Risoluzione n. 311 del 5/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per una compravendita immobiliare a titolo oneroso a favore di una Provincia, l’imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa di 168 euro, mentre l’imposta catastale si applica nella misura del 10 per mille sul valore del bene. L’esenzione prevista per Stato e per trasferimenti da successione o donazione non si estende all’acquisto oneroso effettuato da enti pubblici territoriali come le Province.
Imposte ipotecaria e catastale su acquisto oneroso di immobili da parte di una Provincia
Imposte ipotecaria e catastale su acquisto oneroso di immobili da parte di una Provincia
La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, di un atto di compravendita con cui un’Amministrazione Provinciale intende acquistare una porzione di edificio da destinare a sede dei propri uffici e quindi al patrimonio indisponibile dell’Ente. Il documento chiarisce il perimetro delle esenzioni previste dal D. Lgs. n. 347 del 1990 e distingue tra trasferimenti a favore dello Stato e trasferimenti a favore di Regioni, Province e Comuni.
Quesito prospettato
L’Amministrazione Provinciale chiede quale sia il regime fiscale applicabile all’atto di acquisto di un immobile da una società immobiliare. In particolare, domanda se il trasferimento sia esente da imposte ipotecaria e catastale oppure, in subordine, se l’imposta ipotecaria possa essere assolta in misura fissa di 168 euro.
Soluzione interpretativa del contribuente
L’istante ritiene che il trasferimento debba essere esente sia dall’imposta ipotecaria sia da quella catastale, richiamando:
- l’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347;
- l’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto;
- l’articolo 3 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
In via subordinata, per l’imposta ipotecaria, chiede l’applicazione della misura fissa di 168 euro.
Disciplina dell’imposta ipotecaria
L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 1 del D. Lgs. n. 347 del 1990, secondo cui le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei pubblici registri immobiliari sono soggette a imposta ipotecaria secondo il testo unico e la tariffa allegata.
Viene poi richiamato l’articolo 2 della Tariffa allegata al medesimo decreto, che prevede per le trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di Regioni, Province e Comuni l’applicazione dell’imposta ipotecaria in misura fissa pari a 168 euro.
L’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 347 del 1990 stabilisce inoltre che non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato e quelle relative ai trasferimenti di cui all’articolo 3 del D. Lgs. n. 346 del 1990.
La risoluzione precisa che il legislatore ha previsto l’esenzione dall’imposta ipotecaria per due sole categorie di operazioni:
- i trasferimenti nell’interesse dello Stato;
- i trasferimenti di cui all’articolo 3 del D. Lgs. n. 346 del 1990.
Viene altresì chiarito che l’articolo 3 del D. Lgs. n. 346 del 1990, che esenta i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, opera soltanto nell’ambito delle successioni e donazioni.
Ne consegue che:
- per lo Stato, l’esenzione dall’imposta ipotecaria riguarda sia i trasferimenti a titolo oneroso sia quelli derivanti da successioni o donazioni;
- per Regioni, Province e Comuni, l’esenzione opera solo per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni.
Poiché nel caso esaminato si tratta di un atto traslativo a titolo oneroso a favore di una Provincia, l’esenzione non trova applicazione. L’imposta ipotecaria è quindi dovuta nella misura fissa di 168 euro, in conformità all’articolo 2 della Tariffa allegata al D. Lgs. n. 347 del 1990.
Disciplina dell’imposta catastale
Per l’imposta catastale, la norma di riferimento è l’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 347 del 1990, che assoggetta le volture catastali a imposta nella misura del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato ai sensi dell’articolo 2. La disposizione si applica anche agli immobili strumentali, ancorché assoggettati a IVA.
Il comma 3 del medesimo articolo prevede l’esenzione solo per:
- le formalità eseguite nell’interesse dello Stato;
- le formalità relative ai trasferimenti di cui all’articolo 3 del D. Lgs. n. 346 del 1990.
La risoluzione ribadisce che tale esenzione riguarda le formalità relative ai trasferimenti derivanti da successione o donazione in favore di Regioni, Province e Comuni, ma non si estende agli atti di compravendita a titolo oneroso. Pertanto, la voltura catastale relativa all’acquisto effettuato dalla Provincia è soggetta all’imposta catastale del 10 per mille.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che:
- l’imposta ipotecaria, per la compravendita onerosa a favore della Provincia, è dovuta in misura fissa di 168 euro;
- l’imposta catastale è dovuta nella misura del 10 per mille sul valore del bene;
- non si applica l’esenzione invocata dal contribuente, poiché essa non copre gli acquisti a titolo oneroso effettuati da Province, Regioni e Comuni.
La risposta è resa nell’ambito di un’istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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