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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25174/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva solo parzialmente accolto l'istanza ex artt. 35-bis, 35-ter e 69 L. 26 luglio 1975, n. 354, per presunta violazione dell'art. 3 CEDU dovuta a sovraffollamento, insufficiente spazio pro capite e condizioni igienico-sanitarie. Inoltre censura dell'errore nel computo dei periodi rilevanti (in particolare un dies a quo indicato come 30/2/2018 invece di 3/2/2018) e deduzione che la fruizione di una sola ora d'aria presso la Casa di Parma, in ragione del regime detentivo speciale (art. 41-bis), integri trattamento degradante in contrasto con norme e alcuni precedenti giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'errore materiale nel computo del periodo di detenzione nella stanza n.16 della Casa circondariale di Nuoro: il Tribunale aveva indicato un periodo tra il 30/2/2018 e il 30/3/2018 (data inesistente) e la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente a quel punto, rinviando al Tribunale di sorveglianza di Sassari per verificare la corretta decorrenza (3/2/2018) e l'eventuale riconoscimento di ulteriori giorni da detrarre secondo l'art. 35-ter. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato: le censure sul calcolo degli spazi (inclusione di superfici occupate dai compagni di stanza o dai letti) sono state ritenute infondate/irrilevanti; la doglianza relativa alla scarsa disponibilità di un'ora d'aria in regime speciale è stata ritenuta non pertinente e manifestamente infondata, essendo più un rilievo sul regime 41-bis che una carenza motivazionale specifica.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3

    Tutela contro trattamenti inumani o degradanti; utilizzata come parametro per valutare se le condizioni di detenzione (sovraffollamento, spazio pro capite, condizioni igienico-sanitarie, tempo all'aperto) configurino violazione. Presunzione di non conformità quando lo spazio pro capite è inferiore a 3 m2.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter

    Disposizione che consente la detrazione di giorni di pena per periodi di detenzione ritenuti non conformi all'art. 3 CEDU; il calcolo dei giorni detraibili deve essere effettuato correttamente e un errore materiale nel dies a quo può influire sul risultato.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35-bis e 69

    Norme richiamate nell'istanza di revisione/benefici per condizioni di detenzione; il Tribunale valuta le domande fondate su violazioni dell'art. 3 CEDU e applica i criteri di legge per il riconoscimento delle deduzioni.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis

    Regime detentivo speciale; limitazioni connesse al 41-bis possono ridurre l'accesso all'aria e alle attività, ma non costituiscono automaticamente una violazione dell'art. 3 CEDU: occorre una valutazione specifica e circostanziata del carattere degradante o inumano.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 6551 del 24/09/2020)

    Principio secondo cui uno spazio inferiore a 3 m2 a detenuto in cella collettiva determina una forte presunzione di trattamento non conforme all'art. 3 CEDU; spazi tra 3 e 4 m2 richiedono una valutazione complessiva con fattori compensativi (durata breve, dignitose condizioni, libertà di movimento fuori cella).

  • Giurisprudenza di merito/Sez. 1 (es. sent. Sciuto, Morello, Gobbi, Zindato)

    Metodo di calcolo dello spazio: vanno escluse le superfici dei servizi sanitari e quelle occupate dagli arredi fissi (compresi i letti a castello); anche gli arredi 'pensili' non vanno computati nel calcolo della superficie utile pro capite.

Massime di principio

  • Per dimostrare una violazione dell'art. 3 CEDU per sovraffollamento è decisivo il dato metrico pro capite: sotto 3 m2 si instaura una presunzione forte di trattamento inumano; tra 3 e 4 m2 la valutazione è complessiva e richiede fattori compensativi.
  • Nel calcolo dello spazio utile pro capite devono essere escluse le superfici dei servizi igienici e gli ingombri dovuti ad arredi fissi (es. letti a castello) e arredi pensili; errori di computo di tali elementi possono essere censurati se incidono sul risultato valutativo.
  • Le censure generiche e non specifiche sulle condizioni di detenzione sono spesso inammissibili: il ricorrente deve fornire dati chiari e riferimenti temporali precisi.
  • Le limitazioni imposte dal regime 41-bis (o altri regimi speciali) non determinano automaticamente la illegittimità ai sensi dell'art. 3 CEDU; occorre valutare se le restrizioni, nel loro complesso, raggiungono la soglia di gravità di trattamento degradante o inumano.
  • Gli errori materiali nel computo dei periodi (es. indicazione di date inesistenti o dies a quo errati) sono rilevanti e possono giustificare l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo esame, con conseguente ricalcolo dei giorni detraibili ai sensi dell'art. 35-ter.

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