Cassazione Penale, Sentenza n. 06741/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) e denuncia: 1) violazione dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p. per omessa rinnovazione della prova dichiarativa e mancato contraddittorio (richiamando anche art. 598‑bis c.p.p.); 2) errata valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.); 3) eccessività della pena applicata in appello e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante ammissione degli addebiti e buon comportamento processuale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la rinnovazione istruttoria sia necessaria quando l'appello si limita a una diversa valutazione giuridica di circostanze di fatto non controverse; inoltre il diritto al contraddittorio orale era subordinato alla richiesta di trattazione in pubblica udienza (art. 598‑bis, comma 2) che il ricorrente non ha esercitato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione dell'appello adeguata: modalità della condotta (tentativo di disfarsi della droga), eterogeneità delle sostanze e confezionamento consentono di escludere la tenuità e configurare l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990; il motivo è quindi inammissibile per genericità. Il terzo motivo è inammissibile: la determinazione della pena rientra nel discrezionale del giudice di merito e la motivazione minima fornita (pena "congrua e proporzionata") è sufficiente per la lieve entità della pena inflitta; quanto alle attenuanti generiche, il ricorrente non deduce di averle chieste nelle conclusioni e non allega il verbale delle conclusioni di udienza, rendendo la censura inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'onere di versare alla Cassa delle ammende, in via equitativa, euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990
La Corte ha ritenuto che la quantità, l'eterogeneità delle sostanze e il confezionamento giustificano la ricostituzione dell'ipotesi prevista dal comma 5 (illecita detenzione con finalità di spaccio) e dunque l'esclusione della particolare tenuità.
Codice di procedura penale
In caso di reformatio in peius a carico di assoluzione di primo grado, non è sempre richiesta la rinnovazione dell'istruttoria se l'appello si limita a diversa valutazione giuridica di fatti non controversi.
Codice di procedura penale
art. 598‑bis, commi 2 e 4
Il diritto al contraddittorio orale con fissazione dell'udienza pubblica (comma 2) deve essere esercitato dalla parte; il comma 4 riguarda le garanzie quando la rinnovazione è disposta, ma non si applica se la richiesta di rinnovazione è stata rigettata.
Codice di procedura penale
Richiamato come norma che regola la fissazione dell'udienza in contraddittorio quando la parte richiede la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 598‑bis.
Codice penale
La causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata alla luce dei tre indicatori (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, grado di colpevolezza); la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tali indicatori non fossero tutti favorevoli al riconoscimento.
Codice penale
La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito nel rispetto dei criteri di graduazione e motivazione: per pene di lieve entità è sufficiente una motivazione minima che dia conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133.
Codice di procedura penale
Il giudice d'appello può applicare d'ufficio circostanze attenuanti, ma la giurisprudenza di legittimità richiede che la parte abbia formulato una specifica richiesta; l'omessa richiesta rende inammissibile la censura in cassazione.
Codice di procedura penale
Stabilisce l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto anche il versamento equitativo alla Cassa delle ammende (euro 3.000,00) alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata in tema di condizione per l'esazione delle somme a carico del ricorrente in caso di inammissibilità e valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La riforma in peius di un'assoluzione non impone automaticamente la rinnovazione delle prove: se i fatti sono incontestati e l'appello opera una diversa valutazione giuridica, il giudice d'appello può decidere senza riaprire l'istruttoria.
- Il diritto al contraddittorio orale con fissazione dell'udienza pubblica deve essere attivato dalla parte (richiesta ai sensi dell'art. 598‑bis, comma 2); in mancanza della richiesta non può poi contestarsi l'assenza di contraddittorio.
- La valutazione della particolare tenuità richiede l'analisi congiunta di modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza; presenza di elementi quali confezionamento, eterogeneità delle sostanze o tentativo di disfarsi dello stupefacente tende a escludere la tenuità.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la cassazione non è sede per rinnovare la valutazione della congruità della pena salvo manifesta illogicità o arbitrio; per piccole pene è sufficiente motivazione minima che indichi l'adozione dei criteri di legge.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti è fondamentale formularne espressa richiesta nelle conclusioni di merito e allegare il verbale contenente tali conclusioni; l'omessa richiesta o l'assenza di documentazione rende la censura in cassazione inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata alle spese e, salvo colpa grave, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: è importante valutare con cura la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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