Risoluzione n. 313 del 5/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 313/E del 2007 chiarisce che il regime di neutralità fiscale della trasformazione in s.p.a. vale per i beni già appartenenti al regime d’impresa, mentre per i beni del patrimonio istituzionale di un ente non commerciale la trasformazione assume effetti assimilabili a un conferimento, con riconoscimento dei valori di perizia.
Riconoscimento fiscale dei beni nell trasformazione di EUR S.p.A.
Trasformazione dell'Ente EUR in EUR S.p.A. e oggetto del chiarimento
La risoluzione esamina un interpello presentato da EUR S.p.A. in merito alla corretta applicazione dell'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alla trasformazione ex lege dell'Ente EUR in società per azioni. Il tema centrale è l'individuazione del valore fiscalmente riconosciuto degli immobili confluiti nel patrimonio della società a seguito della trasformazione.
Vicenda fattuale e quadro della trasformazione
L'Ente EUR era un ente pubblico non economico, istituito per l'organizzazione della rassegna internazionale di Roma del 1941 e per la realizzazione del primo nucleo edilizio dell'espansione della città verso il mare. A causa degli eventi bellici la rassegna non ebbe luogo e l'ente si occupò essenzialmente della gestione e manutenzione del patrimonio espropriato per pubblica utilità, oltre che delle opere necessarie a garantirne la funzionalità.
L'ente gestiva i contratti relativi al patrimonio con forme proprie dell'amministrazione pubblica e i bilanci erano approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le regole della contabilità pubblica. Parallelamente, svolgeva anche un'attività commerciale su alcuni immobili, tra cui il Palazzo dei Congressi e la Piscina delle Rose.
La trasformazione in società per azioni è avvenuta ai sensi del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 304, che ha previsto la trasformazione dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma in società per azioni in attuazione della delega di cui alla legge n. 59 del 1997. Il capitale sociale di EUR S.p.A. è stato determinato sulla base di una perizia di stima predisposta da una commissione nominata dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per la ricognizione del patrimonio dell'ente, poi approvata con D.M. 13 marzo 2000.
La società ha iscritto in bilancio i beni provenienti dall'ente per un valore corrispondente a quello risultante dalla relazione di stima. Il capitale risulta partecipato ex lege dal Comune di Roma per il 10% e dal Ministero dell'Economia per il 90%.
Quesito formulato dal contribuente
EUR S.p.A. ha sostenuto che la previsione di neutralità fiscale dell'articolo 45, comma 25, della legge n. 448 del 1998 è suscettibile di diverse letture a seconda del contesto. Secondo la società:
- per i beni già utilizzati nell'attività d'impresa, il maggiore valore risultante dalla perizia non dovrebbe assumere rilevanza fiscale, in continuità con la precedente latenza d'imposta;
- per i beni detenuti nell'ambito dell'attività istituzionale non commerciale, invece, il passaggio dal regime pubblicistico al regime d'impresa dovrebbe consentire il riconoscimento fiscale dei valori di perizia, in quanto tali beni erano in una situazione di completa indifferenza fiscale prima della trasformazione.
La società ha quindi chiesto se, in caso di trasformazione dell'Ente EUR in s.p.a., il valore fiscalmente riconosciuto degli immobili debba coincidere con quello indicato nella relazione di stima approvata con D.M. 13 marzo 2000.
Profili di preventività dell'istanza
L'Agenzia richiama il requisito di preventività dell'interpello ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. La richiesta può considerarsi preventiva solo se presentata prima che il comportamento del contribuente produca effetti fiscali, ad esempio prima dell'inizio dell'ammortamento fiscale dei beni del ramo non commerciale.
Se l'ammortamento fiscale fosse già iniziato, l'istanza non sarebbe preventiva, poiché ciò presupporrebbe già l'individuazione del costo fiscalmente riconosciuto da assumere come base ammortizzabile.
Limiti dell'interpello sulla natura dell'ente
La risoluzione precisa che la qualificazione giuridico-fiscale di un ente come commerciale o non commerciale richiede un'indagine di fatto che non può essere svolta in sede di interpello, il quale riguarda solo l'interpretazione delle norme tributarie. La natura dell'Ente EUR potrà essere esaminata solo in sede di eventuale accertamento.
Interpretazione dell'articolo 45, comma 25, della legge n. 448 del 1998
Secondo l'Agenzia, la norma stabilisce che le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici sono effettuate in regime di neutralità fiscale. In assenza di una disciplina specifica nel d.lgs. n. 304 del 1999, tale principio si applica alla fattispecie dell'Ente EUR, ma con una distinzione fondamentale tra:
- beni appartenenti al patrimonio o ramo commerciale dell'ente;
- beni appartenenti al patrimonio o ramo istituzionale dell'ente non commerciale.
Il regime di neutralità fiscale implica la mancata emersione di plusvalenze imponibili al momento della trasformazione, grazie alla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. Tuttavia, tale continuità ha senso solo nell'ambito del regime dei beni d'impresa.
Beni del ramo commerciale: continuità dei valori fiscali e neutralità
Per gli immobili appartenenti al ramo commerciale dell'ente, il principio di neutralità fiscale comporta:
- irrilevanza fiscale dei maggiori valori risultanti dalla perizia di stima e iscritti nel bilancio della società trasformata;
- mantenimento della latenza d'imposta sui beni;
- continuità dei valori fiscalmente riconosciuti già in capo all'ente.
In questo ambito la trasformazione non determina un nuovo valore fiscale, ma solo la prosecuzione del precedente regime, senza emersione di plusvalenze imponibili.
Beni del ramo istituzionale: qualificazione come conferimento
Per gli immobili strumentali all'attività istituzionale prevalente di un ente non commerciale, l'Agenzia esclude l'applicazione del principio di neutralità e della continuità dei valori fiscali. In tale ipotesi la fattispecie non realizza propriamente una trasformazione, ma presenta, anche sul piano fiscale, caratteri assimilabili a un conferimento.
Di conseguenza, il trasferimento dei beni del ramo istituzionale alla società risultante dalla trasformazione può comportare il riconoscimento fiscale dei valori di perizia. La risoluzione evidenzia che questo assetto trova poi conferma sistematica nell'articolo 171, comma 2, del TUIR, introdotto successivamente, secondo cui la trasformazione di un ente non commerciale in società di capitali si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente.
Effetti fiscali sui beni del patrimonio istituzionale
Per i beni appartenenti al ramo istituzionale, l'Agenzia afferma che:
- le plusvalenze maturate fuori dal regime d'impresa sono imponibili nei limiti dell'articolo 67 del TUIR, se l'ente è qualificabile come non commerciale;
- i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società risultante dalla trasformazione, sulla base della relazione di stima, assumono rilievo fiscale;
- la disciplina successiva del TUIR è letta come confermativa di un principio già desumibile dal sistema.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude distinguendo tra le due categorie di beni:
- i beni appartenenti a un ente commerciale o al suo ramo commerciale restano soggetti al regime di neutralità fiscale e i valori di perizia non assumono rilevanza fiscale;
- i beni appartenenti al ramo istituzionale di un ente non commerciale, invece, non beneficiano della medesima neutralità e il loro apporto è assimilato a un conferimento, con riconoscimento fiscale dei valori di perizia.
La risposta viene resa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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