Cassazione Civile, Ordinanza n. 07285/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione dei compensi spettanti a un'avvocata per l'attività difensiva svolta in favore della curatela di un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In origine la corte d'appello aveva liquidato i compensi applicando il DM 140/2012; la decisione fu cassata e, in sede di rinvio, la corte territoriale liquidò nuovamente i compensi sulla base del DM 127/2004, ma compensò integralmente le spese di tutti i gradi di merito e di legittimità. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione era illegittima perché ella era sempre risultata vittoriosa, la contumacia della controparte non costituiva ragione sufficiente per compensare le spese e non ricorrevano né novità della questione né contrasto giurisprudenziale, essendo invece la disciplina applicabile già consolidata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulla compensazione delle spese perché, nel testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, non ricorrevano i presupposti per derogare al principio di soccombenza: la ricorrente era risultata sempre vittoriosa e la mancata costituzione degli intimati non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione. Inoltre, secondo la Corte, la giurisprudenza in tema di applicazione temporale del DM 127/2004 era già consolidata al momento della decisione della corte d'appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito, condannando il Ministero al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di legittimità e liquidandole direttamente in dispositivo.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come base del principio di soccombenza, secondo cui le spese seguono la parte che perde la causa.
art. 92 c.p.c.
«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»
Nel testo applicabile al giudizio di opposizione la compensazione è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; nel testo successivo è prevista anche l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69
Richiamata per la versione dell'art. 92 c.p.c. applicabile al giudizio di opposizione.
art. 13 D.L. 12 settembre 2014, n. 132
Richiamato per la modifica dell'art. 92 c.p.c. che ha introdotto, tra i presupposti della compensazione, l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza.
L. 10 novembre 2014, n. 162
Richiamata in sede di conversione del D.L. n. 132/2014.
art. 41 D.M. 20 luglio 2012, n. 140
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'ambito temporale di applicazione dei nuovi parametri professionali.
art. 9, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
Norma di delega richiamata per l'introduzione dei nuovi parametri professionali.
L. 24 marzo 2012, n. 27
Richiamata come legge di conversione del D.L. n. 1/2012.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è una deroga al principio di soccombenza e richiede la rigorosa ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge ratione temporis applicabile, oltre a una motivazione esplicita e specifica.
- La mancata costituzione della parte intimata o contumace non integra, da sola, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, quando la parte istante sia stata comunque costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
- La valutazione sulla novità della questione o sul consolidamento della giurisprudenza deve essere compiuta con riferimento al momento della decisione impugnata; se la questione era già coperta da orientamento consolidato, la compensazione per tale ragione è illegittima.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito e provvedere direttamente alla liquidazione delle spese.
- In tema di compensi professionali, la disciplina temporale applicabile va individuata in relazione al momento di esaurimento della prestazione e alla data della liquidazione giudiziale, secondo l'orientamento già affermato dalle Sezioni Unite.
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