Cassazione Penale, Sentenza n. 18023/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello, della propria responsabilità per la detenzione di 4,48 grammi di shaboo (punto 2), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: a) la sentenza non avrebbe dimostrato concretamente la destinazione alla cessione dello stupefacente, incidendo sull'onere della prova e non considerando la versione difensiva (regalo per uso personale) plausibile; b) la misura della pena sarebbe stata eccessiva rispetto al minimo edittale senza adeguata motivazione e con una riduzione per le attenuanti generiche inferiore al massimo consentito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello, osservando che non sono indicati elementi concreti che giustifichino la conclusione della destinazione, anche parziale, allo spaccio di un quantitativo così limitato (4,48 g). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; le ulteriori doglianze sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma è stata richiamata per la riqualificazione del fatto contestato (reato relativo alle sostanze stupefacenti). La Corte di merito aveva usato tale riqualificazione per confermare la responsabilità, mentre la Cassazione ha ritenuto che la prova della destinazione allo spaccio non sia stata adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La detenzione di una quantità limitata di stupefacente non implica automaticamente la destinazione allo spaccio: è necessario che il giudice indichi elementi concreti, specifici e rigorosi che giustifichino tale conclusione (es. modalità di confezionamento, contatti con acquirenti, circostanze di recapito, prove testimoniali o documentali).
- Non è ammissibile un'inversione dell'onere della prova: spetta all'accusa dimostrare la finalità di cessione, e il giudice deve spiegare perché ritiene non credibile la versione difensiva quando questa non sia contraddetta da elementi chiari e concreti.
- Contraddizioni tra le dichiarazioni dell'imputato e di terzi (es. coimputati) devono essere valutate nel loro contesto e non possono, da sole e senza riscontri oggettivi, giustificare la conclusione della destinazione allo spaccio.
- Quando la Corte aumenta la pena rispetto al minimo edittale o limita la riduzione per le attenuanti generiche, è obbligata a motivare in modo puntuale le ragioni dell'aggravamento e della misura scelta; carenza di motivazione su questo punto può giustificare annullamento o rinvio.
- In caso di dubbio sulla qualificazione giuridica o sulla destinazione della sostanza, la decisione deve privilegiare il principio di presunzione di non colpevolezza e richiedere una prova più stringente per affermare responsabilità per spaccio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17997/2023 del 02/05/2023
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18000/2023 del 02/05/2023
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18001/2023 del 02/05/2023
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18004/2023 del 02/05/2023
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18006/2023 del 02/05/2023
- Sentenza penale · 2 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18008/2023 del 02/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →