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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05624/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di verbali per violazione del codice della strada, elevati a Roma per transito nella corsia preferenziale di via di Portonaccio. I destinatari dei verbali hanno opposto le sanzioni deducendo, in sostanza, che la segnaletica di preavviso e quella verticale/orizzontale fossero inadeguate o non visibili, soprattutto dopo la disattivazione e successiva riattivazione della corsia nel 2017, e che l’ente non avesse adeguatamente pubblicizzato la riattivazione del divieto. In Cassazione hanno proposto cinque motivi, tra cui: omesso esame di fatti decisivi (sentenze pregresse, dichiarazione del comandante della Polizia Locale, fotografie e numero di contravvenzioni elevate); violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727-2729 c.c. per mancato ricorso a presunzioni; errore sulla collocazione temporale delle sanzioni; omessa valutazione della prova documentale; mancata considerazione dell’assenza dell’elemento psicologico e della scusabilità dell’errore; nonché, per il ricorso incidentale, omessa pronuncia sulla richiesta di acquisire la CTU svolta in altro giudizio. Roma Capitale ha resistito con controricorso; altri controinteressati hanno proposto ricorso incidentale; alcuni intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse già esaminato i documenti prodotti e avesse motivatamente accertato l’esistenza di una segnaletica verticale adeguata e la sufficiente pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale, escludendo la prova dell’inidoneità della segnaletica e la scusabilità dell’errore. Ha inoltre escluso la decisività delle sentenze richiamate dai ricorrenti, poiché relative ad altri giudizi e ad altre posizioni, senza prova del loro passaggio in giudicato e comunque non riferibili alla medesima fattispecie concreta. La Corte ha anche ribadito che, in materia di sanzioni amministrative, l’accertamento della violazione è sufficiente e che l’onere di provare l’assenza di colpa grava sull’agente; nel caso concreto il Tribunale aveva escluso che l’utente della strada non potesse ragionevolmente conformarsi al precetto, dato l’operato diligente dell’amministrazione. Conseguentemente, sono state poste le spese a carico solidale dei ricorrenti principali e incidentali in favore di Roma Capitale, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura non può sovvertire l'apprezzamento di fatto del giudice di merito quando questi abbia esaminato le risultanze istruttorie e scelto, con motivazione, quelle ritenute più convincenti.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni non sono state ritenute necessarie o decisive, poiché il giudice di merito aveva già fondato la decisione su un complessivo esame degli elementi di causa.

  • art. 3 L. n. 689/1981

    Per le violazioni amministrativamente sanzionate opera una presunzione di colpa; non occorre la prova concreta del dolo o della colpa, gravando sull’agente l’onere di dimostrare di avere agito senza colpa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già esaminato gli elementi decisivi e spiegato le ragioni della propria decisione.
  • La decisione del giudice di merito può fondarsi su alcune risultanze istruttorie senza dover confutare puntualmente ogni singolo documento, indizio o deduzione difensiva, purché la motivazione indichi le ragioni del convincimento.
  • In materia di sanzioni amministrative, la violazione accertata integra di regola un illecito presunto colposo; per escludere la responsabilità è necessario provare la concreta inesigibilità di una condotta diversa o la scusabilità dell’errore.
  • L’errore sulla norma sanzionatoria è scusabile solo se circostanze concrete di tempo e di luogo rendevano irragionevole pretendere dall’agente un comportamento conforme al precetto, dopo che egli abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi.
  • Il giudicato formatosi in altro processo può avere efficacia riflessa solo se riguarda la medesima situazione giuridica e se le fattispecie sono corrispondenti in tutti i loro elementi; non basta la mera analogia dei fatti o del luogo.
  • Il giudice non è tenuto ad acquisire prove formate in un diverso giudizio, né la parte che ne chiede l’acquisizione è dispensata dall’indicare specificamente la loro rilevanza concreta nel processo in corso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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