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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3151/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per tentata estorsione con violenza e minaccia, lamentando: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio perché la condanna si sarebbe basata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa senza valutare contraddizioni e la diversa versione difensiva (in particolare sulla data e le modalità dell'incontro del 26 marzo 2018 e sulla data della querela); 2) errata qualificazione giuridica del fatto come estorsione invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che il comportamento sarebbe stato posto in essere su sollecitazione e a tutela delle ragioni del cugino/zio Dellapigna; 3) alternativa qualificazione come tentata violenza privata, sostenendo assenza del profilo economico tipico dell'estorsione (la richiesta sarebbe stata solo di rimozione della querela e non diretta a un vantaggio patrimoniale).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato la responsabilità del ricorrente e la qualificazione del fatto come tentata estorsione commessa con violenza e minaccia per ottenere la rimessione della querela nei confronti del cugino/zio Dellapigna. I giudici hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa in quanto corroborate da elementi oggettivi (la testimonianza del figlio che confermò di aver accompagnato il padre all'incontro, i tabulati telefonici che dimostrarono i contatti fra ricorrente e persona offesa, la descrizione dell'abitazione), nonché dalla mancata produzione di riscontri favorevoli alle versioni difensive. La Corte ha inoltre escluso che il ricorrente avesse agito su istruzioni dello zio, non essendo emersa prova di combutta o partecipazione del Dellapigna come correi. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera patrimoniale anche il danno costituito dalla rinuncia o desistenza dall'esercizio di un'azione giudiziaria (quindi la minaccia diretta a far desistere dalla querela integra il requisito patrimoniale dell'estorsione). Alla condanna penale si è aggiunta la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, a favore della parte civile Stellacci Giovanni, di euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p., comma terzo

    Richiamata nella giurisprudenza: le regole di cui all'art. 192, comma terzo c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono da sole reggere una condanna purché la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca siano adeguatamente motivate

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    La Corte applica l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il requisito del "danno patrimoniale" per l'estorsione comprende anche la perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico futuro, e la desistenza dall'esercizio tempestivo di un'azione giudiziaria che tuteli un interesse patrimoniale rientra in tale nozione

  • art. 610 c.p. (violenza privata) - richiamo indiretto

    Sottolineata la distinzione tra violenza privata e estorsione: se l'azione è diretta ad ottenere la rinuncia a una pretesa con valenza economica (anche futura) si configura l'estorsione e non la sola violenza privata

  • Cass. pen., sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    Principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, costituire base di condanna se la loro attendibilità è adeguatamente motivata

  • Cass. pen., sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017 (Fulco)

    Conferma che integra estorsione la minaccia diretta a costringere la vittima a rinunciare a una propria legittima aspettativa patrimoniale, intendendo il danno anche come perdita di un'opportunità economica

  • Cass. pen., sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023 (De Luca)

    Ribadito che la desistenza dall'esercizio di un'azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto patrimoniale rientra nel concetto di danno patrimoniale ai fini della configurazione dell'estorsione

  • Giurisprudenza su doppia conformità (es. Sez. 2 n.1309/1993; Sez.3 n.13926/2011; Sez.4 n.4060/2013; Sez.4 n.44765/2013; Sez.4 n.10153/2020)

    Principio secondo cui, se la condanna è confermata in entrambi i gradi con motivazioni conformi, il sindacato in Cassazione sul travisamento della prova è fortemente limitato e può prosperare solo in presenza di travisamento macroscopico o manifeste contraddizioni

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e motivate, costituire elemento decisivo per la condanna anche se non accompagnate da riscontri esterni; la presenza di riscontri (telefonate, testimonianze terze, descrizioni) rafforza ulteriormente tale attendibilità
  • Quando la sentenza di condanna è confermata in entrambi i gradi con motivazioni allineate (doppia conformità), il ricorso per cassazione ha limiti rigorosi nel sindacare la valutazione probatoria: serve dimostrare un travisamento macroscopico o contraddizioni manifeste
  • Per qualificare un fatto come estorsione è necessario il 'profilo patrimoniale' del danno, che la giurisprudenza interpreta in senso ampio: include la perdita della possibilità di ottenere un vantaggio economico futuro o la desistenza dall'esercizio di azioni giudiziarie che tutelino interessi economici
  • La mera affermazione di aver agito a tutela delle ragioni di un terzo non esclude la responsabilità: occorre prova della combutta o dell'istruzione/partecipazione del terzo per ricondurre la condotta all'esercizio delle proprie ragioni o a un comportamento giustificato
  • La distinzione tra estorsione e violenza privata si basa sulla finalità e sull'oggetto della costrizione: se la condotta mira a ottenere una rinuncia con rilevanza economica (anche futura) prevale la qualificazione per estorsione
  • Elementi oggettivi e documentali (es. tabulati telefonici, testimonianze terze, dati temporali) possono neutralizzare le versioni difensive basate su contraddizioni apparenti nelle dichiarazioni della vittima

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