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Circolare

Circolare numero 21 del 04-06-2002 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riesamina in modo organico l’obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo, chiarendo quadro normativo, soggetti obbligati, modalità di richiesta e rilascio, ipotesi di esonero e regime sanzionatorio. Vengono inoltre disciplinate le situazioni particolari, i casi di attività dilettantistica/amatoriale, le prestazioni gratuite a finalità benefiche e i rapporti con imprese, lavoratori e formazioni straniere, anche alla luce della convenzione con la SIAE.

Certificato di agibilità ENPALS: disciplina, esoneri e procedure di rilascio

Certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo

La circolare riesamina in modo organico l’obbligo di possesso del certificato di agibilità ENPALS per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo, con l’obiettivo di uniformare la prassi sul territorio nazionale e coordinare l’attività dell’Ente con quella della SIAE. Il testo chiarisce chi deve richiedere il certificato, quando è dovuto, quali sono le ipotesi di esonero e quale sia il regime sanzionatorio in caso di mancato controllo.

Quadro normativo e finalità della disciplina

Il certificato di agibilità è disciplinato dall’art. 10 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. La circolare ricorda che il settore dello spettacolo è caratterizzato da una tutela rafforzata dei lavoratori artisti e tecnici e che il certificato serve ad attestare la regolarità degli adempimenti contributivi o la prestazione di idonee garanzie.

In premessa viene sottolineata l’importanza dell’iscrizione all’Enpals e del regolare versamento dei contributi assicurativi, finalizzati alla costituzione della posizione pensionistica. L’obbligo contributivo grava sul datore di lavoro; in caso di omissioni contributive o amministrative, il lavoratore non subisce sanzioni da parte dell’Ente. I contributi versati all’Enpals restano utili anche se il lavoratore è già coperto da altro regime previdenziale obbligatorio, potendo concorrere alla ricongiunzione, totalizzazione o a un ulteriore trattamento pensionistico, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Soggetti obbligati e ambito di applicazione

L’obbligo riguarda i lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, elencate nell’allegato 1. Il certificato deve essere richiesto esclusivamente dal datore di lavoro effettivo e non dal singolo lavoratore. La circolare richiama in particolare le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese di pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, ai quali è vietato far agire nei propri locali lavoratori privi del certificato.

Per le imprese proprietarie o detentrici di locali in cui si svolge lo spettacolo, il mancato controllo comporta sanzione amministrativa pari a 25 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro. La circolare ribadisce inoltre che il certificato va sempre esibito a richiesta dei funzionari incaricati dell’accertamento e della riscossione dei contributi.

Procedura di richiesta e contenuto della domanda

La domanda di agibilità si presenta mediante modello 032/U, da compilare in duplice copia. Per il rilascio è necessario che dal modello e dagli allegati risultino sempre:

  • le date di impegno,
  • i lavoratori occupati,
  • il compenso previsto,
  • i luoghi di svolgimento dell’attività.

Se i lavoratori non risultano già iscritti all’Enpals, l’iscrizione deve essere richiesta con il modello 048/AG, accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità. La circolare segnala inoltre l’avvio delle procedure automatizzate attraverso il portale telematico dell’Enpals, con prospettata disponibilità di una procedura specifica per la gestione del certificato di agibilità.

A chi può essere rilasciato il certificato

Il certificato può essere rilasciato a imprese, formazioni sociali legalmente costituite o enti che occupano soggetti impegnati in attività tecnico-artistiche di spettacolo. La circolare distingue due ipotesi ricorrenti:

  • soggetti che assumono o scritturano direttamente lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo di agibilità e contributivo in capo allo scritturante;
  • soggetti che stipulano contratti con società, fondazioni, associazioni o ditte individuali legalmente costituite, le quali a loro volta occupano i lavoratori: in tal caso il committente deve verificare preventivamente che il contraente sia munito del certificato.

Per le associazioni il rilascio è ammesso solo se si tratta di associazioni legalmente costituite, composte prevalentemente da lavoratori dello spettacolo e aventi fini di lucro. L’obbligo si estende anche a imprese e formazioni sociali straniere operanti in Italia, indipendentemente dal luogo di assolvimento degli obblighi contributivi.

Il certificato deve riferirsi a uno specifico evento o a una serie di eventi determinata e documentata; non è ammesso il rilascio per periodi di tempo "aperti". Eventuali variazioni delle informazioni iniziali devono essere comunicate entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento o dalla conclusione dei contratti.

Delega, professionisti e divieto di interposizione

Il certificato può essere ritirato da persona delegata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o della formazione sociale. Quando l’impresa si avvale di un professionista per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, il professionista può richiedere il certificato in nome e per conto dell’impresa se iscritto in uno degli albi previsti dalla legge n. 12/1979.

La circolare richiama altresì l’art. 1 della legge n. 1369/1960, che vieta in modo generale e tassativo l’intermediazione e l’interposizione di manodopera.

Certificato gratuito per eventi benefici, sociali o solidaristici

In casi eccezionali il certificato può essere rilasciato a titolo gratuito, ma solo per il singolo evento, quando la manifestazione abbia finalità benefiche, sociali o solidaristiche. È richiesto che i ricavi, al netto delle spese di allestimento e organizzazione, siano integralmente destinati a tali fini.

La condizione essenziale è che ai lavoratori dello spettacolo coinvolti non sia corrisposto alcun compenso, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario o non analitico. L’organizzatore deve attestare sotto la propria responsabilità la natura dell’evento e l’assenza di compensi; anche i lavoratori devono dichiarare di non percepire alcunché.

La circolare richiama inoltre la disciplina fiscale e previdenziale dei rimborsi spese forfetari e precisa che non rientrano nella base imponibile le indennità di trasferta entro i limiti di legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente dall’organizzatore, quando ricorrano le condizioni di trasferta.

Formazioni dilettantistiche o amatoriali

Per le manifestazioni svolte da formazioni dilettantistiche o amatoriali non è richiesto il certificato di agibilità e non sussiste obbligo contributivo, a condizione che l’attività sia effettivamente gratuita e priva di compensi, anche sotto forma di rimborso forfetario. La circolare cita, a titolo esemplificativo, complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali, complessi corali amatoriali, cortei e rappresentazioni storiche.

La gratuità deve essere reale: non devono esserci incassi da pubblico pagante né compensi diretti per l’allestimento. Contributi pubblici erogati ai sensi della legge n. 163/1985 e contributi degli enti locali a bande o gruppi analoghi, così come le donazioni di privati a favore di enti senza scopo di lucro, non sono considerati compensi.

Se in queste manifestazioni vi sono ricavi interamente destinati alle finalità associative o alle spese di organizzazione, oppure partecipano lavoratori dello spettacolo senza compenso, può essere rilasciata la certificazione gratuita con le regole del punto dedicato agli eventi benefici. Per gli spettacoli o intrattenimenti che si inseriscono come servizio offerto alla clientela in locali commerciali, invece, la prestazione è considerata onerosa e i proventi sono assimilati all’incasso da pubblico pagante.

La circolare richiama sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume onerosa, salvo prova rigorosa della finalità ideale e gratuita.

Altre ipotesi di esclusione dall’obbligo

L’esonero dall’obbligo di certificato e dall’obbligo contributivo opera anche per:

  • saggi di danza o di altre arti svolti da bambini e giovani che frequentano corsi didattici;
  • manifestazioni a fini socio-educativi organizzate da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o religiose riconosciute, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali, purché non si tratti di vera attività di spettacolo.

Per le attività di spettacolo svolte in locali pubblici in occasione di cerimonie private, gli adempimenti sono così ripartiti:

  • se i singoli artisti sono assunti o scritturati direttamente dal gestore del locale, è quest’ultimo a dover richiedere il certificato e versare i contributi;
  • se viene ingaggiata una formazione sociale di artisti, l’obbligo grava su tale formazione;
  • se gli artisti sono ingaggiati direttamente dai privati organizzatori, l’obbligo grava sul committente, quale datore di lavoro.

Resta comunque in capo al gestore del locale l’obbligo di verificare il possesso del certificato da parte dei lavoratori dello spettacolo che vi operano.

Rilascio del certificato e ruolo della SIAE

Il rilascio è curato dall’Enpals. Quando la richiesta è presentata tramite gli sportelli SIAE, l’operatore verifica la regolarità della domanda e restituisce copia del modello 032/U con ricevuta datata e siglata, che vale come attestazione sostitutiva provvisoria del certificato. Il modello viene poi trasmesso alla sede compartimentale Enpals competente.

Se l’Enpals non si pronuncia negativamente entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta SIAE, il modello 032/U timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE assume valore di certificato di agibilità. Anche qualora sopravvenga un diniego successivo, restano salvi gli effetti già prodotti nel frattempo. Gli uffici periferici Enpals, per uniformare le modalità operative, rilasciano copia del modello timbrata e sottoscritta dal funzionario incaricato.

La circolare annuncia inoltre la revisione della modulistica e delle procedure informatiche, anche in funzione dell’uso del portale telematico per tutte le comunicazioni, comprese le variazioni successive alla richiesta iniziale.

Regime sanzionatorio

Il mancato accertamento del possesso del certificato da parte dei soggetti obbligati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 25 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro prestata, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L.C.P.S. n. 708/1947. La circolare collega tale previsione all’impegno dell’Ente nel contrasto dei comportamenti elusivi ed evasivi in materia previdenziale, anche mediante la collaborazione con la SIAE per il controllo sul territorio.

Deposito cauzionale e modalità di pagamento

Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi contributivi pendenti è richiesto un deposito cauzionale commisurato al carico contributivo stimato per il periodo di agibilità, calcolato come retribuzione giornaliera moltiplicata per numero dei lavoratori, giorni di lavoro e aliquota contributiva.

Le misure indicate sono:

  • 75% per musica leggera, arte varia, rivista, avanspettacolo, complessi bandistici e animazione turistica;
  • 33% per prosa, teatri stabili, imprese liriche, concertistiche e di balletto, circhi equestri e spettacoli viaggianti;
  • 17% per piccoli circhi di nuova costituzione associati all’Ente Circhi, con massimo 8 dipendenti e tendone da 400 posti;
  • 100% per imprese straniere della produzione cinematografica che impiegano lavoratori italiani;
  • 100% per imprese dell’avanspettacolo se l’agibilità è richiesta per un periodo pari o inferiore a 30 giorni;
  • 70% per imprese e formazioni artistiche straniere provenienti da Paesi senza convenzioni internazionali con l’Italia.

Il versamento avviene tramite modello F24 con causale RCLS e viene formalizzato con il modello 031/RC1. È possibile sostituire il deposito con fideiussione bancaria. La circolare segnala infine che l’Ente sta valutando una futura riduzione dell’onere cauzionale per le imprese di nuova costituzione.

Imprese straniere e lavoratori stranieri

Per imprese straniere che operano in Italia per periodi limitati e provengono da Paesi privi di accordi previdenziali, per gli spettacoli di arte varia è previsto il versamento anticipato della contribuzione ordinaria, con modello F24 e causale CCLS, formalizzato con modello 031/R.

Se l’impresa proviene dall’area UE o da Paesi con accordi internazionali in materia previdenziale, il certificato è rilasciato in esenzione contributiva, previa esibizione dei documenti esonerativi, come E101 o IT4. Il certificato può essere rilasciato anche all’impresa, ente o istituzione italiana che, in nome e per conto di quella straniera, abbia stipulato il contratto di rappresentazione o abbia ricevuto la prestazione artistica.

Per i lavoratori stranieri si applicano regole distinte:

  • i lavoratori provenienti da Paesi UE o convenzionati, con qualifiche corrispondenti a quelle dell’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, sono soggetti alla stessa normativa dei lavoratori italiani; se ingaggiati da soggetti italiani, occorre il certificato di agibilità e la contribuzione va versata in Italia, salvo possesso del modello esonerativo originale, da esibire;
  • i lavoratori provenienti da Paesi non convenzionati sono anch’essi soggetti alla normativa italiana se ingaggiati per le medesime qualifiche, con obbligo di richiesta del certificato e versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

Scambi culturali

Le imprese straniere che operano in Italia nell’ambito di scambi culturali devono documentare tale circostanza al momento della richiesta del certificato. La prova può consistere in una dichiarazione del Ministero degli Esteri, della rappresentanza diplomatica in Italia, oppure dell’Ambasciata o del Consolato italiano del Paese di provenienza, con indicazione del protocollo d’intesa fra gli Stati interessati. Va inoltre allegato l’invito dell’ente italiano, con date e attestazione della gratuità della prestazione.

Se le imprese straniere ricevono un compenso a qualsiasi titolo, scatta l’imposizione contributiva. Non sono assoggettabili a contribuzione, nei casi descritti dalla circolare, le spese di viaggio dalla frontiera alla sede della manifestazione, gli spostamenti interni durante eventuali tour e le spese di soggiorno, purché previste nel contratto di scrittura artistica e documentate secondo le modalità indicate.

Allegato 1: categorie di lavoratori

L’allegato elenca le categorie per le quali deve essere richiesto il certificato di agibilità, tra cui: canto, attori, conduttori, registi-sceneggiatori, direttori di scena e di doppiaggio, direttori e maestri d’orchestra, concertisti e orchestrali, ballo, figurazione e moda, tecnici, operatori e maestranze, scenografi, bandisti, amministratori, arredatori e costumisti, truccatori e parrucchieri.

La circolare precisa che alcune attività non rientrano nel certificato se finalizzate o inserite in produzioni cinematografiche, con richiamo all’art. 1 della legge n. 153/1988. È inoltre richiamata l’eccezione per le imprese della produzione cinetelevisiva e per quelle che operano in appalto RAI, mentre permane l’obbligo per le emittenti radiotelevisive quando contrattualizzano direttamente lavoratori per spettacoli di arte varia nei propri locali.

Punti principali

Quadro normativo e funzione del certificato

Il certificato di agibilità è disciplinato dall’art. 10 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Il certificato attesta che il datore di lavoro può impiegare i lavoratori dello spettacolo indicati nel modello, previo accertamento della regolarità contributiva o presentazione di idonee garanzie. La circolare sottolinea la finalità di tutela previdenziale del lavoratore e richiama l’importanza dell’iscrizione all’Enpals e del regolare versamento dei contributi, utili anche in presenza di altre coperture assicurative obbligatorie.

Soggetti interessati e obblighi del datore di lavoro

L’obbligo riguarda le categorie di lavoratori dello spettacolo da 1 a 14 dell’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, elencate nell’allegato 1. Il certificato deve essere richiesto esclusivamente dall’effettivo datore di lavoro e non dal singolo lavoratore. Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese di pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi devono verificare che i lavoratori impiegati siano in possesso del certificato quando operano nei locali di cui hanno la disponibilità. La mancata verifica comporta sanzione amministrativa.

Modalità di richiesta e contenuto del modello 032/U

La richiesta avviene con il modello 032/U, da compilare in duplice copia. Devono risultare sempre: date di impegno, lavoratori occupati, compenso previsto e luoghi di svolgimento dell’attività. Se i lavoratori non sono già iscritti all’Enpals, l’iscrizione va richiesta con il modello 048/AG, corredato da fotocopia del documento di identità. La circolare segnala inoltre la progressiva attivazione dei servizi telematici tramite il portale dell’Enpals per la gestione degli adempimenti e del certificato di agibilità.

Soggetti a cui può essere rilasciato

Il certificato può essere rilasciato a imprese, formazioni sociali legalmente costituite o enti che occupano soggetti impegnati in attività tecnico-artistiche di spettacolo. Può riguardare sia l’impresa che assume o scrittura direttamente i lavoratori, sia il soggetto con cui l’impresa committente stipula un contratto, purché quest’ultimo sia munito del certificato. Per le associazioni, il certificato è ammesso solo se legalmente costituite, con prevalente presenza di lavoratori dello spettacolo e finalità lucrative. L’obbligo si estende anche a imprese e formazioni sociali straniere operanti in Italia. Il certificato è rilasciato solo per uno specifico evento o per una serie determinata di eventi, mai per periodi "aperti".

Delega, professionisti abilitati e limiti all’intermediazione

Il certificato può essere ritirato da persona delegata dal titolare o legale rappresentante. Se gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sono affidati a un professionista iscritto agli albi di cui alla legge n. 12/1979, questi può richiederlo in nome e per conto dell’impresa. La circolare richiama inoltre il divieto generale di intermediazione e interposizione di manodopera previsto dalla legge n. 1369/1960.

Casi di gratuità e attività benefiche

In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato a titolo gratuito e vincolato al singolo evento quando la manifestazione è a scopo benefico, sociale o solidaristico, e i ricavi, dedotte le spese di allestimento e organizzazione, sono interamente destinati a tali finalità. In questi casi non deve essere corrisposto alcun compenso ai lavoratori dello spettacolo coinvolti, neppure sotto forma di rimborso spese non analitico. Sia l’organizzatore sia i lavoratori devono attestare la natura dell’evento e l’assenza di compensi. La circolare richiama anche la disciplina fiscale e previdenziale dei rimborsi spese forfetari e delle indennità di trasferta.

Formazioni dilettantistiche e amatoriali

Non è richiesto il certificato di agibilità, né è dovuta contribuzione, per manifestazioni svolte da formazioni dilettantistiche o amatoriali che operano gratuitamente, senza compensi e senza incassi da pubblico pagante. Sono citati, a titolo esemplificativo, complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali e cori amatoriali, cortei e rievocazioni storiche. Contributi pubblici o donazioni finalizzati all’allestimento non sono considerati compensi. Se però la manifestazione produce ricavi destinati alle finalità associative o coinvolge lavoratori dello spettacolo senza compenso, può essere rilasciata la certificazione gratuita nei casi previsti dal punto sulle attività benefiche. Per gli spettacoli offerti come servizio alla clientela in locali commerciali, invece, la prestazione è considerata onerosa e soggetta agli obblighi ordinari.

Altre ipotesi di esenzione e cerimonie private

L’esclusione dall’obbligo vale anche per saggi di danza o di altre arti svolti da bambini e giovani in corsi didattici, e per manifestazioni a fini socio-educativi organizzate da oratori, associazioni ecclesiali o religiose riconosciute, associazioni di volontariato, di promozione sociale e cooperative sociali, purché non vi sia vera attività di spettacolo. Per le cerimonie private in locali pubblici, gli adempimenti gravano sul gestore del locale se i singoli artisti sono assunti direttamente da lui; se è ingaggiata una formazione sociale, gli adempimenti ricadono su quest’ultima. Se gli artisti sono ingaggiati direttamente dai privati, l’obbligo resta a carico del committente come datore di lavoro. In ogni caso il gestore del locale deve verificare il possesso del certificato.

Rilascio tramite Enpals e sportelli SIAE

Il rilascio è curato dall’Enpals. Se la richiesta è presentata tramite sportelli SIAE, l’operatore verifica la conformità, restituisce copia del modello 032/U con ricevuta datata e siglata, che sostituisce provvisoriamente il certificato. Il modello trasmesso alla sede territoriale Enpals, se non riceve diniego entro 30 giorni, assume valore di certificato di agibilità; gli effetti già prodotti restano salvi anche in caso di successiva risposta negativa. Gli uffici periferici Enpals rilasciano copia timbrata e sottoscritta del modello e l’Ente si impegna a rivedere modulistica e procedure informatiche, incluso l’utilizzo del portale telematico.

Sanzioni e controlli

Il mancato accertamento del possesso del certificato da parte dei soggetti obbligati comporta una sanzione amministrativa di 25 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L.C.P.S. n. 708/1947. La circolare insiste sul ruolo di contrasto ai comportamenti elusivi ed evasivi in ambito previdenziale e richiama il controllo del territorio svolto anche in collaborazione con la SIAE.

Deposito cauzionale e modalità di versamento

Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi contributivi pendenti è richiesto un deposito cauzionale commisurato al carico contributivo stimato per il periodo di agibilità. Le misure indicate sono: 75% per musica leggera, arte varia, rivista, avanspettacolo, complessi bandistici e animazione turistica; 33% per prosa, teatri stabili, imprese liriche, concertistiche e di balletto, circhi equestri e spettacoli viaggianti; 17% per piccoli circhi di nuova costituzione associati all’Ente Circhi con limiti di dipendenti e capienza; 100% per imprese straniere della produzione cinematografica che assumono lavoratori italiani e per l’avanspettacolo con agibilità non superiore a 30 giorni; 70% per imprese e formazioni artistiche straniere provenienti da Paesi senza convenzioni internazionali. Il pagamento avviene con modello F24, causale RCLS, e si formalizza con il modello 031/RC1. È ammessa anche fideiussione bancaria.

Imprese straniere e lavoratori stranieri

Per imprese straniere che operano in Italia per breve periodo e provengono da Paesi senza accordi previdenziali, è previsto il versamento anticipato della contribuzione ordinaria dovuta, con modello F24 causale CCLS e modello 031/R. Se l’impresa proviene da Paesi UE o da Paesi con accordi previdenziali, il certificato è rilasciato in regime di esenzione contributiva, previa esibizione dei documenti esonerativi (ad esempio E101, IT4). I lavoratori stranieri provenienti da Paesi UE o convenzionati sono trattati come i lavoratori italiani; se ingaggiati da soggetti italiani, occorre il certificato di agibilità e i contributi vanno pagati in Italia, salvo esibizione del modello esonerativo originale. Per i lavoratori di Paesi non convenzionati, il datore di lavoro italiano deve richiedere il certificato e versare la contribuzione dovuta.

Scambi culturali e imprese straniere in regime di scambio

Le imprese straniere che operano in Italia nell’ambito di scambi culturali devono documentare la circostanza con dichiarazione del Ministero degli Esteri, oppure della rappresentanza diplomatica competente, o dell’Ambasciata/Consolato italiano del Paese di provenienza, con indicazione del protocollo d’intesa tra gli Stati. Va allegato l’invito dell’ente italiano con date e attestazione della gratuità della prestazione. Se viene corrisposto un compenso a qualsiasi titolo, la prestazione è soggetta a contribuzione. Restano escluse dall’imponibile, secondo la circolare, le spese di viaggio e di soggiorno nei casi indicati, purché previste nel contratto di scrittura artistica.

Allegato 1 e categorie interessate

L’allegato 1 elenca le categorie di lavoratori per i quali deve essere richiesto il certificato di agibilità, tra cui canto, attori, conduttori, registi-sceneggiatori, direttori di scena e di doppiaggio, direttori e maestri d’orchestra, concertisti e orchestrali, ballo, figurazione e moda, tecnici, operatori e maestranze, scenografi, bandisti, amministratori, arredatori e costumisti, truccatori e parrucchieri. È precisato che alcune attività non rientrano nel certificato quando finalizzate o inserite in produzioni cinematografiche, con richiamo all’art. 1 della legge n. 153/1988. Sono inoltre menzionate le eccezioni per imprese della produzione cinetelevisiva e per appalti RAI, mentre resta fermo l’obbligo per le emittenti radiotelevisive che contrattualizzino direttamente lavoratori per spettacoli di arte varia nei propri locali.

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