Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/07/2018 n. 18395 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava cartelle di pagamento relative al recupero a tassazione, ai fini ILOR e IRPEF per gli anni 1992-1994, di ricavi non dichiarati desunti dai movimenti di conti correnti intestati alla società, ai suoi soci e a un terzo collegato. I contribuenti sostenevano, da un lato, che l'Ufficio avrebbe dovuto rinnovare l'accertamento anziché procedere direttamente all'iscrizione a ruolo e, dall'altro, che versamenti e prelievi non fossero fiscalmente rilevanti, trattandosi di mutui, giroconti o somme con destinatari identificati. Contestavano inoltre l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e il precedente giudicato tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo non era rivolto contro la sentenza impugnata, ma contro l'attività dell'Ufficio, il quale si era limitato a dare esecuzione al precedente giudicato. Il secondo motivo cumulava in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione e mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. I contribuenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 8.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti correnti per ricostruire i ricavi o i compensi imponibili, salva la prova contraria del contribuente circa l'estraneità delle movimentazioni all'attività produttiva di reddito.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    È stato richiamato dai contribuenti in relazione alla necessità di un corretto atto impositivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non rivolta alla sentenza impugnata.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12

    È stato invocato dai contribuenti in materia di riscossione, ma la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse correttamente proceduto all'esecuzione del precedente giudicato.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato dai contribuenti nell'ambito delle contestazioni sulla riscossione e sull'iscrizione a ruolo; la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante.

  • Art. 2697 c.c.

    La disposizione sull'onere della prova è stata richiamata in relazione alla pretesa dimostrazione dell'irrilevanza fiscale dei versamenti e dei prelievi, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile senza una nuova valutazione del merito.

  • Art. 2729 c.c.

    La norma sulle presunzioni semplici è stata richiamata dai contribuenti, ma la Corte non ha esaminato nuovamente la ricostruzione probatoria perché il ricorso tendeva a ottenere un riesame dei fatti.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito della memoria illustrativa in cassazione; i contribuenti ne hanno usufruito, senza che ciò modificasse l'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Quando esiste un giudicato tributario che stabilisce i criteri della pretesa fiscale, l'Amministrazione può procedere alla riscossione applicando quei criteri, senza dover necessariamente rinnovare l'intero accertamento.
  • In cassazione non è sufficiente contestare direttamente l'operato dell'Ufficio: le censure devono essere specificamente rivolte alla motivazione o al dispositivo della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti, dei documenti o dei movimenti bancari già esaminati dal giudice di merito.
  • La combinazione di violazione di legge e vizio di motivazione nello stesso motivo è ammissibile solo se i due profili sono chiaramente distinti e autonomamente argomentati.
  • Per superare le presunzioni derivanti dai movimenti bancari occorre fornire una prova concreta, analitica e documentata dell'estraneità delle singole operazioni all'attività imponibile o della loro natura non reddituale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.