di fabbricati in aderenza. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale limitatamente all'omesso esame dell'eccezione riconvenzionale di usucapione della servitù contraria al rispetto delle distanze, perché tale questione era stata ritualmente riproposta in appello e non risultava esaminata né espressamente né implicitamente dal giudice di merito. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori censure del medesimo motivo e ha assorbito il secondo motivo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale nei limiti dell'omessa pronuncia sull'eccezione di usucapione della servitù di mantenimento delle tubazioni a distanza inferiore a quella legale; ha dichiarato inammissibili le altre censure del primo motivo; ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale e ha assorbito tutti i motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, che dovrà riesaminare la causa tenendo conto dell'eccezione di usucapione e delle questioni connesse non decise.

Norme richiamate

  • art. 889 c.c.

    La distanza di un metro per pozzi, cisterne, tubi e impianti si applica anche quando gli impianti siano collocati su una muratura di confine, salvo l'esistenza di una servitù contraria o di specifiche deroghe; la questione della sua applicazione deve essere esaminata alla luce dell'assetto dei diritti reali dedotti in causa.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente introdotta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e costituisce error in procedendo censurabile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato nei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge e vizi motivazionali.

  • art. 346 c.p.c.

    Le eccezioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello dalla parte vittoriosa per evitare la presunzione di rinuncia.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il requisito di autosufficienza del ricorso va interpretato in modo non formalistico, purché siano indicati con precisione gli atti e i documenti rilevanti.

  • d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5

    Richiamato come eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, ma non decisivo nella soluzione finale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in tema di regolazione delle spese di lite e delle spese dell'ATP; la relativa censura è rimasta assorbita.

  • artt. 696-bis, 698, 101 e 115 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente incidentale per contestare l'utilizzabilità della c.t.u. svolta in ATP senza partecipazione del terzo chiamato; motivo assorbito.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Utilizzato per interpretare in senso elastico il principio di autosufficienza, evitando eccessivi formalismi.

  • art. 880 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 800 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la parte che abbia ottenuto un esito favorevole in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o non esaminate, ma deve riproporle espressamente per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente riproposta in appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e può essere fatta valere in cassazione come error in procedendo, consentendo alla Corte l'esame diretto degli atti processuali.
  • In tema di distanze legali ex art. 889 c.c., il giudice deve esaminare anche le eccezioni dirette a far valere l'esistenza di una servitù contraria acquisita per usucapione, poiché tale servitù può escludere la pretesa al rispetto della distanza legale.
  • La censura di un vizio processuale è ammissibile solo se la parte deduce anche il concreto pregiudizio subito sul piano difensivo o decisorio; il mero errore formale, da solo, non è sufficiente.
  • Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione va interpretato in modo non meramente formalistico, purché nel ricorso siano indicati con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro reperibilità nel fascicolo processuale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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