Cassazione Penale, Sentenza n. 14211/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Morabito era stato condannato per i reati indicati dagli artt. 581, 595 e 612 cod. pen. per fatti del 4/01/2014. Con atto di appello convertito in ricorso per cassazione (artt. 37 d.lgs. 274/2000 e 568, comma 5, cod. proc. pen.) il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione: il termine massimo di prescrizione, anche considerati otto mesi di sospensione, era infatti spirato il 4/03/2022, cioè prima della pronuncia della sentenza di appello. Richiamando il dictum delle Sezioni Unite n. 12602/2015 (Ricci), il ricorso sostiene che la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata deve essere rilevata anche d'ufficio e può giustificare l'annullamento senza rinvio quando il giudice di merito ometta la declaratoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto la censura relativa alla prescrizione, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite che ammette il ricorso per cassazione volto a far valere l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata. Per l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati risultano estinti per prescrizione. Decisione resa in data 31/01/2024.
Norme richiamate
art. 581 cod. pen.
Articolo del codice penale che indicava uno dei reati ascritti all'imputato; utilizzato nel ricorso come fattispecie contestata.
art. 595 cod. pen.
Articolo del codice penale relativo a un altro dei reati ascritti all'imputato; rilevante ai fini della determinazione della prescrizione complessiva.
art. 612 cod. pen.
Articolo del codice penale relativo a un ulteriore reato contestato; anch'esso preso in considerazione per il calcolo dei termini di prescrizione.
art. 37 d.lgs. 274/2000
Norma che disciplina la conversione dell'appello in ricorso per cassazione nei procedimenti innanzi al giudice di pace; giustifica la trasformazione dell'atto di appello in ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la procedura di impugnazione e per la ricevibilità del ricorso per cassazione nel caso concreto.
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha stabilito l'ammissibilità del ricorso per cassazione volto a far valere l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata, anche se non eccepita dalle parti, e l'obbligo del giudice di merito di adottare la declaratoria consequenziale.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il giudice di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità; nella sentenza è richiamato per giustificare l'onere del giudice di merito di esporre la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata, la cassazione è ammissibile per far valere l'estinzione anche se la questione non è stata sollevata nel merito, alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Il giudice di merito ha l'obbligo di rilevare d'ufficio e dichiarare le cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.); il mancato adempimento può portare all'annullamento senza rinvio quando l'estinzione è pacifica e anteriore alla sentenza impugnata.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati periodi di sospensione e interruzione; è fondamentale verificare con precisione le date rilevanti (fatto, sospensioni, sentenze) prima di valutare la consolidazione della prescrizione.
- Quando risulta che i reati sono estinti per prescrizione anteriore alla sentenza impugnata, il rimedio corretto è l'annullamento senza rinvio, poiché non resta materia da giudicare.
- Difensori e parti dovrebbero sollevare tempestivamente questioni di prescrizione, ma anche se non lo fanno il giudice deve verificarle d'ufficio; la Procura e il giudice devono controllare i termini prescrizionali prima di confermare condanne.
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