Sentenza del 01/03/2016 n. 1168 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Imposta regionale delle attività produttive (IRAP) - Imposta sul valore aggiunto (Iva) - Accertamento - Accertamento induttivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora gli elementi risultanti dalle dichiarazioni fiscali evidenzino un comportamento antieconomico incompatibile con la normale logica imprenditoriale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la ricostruzione induttiva del reddito, presumibilmente sostenendo che l'accertamento non fosse legittimo poiché la contabilità era regolarmente tenuta. La questione riguarda la possibilità di procedere ad accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 quando dalle dichiarazioni fiscali emerga un comportamento antieconomico.
Norme richiamate
Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito d'impresa quando gli elementi disponibili rendano inattendibili, anche sostanzialmente, i dati dichiarati. La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento se emergono anomalie, come un comportamento antieconomico.
Cass. civ., sentenza n. 1647/2010
Richiamata come precedente conforme alla legittimità dell'accertamento induttivo fondato sull'antieconomicità della gestione.
Cass. civ., sentenza n. 1409/2008
Richiamata come ulteriore precedente conforme al principio secondo cui l'antieconomicità può giustificare la ricostruzione induttiva del reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
Massime di principio
- La regolare tenuta formale dei registri contabili non è sufficiente, da sola, a escludere un accertamento induttivo.
- Un comportamento significativamente antieconomico può costituire un elemento presuntivo idoneo a mettere in dubbio l'attendibilità dei ricavi o dei costi dichiarati.
- L'Amministrazione finanziaria deve comunque indicare e dimostrare gli elementi concreti dell'antieconomicità; non è sufficiente una valutazione generica o meramente soggettiva.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare le ragioni economiche delle anomalie riscontrate, come condizioni di mercato, strategie commerciali, eventi straordinari o particolari rapporti contrattuali.
- Il principio può rilevare, secondo il contenuto dell'accertamento, anche ai fini delle imposte direttamente collegate alla ricostruzione del reddito e dell'attività d'impresa.
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