Cassazione Civile, Ordinanza n. 05624/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di verbali per violazione del codice della strada, elevati a Roma per transito nella corsia preferenziale di via di Portonaccio. I destinatari dei verbali hanno opposto le sanzioni deducendo, in sostanza, che la segnaletica di preavviso e quella verticale/orizzontale fossero inadeguate o non visibili, soprattutto dopo la disattivazione e successiva riattivazione della corsia nel 2017, e che l’ente non avesse adeguatamente pubblicizzato la riattivazione del divieto. In Cassazione hanno proposto cinque motivi, tra cui: omesso esame di fatti decisivi (sentenze pregresse, dichiarazione del comandante della Polizia Locale, fotografie e numero di contravvenzioni elevate); violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727-2729 c.c. per mancato ricorso a presunzioni; errore sulla collocazione temporale delle sanzioni; omessa valutazione della prova documentale; mancata considerazione dell’assenza dell’elemento psicologico e della scusabilità dell’errore; nonché, per il ricorso incidentale, omessa pronuncia sulla richiesta di acquisire la CTU svolta in altro giudizio. Roma Capitale ha resistito con controricorso; altri controinteressati hanno proposto ricorso incidentale; alcuni intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse già esaminato i documenti prodotti e avesse motivatamente accertato l’esistenza di una segnaletica verticale adeguata e la sufficiente pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale, escludendo la prova dell’inidoneità della segnaletica e la scusabilità dell’errore. Ha inoltre escluso la decisività delle sentenze richiamate dai ricorrenti, poiché relative ad altri giudizi e ad altre posizioni, senza prova del loro passaggio in giudicato e comunque non riferibili alla medesima fattispecie concreta. La Corte ha anche ribadito che, in materia di sanzioni amministrative, l’accertamento della violazione è sufficiente e che l’onere di provare l’assenza di colpa grava sull’agente; nel caso concreto il Tribunale aveva escluso che l’utente della strada non potesse ragionevolmente conformarsi al precetto, dato l’operato diligente dell’amministrazione. Conseguentemente, sono state poste le spese a carico solidale dei ricorrenti principali e incidentali in favore di Roma Capitale, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura non può sovvertire l'apprezzamento di fatto del giudice di merito quando questi abbia esaminato le risultanze istruttorie e scelto, con motivazione, quelle ritenute più convincenti.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni non sono state ritenute necessarie o decisive, poiché il giudice di merito aveva già fondato la decisione su un complessivo esame degli elementi di causa.
art. 3 L. n. 689/1981
Per le violazioni amministrativamente sanzionate opera una presunzione di colpa; non occorre la prova concreta del dolo o della colpa, gravando sull’agente l’onere di dimostrare di avere agito senza colpa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già esaminato gli elementi decisivi e spiegato le ragioni della propria decisione.
- La decisione del giudice di merito può fondarsi su alcune risultanze istruttorie senza dover confutare puntualmente ogni singolo documento, indizio o deduzione difensiva, purché la motivazione indichi le ragioni del convincimento.
- In materia di sanzioni amministrative, la violazione accertata integra di regola un illecito presunto colposo; per escludere la responsabilità è necessario provare la concreta inesigibilità di una condotta diversa o la scusabilità dell’errore.
- L’errore sulla norma sanzionatoria è scusabile solo se circostanze concrete di tempo e di luogo rendevano irragionevole pretendere dall’agente un comportamento conforme al precetto, dopo che egli abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi.
- Il giudicato formatosi in altro processo può avere efficacia riflessa solo se riguarda la medesima situazione giuridica e se le fattispecie sono corrispondenti in tutti i loro elementi; non basta la mera analogia dei fatti o del luogo.
- Il giudice non è tenuto ad acquisire prove formate in un diverso giudizio, né la parte che ne chiede l’acquisizione è dispensata dall’indicare specificamente la loro rilevanza concreta nel processo in corso.
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