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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1455

Regolamento delegato (UE) 2022/1455 della Commissione dell’11 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato specifica come le imprese di investimento devono calcolare il requisito di fondi propri basato sulle spese fisse generali previsto dal regolamento (UE) 2019/2033. Stabilisce quali dati di bilancio utilizzare, quali voci dedurre o aggiungere al totale delle spese e come trattare alcune situazioni particolari, tra cui i market maker, i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni e i casi di cambiamento sostanziale dell’attività. Introduce inoltre soglie oggettive per identificare quando un cambiamento è rilevante ai fini dell’aggiornamento del requisito. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Norme tecniche di regolamentazione sul calcolo del requisito di fondi propri basato sulle spese fisse generali per le imprese di investimento.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033, con riferimento al calcolo del requisito prudenziale di fondi propri fondato sulle spese fisse generali di cui all’articolo 13 di tale regolamento. Disciplina, in particolare, l’uso dei dati contabili di bilancio, le rettifiche da apportare al totale delle spese, il trattamento di specifiche categorie di imprese come i market maker e i negoziatori per conto proprio di merci e quote di emissioni, nonché la nozione di cambiamento sostanziale. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Norme tecniche di regolamentazione sul requisito di fondi propri basato sulle spese fisse generali per le imprese di investimento

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/2033 specificando le modalità di calcolo del requisito di fondi propri fondato sulle spese fisse generali. La finalità è garantire uniformità e comparabilità del calcolo tra imprese di investimento, tenendo conto delle diverse discipline contabili e di alcune peculiarità operative di specifiche categorie di operatori.

Ambito e finalità della disciplina

La disciplina si colloca nel quadro dei requisiti prudenziali delle imprese di investimento ed è adottata in attuazione dell’articolo 13, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) 2019/2033. I considerando chiariscono che:

  • non tutte le imprese di investimento sono soggette a revisione contabile obbligatoria, per cui il calcolo deve poter essere effettuato anche sulla base di bilanci non revisionati;
  • se il bilancio revisionato non copre dodici mesi, occorre ricavare un importo annuo equivalente;
  • il riferimento alle partecipazioni agli utili deve essere inteso con riguardo all’utile netto;
  • devono essere incluse nel calcolo anche alcune spese fisse sostenute da terzi e sono necessarie ulteriori deduzioni per assicurare la comparabilità tra bilanci redatti secondo principi contabili diversi.

Base di calcolo del requisito

L’articolo 1 definisce anzitutto la base informativa utilizzabile per determinare il requisito:

  • per le imprese con bilancio sottoposto a revisione, si usano i dati dell’ultimo bilancio revisionato, dopo la distribuzione degli utili;
  • per le imprese non soggette a revisione, si usa l’ultimo bilancio di esercizio;
  • se il bilancio revisionato copre un periodo inferiore a dodici mesi, gli importi vanno divisi per il numero di mesi coperti e moltiplicati per 12, così da ottenere un equivalente annuo.

Trattamento di utili, bonus e costi sostenuti da terzi

Il regolamento specifica diversi correttivi al totale delle spese rilevante ai fini del requisito:

  • le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sull’utile netto;
  • i bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto solo se sono già stati pagati nell’anno precedente o se il pagamento non incide sulla posizione patrimoniale dell’impresa, e se non esiste un obbligo di ulteriori pagamenti in assenza di utile netto;
  • le spese fisse sostenute da terzi, inclusi gli agenti collegati, vanno aggiunte al totale delle spese se non sono già ricomprese nel bilancio; se è nota la scomposizione, si considera solo la quota imputabile all’impresa, altrimenti la quota indicata nel piano aziendale.

Deduzioni ulteriori dal totale delle spese

Oltre alle deduzioni già previste dal regolamento (UE) 2019/2033, l’articolo 1, paragrafo 6, elenca ulteriori voci da sottrarre se incluse nelle spese totali secondo la disciplina contabile applicabile:

  • provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati a controparti centrali, borse, altre sedi di negoziazione e broker intermedi, ma solo se trasferiti e addebitati ai clienti;
  • interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, quando non esiste un obbligo di pagamento;
  • spese fiscali connesse agli utili di esercizio;
  • perdite da negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;
  • pagamenti relativi ad accordi contrattuali di trasferimento di profitti e perdite verso l’impresa madre;
  • versamenti a fondi per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • spese riferite a elementi già dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Regole specifiche per i market maker

Per i market maker, definiti dalla direttiva 2014/65/UE, il regolamento introduce una deduzione aggiuntiva e specifica. L’importo deducibile si calcola secondo la formula A = B – 4×C, dove:

  • B è l’importo annuo delle commissioni di negoziazione pagate dal market maker per operazioni connesse all’attività di market making, se non trasferite ai clienti;
  • C è l’ammontare delle commissioni che sarebbero sostenute per vendere un portafoglio equivalente al più ampio inventario di titoli di fine giornata detenuto nell’anno precedente ai fini del market making.

Negoziatori per conto proprio di merci e quote di emissioni

L’articolo 2 prevede una deduzione mirata per i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni: possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati sulla merce sottostante. La disposizione risponde alla specificità dell’attività di tali operatori e incide sul totale delle spese rilevante per il calcolo prudenziale.

Cambiamento sostanziale

L’articolo 3 chiarisce quando si considera verificato un cambiamento sostanziale ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. La soglia è oggettivata in due ipotesi alternative:

  • variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 30% delle spese fisse generali previste per l’anno in corso;
  • variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore a 2 milioni di EUR dei requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali previsti per l’anno in corso.

Entrata in vigore

L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base di calcolo e dati contabili

Ai fini del calcolo del requisito ex articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, i "dati derivanti dalla disciplina contabile applicabile" sono quelli dell’ultimo bilancio di esercizio sottoposto a revisione contabile, dopo la distribuzione degli utili; se l’impresa non è tenuta alla revisione, si usa l’ultimo bilancio di esercizio. Se il bilancio revisionato non copre dodici mesi, gli importi vanno proporzionati per ottenere un equivalente annuo.

Quote di partecipazione agli utili e bonus

Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base dell’utile netto. I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto solo se ricorrono entrambe le condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo 4: pagamento già effettuato o neutro sulla posizione patrimoniale dell’impresa, e assenza di obbligo di ulteriori pagamenti in mancanza di utile netto.

Costi fissi sostenuti da terzi

Se terzi, compresi gli agenti collegati, sostengono costi fissi per conto dell’impresa di investimento e tali costi non risultano già inclusi nelle spese totali di bilancio, essi vanno aggiunti al totale delle spese. Se è disponibile una scomposizione, si aggiunge solo la quota attribuibile all’impresa; in mancanza, si usa la quota risultante dal piano aziendale.

Ulteriori elementi da dedurre dal totale delle spese

Oltre alle deduzioni già previste dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, devono essere dedotti anche: commissioni e oneri di esecuzione/registrazione/compensazione trasferiti ai clienti; interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti se non dovuti; spese fiscali riferite agli utili di esercizio; perdite da negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari; pagamenti in base a accordi di trasferimento di profitti e perdite a favore dell’impresa madre; versamenti a fondi per rischi bancari generali ex articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013; spese relative a elementi già dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Regola specifica per i market maker

I market maker, come definiti dalla direttiva 2014/65/UE, possono dedurre anche un importo specifico calcolato con la formula A = B – 4×C, dove B è costituito dalle commissioni di negoziazione pagate per operazioni di market making non trasferite ai clienti e C dalle commissioni che sarebbero sostenute per vendere un portafoglio equivalente al più ampio inventario di fine giornata detenuto nell’anno precedente per attività di market making.

Negoziatori per conto proprio di merci e quote di emissioni

I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati sulla merce sottostante.

Cambiamento sostanziale

Si considera cambiamento sostanziale, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, quello che comporta: una variazione pari o superiore al 30% delle spese fisse generali previste per l’anno in corso; oppure variazioni pari o superiori a 2 milioni di EUR dei requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali previste per l’anno in corso.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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