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Sentenza

Sentenza n. 802/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Avellino- Sez. Lavoro n. 449/2025, nel giudizio recante n. RG 296/2023, pubblicata in data 17.04.2025.

Giustizia amministrativa202504489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 449/2025, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 449/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. La sentenza, pubblicata il 17 aprile 2025, non è stata impugnata, è stata notificata al Ministero il 18 aprile 2025 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, impone all'Amministrazione di conformarsi al decisum e di attribuire concretamente l'utilità riconosciuta, consistente nel pagamento delle spese di lite. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'esecuzione, anche in considerazione della costituzione meramente formale del Ministero. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Ha riconosciuto gli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato fino al soddisfo, mentre ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria: il credito per spese processuali è un debito di valuta e la rivalutazione richiede l'allegazione e la prova del maggior danno non compensato dagli interessi legali. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, disponendone l'insediamento su istanza del ricorrente e l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1277 c.c.

    Le somme liquidate giudizialmente a titolo di spese di lite costituiscono un debito di valuta.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    In caso di ritardato pagamento del debito di valuta spettano gli interessi legali nella misura prevista dalla legge.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    La rivalutazione monetaria può essere riconosciuta soltanto se il creditore allega e dimostra un maggior danno non compensato dagli interessi legali.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato obbligo conformativo e può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione di una sentenza passata in giudicato legittima l'ordine giudiziale di pagamento nel termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
  • Le somme liquidate giudizialmente a titolo di spese processuali sono debiti di valuta; in caso di ritardato pagamento spettano gli interessi legali, mentre la rivalutazione monetaria richiede la prova di un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare fin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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