Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 310 del 5/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia nega la detrazione sugli interessi del mutuo ipotecario per la costruzione dell’abitazione principale perché non è verificabile con certezza l’inizio dei lavori nei sei mesi richiesti dalla norma. La sola data delle prime fatture non basta; è necessario un titolo edilizio/adempimento amministrativo idoneo a provare l’avvio dei lavori.

Detrazione interessi mutuo per costruzione abitazione principale

Detrazione per mutuo ipotecario destinato alla costruzione dell’abitazione principale

La risoluzione affronta il tema della detrazione Irpef degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario contratto per ultimare la costruzione di un immobile acquistato allo stato grezzo e destinato ad abitazione principale. L’Amministrazione finanziaria chiarisce quando ricorrono i presupposti temporali e documentali per fruire del beneficio previsto dall’art. 15, comma 1-ter, del Tuir.

Fatti esaminati

Il contribuente ha acquistato in data 28 giugno 2005 un immobile allo stato grezzo, da destinare ad abitazione principale, e contestualmente ha stipulato un mutuo ipotecario per finanziare i lavori di costruzione/completamento. Nei sei mesi successivi alla stipula del mutuo ha iniziato i lavori di finitura, ma:

  • non ha comunicato al Comune la data di inizio lavori;
  • non ha richiesto un nuovo permesso di costruire;
  • ha proseguito i lavori utilizzando la concessione edilizia già rilasciata all’impresa costruttrice il 30 ottobre 2004.

Il contribuente chiedeva se potesse considerare come data di inizio lavori il 30 settembre 2005, coincidente con l’emissione delle prime fatture intestate a lui.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1-ter, del Tuir, che riconosce una detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi e sugli oneri accessori, nonché sulle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di mutui ipotecari per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, entro il limite complessivo di 2.582,28 euro.

Sono inoltre richiamate le disposizioni del decreto 30 luglio 1999, n. 311, in particolare:

  • art. 1, comma 3: la detrazione spetta a condizione che i lavori di costruzione inizino nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;
  • art. 2, comma 3: la detrazione non spetta se i lavori non iniziano nel predetto termine o non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia, o in quello successivamente prorogato;
  • art. 3, comma 1: il contribuente deve conservare ed esibire, o trasmettere in copia, le abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia.

Viene richiamato anche l’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, per evidenziare che l’emissione delle fatture di prestazione non coincide necessariamente con l’effettivo momento di esecuzione dei lavori.

Chiarimenti interpretativi forniti

La risoluzione conferma un orientamento già espresso con la risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1: la detrazione può spettare anche quando i lavori riguardano un immobile allo stato grezzo, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla legge.

Tuttavia, nel caso concreto, l’Agenzia rileva che la concessione edilizia rimaneva formalmente intestata all’impresa costruttrice e che il contribuente non aveva effettuato la voltura né presentato una nuova richiesta al Comune. Di conseguenza, non risultava documentata con certezza la data di effettivo inizio dei lavori di completamento a suo carico.

Esito del parere

L’Amministrazione conclude che il contribuente non può essere ammesso alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1-ter, del Tuir, perché non è possibile verificare con certezza il rispetto del requisito temporale dei sei mesi previsto dal decreto n. 311 del 1999.

Inoltre, viene escluso che la data delle prime fatture possa assumere rilevanza decisiva ai fini del beneficio, poiché tali documenti possono essere emessi anche in un momento successivo all’effettivo avvio dei lavori e quindi non provano da soli il requisito richiesto dalla norma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.