Sentenza del 12/07/2018 n. 18395 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento relative al recupero a tassazione, ai fini ILOR e IRPEF per gli anni 1992-1994, di ricavi non dichiarati desunti dai movimenti di conti correnti intestati alla società, ai suoi soci e a un terzo collegato. I contribuenti sostenevano, da un lato, che l'Ufficio avrebbe dovuto rinnovare l'accertamento anziché procedere direttamente all'iscrizione a ruolo e, dall'altro, che versamenti e prelievi non fossero fiscalmente rilevanti, trattandosi di mutui, giroconti o somme con destinatari identificati. Contestavano inoltre l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e il precedente giudicato tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo non era rivolto contro la sentenza impugnata, ma contro l'attività dell'Ufficio, il quale si era limitato a dare esecuzione al precedente giudicato. Il secondo motivo cumulava in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione e mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. I contribuenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 8.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti correnti per ricostruire i ricavi o i compensi imponibili, salva la prova contraria del contribuente circa l'estraneità delle movimentazioni all'attività produttiva di reddito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
È stato richiamato dai contribuenti in relazione alla necessità di un corretto atto impositivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non rivolta alla sentenza impugnata.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12
È stato invocato dai contribuenti in materia di riscossione, ma la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse correttamente proceduto all'esecuzione del precedente giudicato.
D.Lgs. n. 46 del 1999
Richiamato dai contribuenti nell'ambito delle contestazioni sulla riscossione e sull'iscrizione a ruolo; la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante.
Art. 2697 c.c.
La disposizione sull'onere della prova è stata richiamata in relazione alla pretesa dimostrazione dell'irrilevanza fiscale dei versamenti e dei prelievi, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile senza una nuova valutazione del merito.
Art. 2729 c.c.
La norma sulle presunzioni semplici è stata richiamata dai contribuenti, ma la Corte non ha esaminato nuovamente la ricostruzione probatoria perché il ricorso tendeva a ottenere un riesame dei fatti.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito della memoria illustrativa in cassazione; i contribuenti ne hanno usufruito, senza che ciò modificasse l'esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando esiste un giudicato tributario che stabilisce i criteri della pretesa fiscale, l'Amministrazione può procedere alla riscossione applicando quei criteri, senza dover necessariamente rinnovare l'intero accertamento.
- In cassazione non è sufficiente contestare direttamente l'operato dell'Ufficio: le censure devono essere specificamente rivolte alla motivazione o al dispositivo della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti, dei documenti o dei movimenti bancari già esaminati dal giudice di merito.
- La combinazione di violazione di legge e vizio di motivazione nello stesso motivo è ammissibile solo se i due profili sono chiaramente distinti e autonomamente argomentati.
- Per superare le presunzioni derivanti dai movimenti bancari occorre fornire una prova concreta, analitica e documentata dell'estraneità delle singole operazioni all'attività imponibile o della loro natura non reddituale.
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