Cassazione Penale, Sentenza n. 25174/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva solo parzialmente accolto l'istanza ex artt. 35-bis, 35-ter e 69 L. 26 luglio 1975, n. 354, per presunta violazione dell'art. 3 CEDU dovuta a sovraffollamento, insufficiente spazio pro capite e condizioni igienico-sanitarie. Inoltre censura dell'errore nel computo dei periodi rilevanti (in particolare un dies a quo indicato come 30/2/2018 invece di 3/2/2018) e deduzione che la fruizione di una sola ora d'aria presso la Casa di Parma, in ragione del regime detentivo speciale (art. 41-bis), integri trattamento degradante in contrasto con norme e alcuni precedenti giurisprudenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'errore materiale nel computo del periodo di detenzione nella stanza n.16 della Casa circondariale di Nuoro: il Tribunale aveva indicato un periodo tra il 30/2/2018 e il 30/3/2018 (data inesistente) e la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente a quel punto, rinviando al Tribunale di sorveglianza di Sassari per verificare la corretta decorrenza (3/2/2018) e l'eventuale riconoscimento di ulteriori giorni da detrarre secondo l'art. 35-ter. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato: le censure sul calcolo degli spazi (inclusione di superfici occupate dai compagni di stanza o dai letti) sono state ritenute infondate/irrilevanti; la doglianza relativa alla scarsa disponibilità di un'ora d'aria in regime speciale è stata ritenuta non pertinente e manifestamente infondata, essendo più un rilievo sul regime 41-bis che una carenza motivazionale specifica.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3
Tutela contro trattamenti inumani o degradanti; utilizzata come parametro per valutare se le condizioni di detenzione (sovraffollamento, spazio pro capite, condizioni igienico-sanitarie, tempo all'aperto) configurino violazione. Presunzione di non conformità quando lo spazio pro capite è inferiore a 3 m2.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter
Disposizione che consente la detrazione di giorni di pena per periodi di detenzione ritenuti non conformi all'art. 3 CEDU; il calcolo dei giorni detraibili deve essere effettuato correttamente e un errore materiale nel dies a quo può influire sul risultato.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35-bis e 69
Norme richiamate nell'istanza di revisione/benefici per condizioni di detenzione; il Tribunale valuta le domande fondate su violazioni dell'art. 3 CEDU e applica i criteri di legge per il riconoscimento delle deduzioni.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis
Regime detentivo speciale; limitazioni connesse al 41-bis possono ridurre l'accesso all'aria e alle attività, ma non costituiscono automaticamente una violazione dell'art. 3 CEDU: occorre una valutazione specifica e circostanziata del carattere degradante o inumano.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 6551 del 24/09/2020)
Principio secondo cui uno spazio inferiore a 3 m2 a detenuto in cella collettiva determina una forte presunzione di trattamento non conforme all'art. 3 CEDU; spazi tra 3 e 4 m2 richiedono una valutazione complessiva con fattori compensativi (durata breve, dignitose condizioni, libertà di movimento fuori cella).
Giurisprudenza di merito/Sez. 1 (es. sent. Sciuto, Morello, Gobbi, Zindato)
Metodo di calcolo dello spazio: vanno escluse le superfici dei servizi sanitari e quelle occupate dagli arredi fissi (compresi i letti a castello); anche gli arredi 'pensili' non vanno computati nel calcolo della superficie utile pro capite.
Massime di principio
- Per dimostrare una violazione dell'art. 3 CEDU per sovraffollamento è decisivo il dato metrico pro capite: sotto 3 m2 si instaura una presunzione forte di trattamento inumano; tra 3 e 4 m2 la valutazione è complessiva e richiede fattori compensativi.
- Nel calcolo dello spazio utile pro capite devono essere escluse le superfici dei servizi igienici e gli ingombri dovuti ad arredi fissi (es. letti a castello) e arredi pensili; errori di computo di tali elementi possono essere censurati se incidono sul risultato valutativo.
- Le censure generiche e non specifiche sulle condizioni di detenzione sono spesso inammissibili: il ricorrente deve fornire dati chiari e riferimenti temporali precisi.
- Le limitazioni imposte dal regime 41-bis (o altri regimi speciali) non determinano automaticamente la illegittimità ai sensi dell'art. 3 CEDU; occorre valutare se le restrizioni, nel loro complesso, raggiungono la soglia di gravità di trattamento degradante o inumano.
- Gli errori materiali nel computo dei periodi (es. indicazione di date inesistenti o dies a quo errati) sono rilevanti e possono giustificare l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo esame, con conseguente ricalcolo dei giorni detraibili ai sensi dell'art. 35-ter.
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