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Sentenza

Sentenza n. 940/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al SUI della Prefettura di Cremona la conversione del permesso di soggiorno stagionale in un permesso ordinario per lavoro subordinato. Il diniego era stato inizialmente impugnato dinanzi al Tribunale ordinario di Brescia, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il giudizio era stato quindi riassunto dinanzi al TAR. Il ricorrente ha dedotto la tempestività dell'impugnazione, sostenendo che né il preavviso di rigetto né il provvedimento finale gli fossero stati personalmente comunicati, essendo stati trasmessi a un indirizzo del CAF intermediario; ha contestato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità, nonché il difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la conversione. In subordine, ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, assumendo di avere avuto conoscenza effettiva del diniego soltanto mediante una comunicazione informale dell'11 settembre 2025. Nel corso del giudizio il TAR ha inoltre rilevato l'irregolarità della procura alle liti e ha ordinato la sua regolarizzazione entro un termine perentorio di dieci giorni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per due autonome ragioni. In primo luogo, la procura depositata era una copia per immagine della procura cartacea non asseverata, in violazione dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e delle regole tecniche applicabili. La successiva regolarizzazione non è stata ritenuta idonea, poiché il documento depositato risultava sottoscritto digitalmente soltanto dal difensore, mentre la firma del ricorrente era una mera rappresentazione grafica della sottoscrizione analogica; la procura è stata quindi considerata tamquam non esset, con conseguente mancanza del difensore richiesto dall'art. 22 c.p.a. In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto comunque irricevibile per tardività. L'indirizzo PEC indicato dal ricorrente nella domanda di conversione è stato qualificato come domicilio dichiarato, sicché la notificazione del diniego a tale indirizzo è stata considerata validamente effettuata il 18 maggio 2025. Il termine di sessanta giorni per impugnare decorreva pertanto da tale data ai sensi dell'art. 41 c.p.a.; anche assumendo come momento di conoscenza effettiva l'11 settembre 2025, il ricorso originariamente proposto davanti al giudice ordinario è stato depositato soltanto il 29 dicembre 2025, oltre il termine. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione non sana le decadenze già maturate quando esse si sarebbero comunque verificate anche davanti al giudice competente. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile, poiché il provvedimento indicava chiaramente il termine di impugnazione di sessanta giorni e non sussisteva una situazione di obiettiva incertezza. Le spese sono state compensate in ragione della limitata attività difensiva dell'Amministrazione e del fatto che la questione decisiva non era stata sollevata mediante specifica eccezione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma non esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e comunque tardivo.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti conferita dalla ricorrente su supporto cartaceo, depositata in atti, non è asseverata

    La copia informatica non asseverata della procura cartacea è irregolare e deve essere tempestivamente regolarizzata; una successiva sottoscrizione digitale del solo difensore non sana l'assenza della sottoscrizione digitale del conferente.

  • art. 22 c.p.a.

    impone il patrocinio di avvocato nei giudizi davanti al giudice amministrativo

    La procura considerata tamquam non esset determina la mancanza del difensore e l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 41 c.p.a.

    termine di impugnazione di 60 giorni

    Il termine per impugnare decorre dalla notificazione o comunicazione validamente eseguita del provvedimento; l'invio all'indirizzo PEC espressamente indicato dall'interessato nell'istanza vale come notificazione al domicilio dichiarato.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    l'erronea individuazione del plesso munito di giurisdizione ... non sanano le preclusioni e le decadenze intervenute

    La riassunzione davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria del giudice ordinario non rimette in termini e non sana la decadenza già maturata, se il termine sarebbe comunque scaduto anche davanti al giudice munito di giurisdizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile irricevibilità del ricorso

    Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono fondare la decisione.

Massime di principio

  • La copia per immagine di una procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve essere asseverata secondo le regole tecniche applicabili; se la regolarizzazione ordinata dal giudice non viene eseguita nel termine perentorio, la procura è tamquam non esset e il ricorso è inammissibile per mancanza del difensore.
  • La mera rappresentazione grafica della firma analogica del conferente inserita in un documento informatico, accompagnata dalla firma digitale del solo difensore, non equivale alla sottoscrizione digitale del conferente e non sana l'irregolarità della procura.
  • L'indirizzo PEC indicato dall'interessato nella domanda amministrativa può valere come domicilio dichiarato; la notificazione del provvedimento a tale indirizzo è idonea a far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione.
  • La riassunzione davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario non sana le decadenze già maturate quando il termine di impugnazione sarebbe comunque scaduto anche se l'azione fosse stata proposta originariamente davanti al giudice competente.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non è giustificata dall'erronea scelta del giudice quando il provvedimento impugnato indicava chiaramente il termine di sessanta giorni e non sussisteva una situazione oggettiva di incertezza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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