Cassazione Civile, Ordinanza n. 11256/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di una società e di alcuni soci, a seguito della mancata corresponsione dell'IVA differita sull'imposta dovuta per operazioni attive indicate nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012. L'Ufficio recuperava l'IVA non versata e irrogava la sanzione nella misura massima del 180% prevista dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997. In primo grado l'imposta veniva confermata, mentre la sanzione era ridotta al minimo edittale. L'Agenzia proponeva appello lamentando, da un lato, l'omessa declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 546/1992 e, dall'altro, l'erroneità della riduzione della sanzione. In Cassazione l'Ufficio deduceva principalmente la nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa o apparente, sostenendo che il giudice regionale avesse sostanzialmente copiato la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello e senza rispondere alle censure sulla misura della sanzione; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997 per l'illegittima applicazione del minimo edittale sulla base di circostanze ritenute estranee alla tipicità della violazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo la motivazione della sentenza di appello meramente apparente perché priva di un effettivo confronto con i motivi di gravame e incapace di rendere intellegibile l'iter logico-giuridico seguito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; in sede di rinvio il giudice dovrà riesaminare la questione sanzionatoria, verificando anche l'eventuale applicazione di una disciplina più favorevole sopravvenuta secondo il principio del favor rei.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e per violazione dei requisiti essenziali della pronuncia.
art. 132 c.p.c.
impone che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione integra nullità quando la motivazione è solo apparente.
art. 112 c.p.c.
richiamato per il dovere del giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle censure devolute, senza ometterne l'esame.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario richiede una motivazione espressa, concisa ma reale, idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale.
art. 45 d.lgs. n. 546/1992
invocato dall'Agenzia come base per la declaratoria di estinzione del giudizio per inerzia di una parte.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997
norma sanzionatoria per l'omesso versamento IVA richiamata per contestare la riduzione della sanzione al minimo edittale.
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
utilizzato come parametro esterno per evidenziare la soglia di rilevanza penale dell'omesso versamento IVA e contestare la qualificazione del debito come non particolarmente elevato.
art. 111 Cost., comma 6
richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando non si limita a una sintesi, ma omette del tutto di confrontarsi con i motivi di impugnazione, impedendo di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice del gravame chiarisce, anche in forma sintetica, perché conferma la decisione di primo grado in relazione alle specifiche doglianze proposte; in mancanza, la decisione è affetta da vizio di nullità.
- Nel processo tributario il giudice deve dare conto, sia pure concisamente, delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, indicando il percorso argomentativo e la valutazione delle questioni devolute.
- Quando la sentenza di merito è cassata per vizio di motivazione sulla statuizione relativa alle sanzioni, il giudice di rinvio deve riesaminare la misura sanzionatoria e verificare anche l'eventuale applicazione di una disciplina sopravvenuta più favorevole, secondo il favor rei.
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