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Risoluzione

Risoluzione n. 314 del 5/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le somme versate dai Comuni per le spese generali dell’Associazione Intercomunale non rilevano ai fini IVA, mentre i corrispettivi previsti dalle singole convenzioni attuative per attività dell’ufficio comune possono essere imponibili se configurano prestazioni di servizi rese a fronte di un corrispettivo.

IVA sulle attività degli uffici comuni nelle Associazioni Intercomunali

IVA e gestione associata nelle Associazioni Intercomunali

La risoluzione esamina il trattamento IVA delle attività svolte nell’ambito di un’Associazione Intercomunale istituita tra diversi Comuni del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1. Il tema centrale è stabilire se le somme versate dai Comuni al Comune capofila e le attività dell’ufficio comune siano escluse da IVA oppure rilevanti come prestazioni di servizi.

Quesito posto dal Comune di ALFA

Il Comune di ALFA, quale Comune capofila dell’Associazione Intercomunale, chiede quale sia il trattamento fiscale, ai fini IVA, delle attività svolte dall’ufficio comune istituito per la gestione associata di funzioni e servizi. In particolare, il dubbio riguarda l’ufficio comune incardinato presso il Comune aderente individuato dalle singole convenzioni attuative come capofila della gestione associata.

Posizione dell’istante

Secondo il Comune istante, le convenzioni attuative tra gli enti locali costituirebbero atti d’imperio emanati in regime di diritto pubblico. Da ciò deriva, nella sua prospettiva, che le attività poste in essere dall’ufficio comune dovrebbero considerarsi fuori campo IVA.

Quadro normativo regionale e struttura dell’Associazione

L’Agenzia richiama la disciplina contenuta nella legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2006, in particolare:

  • l’art. 20, che consente agli enti locali di esercitare funzioni e gestire servizi in modo coordinato per migliorarne efficacia ed efficienza, anche mediante associazioni intercomunali;
  • l’art. 22, che prevede che le Associazioni Intercomunali siano costituite da Comuni contermini in contesti omogenei, dotate di uffici comuni e istituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali adottate a maggioranza assoluta, seguite dalla stipula di una Convenzione quadro.

La Convenzione quadro disciplina:

  • oggetto e durata dell’associazione;
  • competenze degli organismi di coordinamento;
  • individuazione del Comune capofila per le attività istituzionali.

Le successive convenzioni attuative, stipulabili fra tutti o alcuni dei Comuni associati previa delibera conforme delle giunte comunali, regolano invece l’esercizio concreto in forma associata dei singoli servizi e funzioni.

Contenuto della Convenzione quadro esaminata

La Convenzione quadro allegata dal Comune di ALFA stabilisce che:

  • il Comune di ALFA è capofila per i rapporti istituzionali dell’Associazione;
  • l’Associazione ha durata di sei anni, prorogabili;
  • i Comuni aderenti possono scegliere di partecipare alla gestione associata di vari settori, tra cui:
    • servizio di Polizia Municipale;
    • trattamento economico del personale;
    • contenzioso tributario in materia di fiscalità locale;
    • ufficio espropri;
    • ufficio tributi;
    • iniziative turistiche;
    • servizio di trasporto scolastico;
    • commercio e attività produttive;
    • Sportello unico per le attività produttive.

L’art. 5 della Convenzione quadro prevede inoltre che le convenzioni attuative specifichino:

  • la funzione o il servizio gestito;
  • le modalità di organizzazione e svolgimento;
  • la sede dell’ufficio comune e di eventuali sedi distaccate;
  • le competenze interne ed esterne dell’ufficio comune;
  • i requisiti e le modalità di individuazione del responsabile della gestione;
  • i rapporti finanziari tra gli enti aderenti e i reciproci obblighi e garanzie.

Convenzione attuativa sul contenzioso tributario

L’unica convenzione attuativa trasmessa riguarda la gestione associata del contenzioso tributario in materia di fiscalità locale. Essa prevede che:

  • l’ufficio comune abbia sede presso il Comune di ALFA;
  • l’ufficio sia composto da personale in servizio presso l’Unità Operativa Tributi del Comune di ALFA;
  • il responsabile dell’attuazione coincida con un soggetto appartenente al medesimo ente.

All’ufficio comune sono attribuite, ai sensi dell’art. 6 della convenzione, tutte le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati, tra cui:

  • predisposizione degli atti per la costituzione in giudizio degli enti associati o per la proposizione dell’appello;
  • deposito degli atti necessari;
  • richiesta di copie di documenti e memorie illustrative;
  • richiesta di notificazioni;
  • trasmissione del fascicolo per il ricorso in Cassazione.

Rapporti finanziari tra i Comuni

La risoluzione distingue tra due livelli di rapporti finanziari:

Attività istituzionali dell’Associazione

Per le attività istituzionali, il Comune capofila iscrive nel proprio bilancio:

  • contributi regionali o di altri enti;
  • risorse messe a disposizione dai Comuni aderenti.

Ogni Comune iscrive nel proprio bilancio le somme relative a spese ed entrate riferite a tali attività istituzionali. Le somme messe a disposizione dai Comuni per le attività istituzionali sono ripartite in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente.

Gestione associata di servizi e funzioni

Per la gestione associata dei singoli servizi e funzioni:

  • ogni Comune iscrive nel proprio bilancio le somme relative alle spese e alle entrate connesse alle attività svolte in forma associata;
  • il Comune capofila, presso cui è incardinato l’ufficio comune, inserisce nel proprio bilancio le relative previsioni di spesa e di entrata;
  • i criteri di riparto sono demandati alle singole convenzioni attuative.

Nel caso della convenzione sul contenzioso tributario, i Comuni associati devono versare una quota proporzionata:

  • al numero dei ricorsi annui trattati;
  • all’ammontare del ricorso per singolo atto.

In via consuntiva, il responsabile dell’ufficio comune redige entro il 31 gennaio un rendiconto delle spese dell’anno precedente e ciascun Comune aderente versa la propria quota entro il 31 marzo.

Valutazione dell’Agenzia: attività istituzionali

L’Agenzia afferma che la gestione associata si realizza tramite due strumenti convenzionali distinti, espressione di una autonoma scelta organizzativa e non di poteri autoritativi reciproci.

Le somme che ciascun ente locale mette a disposizione del Comune di ALFA per le attività istituzionali, in base alla Convenzione quadro, costituiscono una ripartizione delle spese generali di funzionamento. Per tale ragione, esse non sono rilevanti ai fini IVA per mancanza dei presupposti applicativi del tributo.

Valutazione dell’Agenzia: convenzioni attuative e ufficio comune

Per le somme relative all’ufficio comune e alla gestione associata dei servizi e funzioni, occorre invece esaminare le singole convenzioni attuative e i relativi elementi fattuali.

L’indagine deve verificare, in concreto:

  • se l’ufficio comune svolga attività riconducibili a prestazioni di servizi;
  • se i rapporti finanziari tra gli enti configurino un mero riparto gestionale oppure il pagamento di un corrispettivo proporzionato alla qualità e quantità del servizio.

Nel caso della convenzione sul contenzioso tributario, l’Agenzia osserva che l’ufficio comune opera come un operatore privato, poiché svolge attività quali la predisposizione degli atti, la presentazione dell’appello, la richiesta di notificazioni e di copie, che integrano prestazioni di servizi verso gli enti locali associati e sono rilevanti ai fini IVA.

Inoltre, le somme versate al Comune capofila sono parametrate al numero dei ricorsi trattati e all’ammontare del ricorso per singolo atto; esse sono quindi qualificabili come corrispettivi per il servizio reso.

Principio conclusivo

La risoluzione conclude che:

  • le somme destinate alle attività istituzionali dell’Associazione Intercomunale, quali mere quote di copertura delle spese generali, non sono soggette a IVA;
  • le somme dovute in base alle convenzioni attuative possono invece essere rilevanti ai fini IVA quando l’ufficio comune svolga prestazioni di servizi verso gli enti associati dietro specifico corrispettivo.

In sostanza, la rilevanza IVA dipende dalla concreta disciplina della singola convenzione attuativa e dalla natura dei rapporti finanziari ivi previsti.

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