Circolare numero 105 del 5-6-2002
SOMMARIO: Novità in materia contributiva derivanti dall entrata in vigore della legge n.62/2001. Modalità operative per il recupero dei maggiori contributi versati dalle aziende del settore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti contributivi della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha sostituito integralmente l’art. 37 della legge n. 416/1981. In particolare, dal periodo di paga aprile 2001 non è più dovuto il contributo addizionale dello 0,60% ex art. 12 legge n. 1115/1968 per le imprese dell’editoria e della stampa di giornali. Le Sedi devono mantenere il codice autorizzazione 3T con nuovo significato, mentre i datori di lavoro possono recuperare i maggiori versamenti effettuati tramite DM10/2 entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare, usando il codice L219. Sono fornite anche le istruzioni contabili per l’imputazione del recupero al conto GAS 34/00.
Abrogazione del contributo addizionale 0,60% per l’editoria e nuovi adempimenti DM10/2
Legge n. 62/2001 e riflessi contributivi per l’editoria
La circolare esamina gli effetti, sul piano contributivo, dell’art. 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha sostituito integralmente l’art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L’intervento normativo incide sul regime del contributo addizionale dello 0,60% e sugli adempimenti connessi alle denunce contributive delle imprese editoriali e della stampa.
Quadro di riferimento previgente
In base alla disciplina originaria dell’art. 37 della legge n. 416/1981, per i lavoratori poligrafici operava un particolare regime di esodo e prepensionamento. Il comma 5 prevedeva che il contributo addizionale di cui all’art. 12 della legge n. 1115/1968, a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,60%, fosse devoluto alla Cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.
La circolare richiama inoltre che, alla cessazione dell’obbligo di versamento del contributo al 30 giugno 1990, con la circolare n. 161 del 17 luglio 1990 era stato confermato per le aziende interessate l’obbligo di continuare a corrispondere il contributo addizionale anche oltre tale scadenza, ritenendo che il richiamo autonomo all’art. 12 della legge n. 1115/1968 non fosse assistito da un termine proprio.
Effetti della legge n. 62/2001
Con l’entrata in vigore della legge n. 62/2001, il quadro normativo cambia in modo sostanziale. L’art. 14 sopprime, nel nuovo testo dell’art. 37 della legge n. 416/1981, ogni previsione riferita al contributo addizionale dello 0,60%.
Ne consegue che, mancando nel nuovo testo qualsiasi riferimento all’obbligo delle aziende editrici di versare tale contributo, l’obbligo viene meno per i periodi successivi all’entrata in vigore della legge 7 marzo 2001, n. 62. Operativamente, la circolare indica come decorrenza il periodo di paga aprile 2001.
Adempimenti delle Sedi
Le posizioni contributive delle aziende dell’editoria e della stampa di giornali quotidiani, delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’art. 35 della legge n. 416/1981, nonché delle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, continuano a essere individuate mediante il codice di autorizzazione 3T.
Dal periodo di paga aprile 2001 il codice assume il seguente significato: imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all’art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
La circolare precisa inoltre che, a decorrere da aprile 2001, non deve più essere richiesto il versamento del contributo addizionale dello 0,60%. Le eventuali note di rettifica generate dalla procedura di controllo delle denunce DM10/2 saranno disciplinate con un successivo messaggio.
Recupero dei maggiori contributi versati
I datori di lavoro possono recuperare i contributi eventualmente versati in eccedenza per effetto della modifica introdotta dall’art. 14 della legge n. 62/2001. Il recupero deve avvenire mediante una delle denunce contributive con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Per effettuare il conguaglio, le aziende devono:
- determinare l’ammontare del contributo addizionale versato e non più dovuto, al netto di eventuali agevolazioni contributive fruite, come sgravi per il Mezzogiorno o assunzioni agevolate;
- riportare l’importo in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2;
- precedere il dato con la dicitura "rec.contr. add. ex art. 12 L.1115/68" e con il codice di nuova istituzione L219.
Per agevolare i controlli, la procedura di controllo delle denunce contributive registra nell’archivio delle segnalazioni le matricole delle aziende, con i codici e gli importi conguagliati, e produce un’apposita lista.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile del recupero del contributo addizionale esposto nel DM10/2 con il codice L219, la procedura imputa l’importo alla Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, utilizzando il conto GAS 34/00, denominato "Uscite varie - Rimborso di contributi".
Contenuto dell’allegato normativo
L’allegato riproduce l’art. 14 della legge n. 62/2001, che disciplina l’esodo e il prepensionamento. Il nuovo art. 37 prevede, tra l’altro, la facoltà per determinati lavoratori di optare, entro 60 giorni dall’ammissione al trattamento di cui all’art. 35 o dal maturare dei requisiti contributivi, per specifici trattamenti pensionistici.
Per i lavoratori poligrafici sono richiamati i requisiti contributivi di 360 contributi mensili o 1664 settimanali, con maggiorazione di tre anni e limite massimo di 35 anni di anzianità contributiva. Per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, è prevista l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al compimento dei 58 anni, in presenza di almeno 18 anni di anzianità contributiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione con crisi aziendale.
L’allegato stabilisce inoltre che:
- l’integrazione contributiva a carico dell’INPGI non può superare cinque anni;
- per i giornalisti con almeno 60 anni di età l’anzianità contributiva è maggiorata entro il limite della differenza tra 65 anni e l’età anagrafica raggiunta, senza superare 360 contributi mensili;
- non possono beneficiare del trattamento i giornalisti già titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive;
- i contributi successivi all’anticipata liquidazione sono riassorbiti dall’INPGI fino a concorrenza della maggiorazione riconosciuta;
- il trattamento non è compatibile con le prestazioni contro la disoccupazione.
Sempre nell’allegato si precisa che, per il regime transitorio, la normativa previgente continua ad applicarsi ai poligrafici dipendenti da aziende che, prima dell’entrata in vigore della legge, abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all’art. 35 della legge n. 416/1981.
Punti principali
Effetti della legge n. 62/2001 sul contributo addizionale
L’art. 14 della legge n. 62/2001 ha sostituito l’art. 37 della legge n. 416/1981, eliminando i richiami al contributo addizionale dello 0,60% previsto dall’art. 12 della legge n. 1115/1968. Di conseguenza, per il settore editoriale viene meno l’obbligo di versamento del contributo per i periodi successivi all’entrata in vigore della legge, quindi dal 5 aprile 2001, con effetto operativo dal periodo di paga aprile 2001.
Aggiornamento delle posizioni contributive e del codice 3T
Le posizioni contributive delle aziende dell’editoria, delle imprese editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale continuano a essere identificate con il codice di autorizzazione 3T. Dal periodo di paga aprile 2001 il codice assume un nuovo significato, riferito alle imprese tenute al contributo CIGS di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990, indipendentemente dal numero di lavoratori in forza.
Cessazione del versamento dello 0,60% e gestione delle rettifiche
A decorrere dal periodo di paga aprile 2001 non è più richiesto il versamento del contributo addizionale dello 0,60%. La circolare rinvia a un successivo messaggio per le indicazioni relative alla definizione delle eventuali note di rettifica generate dalla procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2.
Recupero dei contributi indebitamente versati dai datori di lavoro
Le aziende possono recuperare i maggiori contributi eventualmente versati a seguito della modifica normativa con una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. Il recupero va esposto nel quadro D del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, con la dicitura "rec.contr. add. ex art. 12 L.1115/68" e con il codice di nuova istituzione L219. L’importo da recuperare deve essere determinato al netto di eventuali agevolazioni contributive fruite.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del recupero evidenziato con il codice L219, la procedura imputa l’importo alla Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, utilizzando il conto GAS 34/00 "Uscite varie - Rimborso di contributi".
Quadro normativo richiamato nell’allegato
L’allegato riporta l’art. 14 della legge n. 62/2001, che riscrive l’art. 37 della legge n. 416/1981 in materia di esodo e prepensionamento per lavoratori poligrafici e giornalisti iscritti all’INPGI. Viene inoltre previsto un regime transitorio per i poligrafici che, prima dell’entrata in vigore della legge, avessero stipulato e trasmesso accordi sindacali relativi alle causali di intervento dell’art. 35 della legge n. 416/1981.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 giu 2002Circolare numero 22 del 05-06-2002 enpals
- Circolare · 5 giu 2002Circolare numero 104 del 5-6-2002
- Circolare · 5 giu 2002Circolare numero 106 del 5-6-2002
- Circolare · 4 giu 2002Circolare numero 19 del 04-06-2002 enpals
- Circolare · 4 giu 2002Circolare numero 20 del 04-06-2002 enpals
- Circolare · 4 giu 2002Circolare numero 21 del 04-06-2002 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →