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Circolare

Circolare numero 106 del 5-6-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette lo schema aggiornato di convenzione che la0INPS deve stipulare con le Regioni per la0anno 2002, ai fini del pagamento della0assegno ASU e dellassegno per il nucleo familiare ai lavoratori impegnati in attivite0 socialmente utili finanziate con le risorse del Fondo per loccupazione. Vengono indicati la durata annuale delle convenzioni, le nuove modalite0 di comunicazione telematica tramite Italia Lavoro, gli obblighi di versamento preventivo da parte di Regioni ed enti utilizzatori, limporto dellassegno ASU pari a euro 463,35 mensili e gli importi medi forfettari ANF per ciascuna Regione. Sono inoltre richiamate le regole per i conguagli finali, le responsabilite0 sugli eventuali ricorsi e le istruzioni operative per linvio delle convenzioni sottoscritte alla sede centrale.

Convenzioni INPS-Regioni 2002 per il pagamento degli assegni ai lavoratori impegnati in attivite0 socialmente utili (ASU)

Convenzioni INPS-Regioni 2002 per la corresponsione degli assegni ai lavoratori impegnati in attivit�e0 socialmente utili

La circolare disciplina il rinnovo delle convenzioni tra INPS e Regioni per l�anno 2002, necessarie a garantire il pagamento dell�assegno spettante ai lavoratori impegnati in attivit�e0 socialmente utili finanziate con risorse del Fondo per l�occupazione trasferite dal Ministero del Lavoro alle Regioni. Il testo trasmette lo schema aggiornato della convenzione e fornisce istruzioni operative sulle modalit�e0 di compilazione, sottoscrizione e gestione dei pagamenti.

Quadro normativo e finalit�e0 della convenzione

La circolare richiama il precedente assetto delineato dalle circolari n. 155 del 31 luglio 2001, n. 28 del 28 gennaio 2002, n. 55/2002 e n. 220/2001, nonch�e9 il contesto normativo derivante dal decreto legislativo 1�b0 dicembre 1997, n. 468, dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, dall�articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall�articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, viene ribadito che dal 1�b0 luglio 2001 la prosecuzione delle attivit�e0 socialmente utili �e8 rimessa alle Regioni e che, qualora si intenda attribuire all�INPS il compito di erogare gli assegni, �e8 necessaria una convenzione con ciascuna Regione.

Durata annuale e contenuto dello schema di convenzione

Lo schema di convenzione allegato sostituisce quello precedente e presenta due modifiche sostanziali rispetto alle convenzioni scadute il 31 dicembre 2001: la durata, ora annuale, e le modalit�e0 di comunicazione dei nominativi dei lavoratori aventi diritto. La convenzione deve essere sottoscritta in duplice esemplare dal Direttore regionale INPS e dal legale rappresentante della Regione, senza apportare variazioni al testo. Nei campi in bianco devono essere inseriti la denominazione della Regione, il nominativo del rappresentante legale o del delegato e l�importo forfettario regionale per l�assegno al nucleo familiare.

Comunicazioni dei nominativi e sistema telematico

A partire dal mese di giugno 2002, la comunicazione all�INPS dei nominativi dei lavoratori e delle variazioni mensili deve avvenire unicamente tramite il sistema Internet attivato da Italia Lavoro s.p.a., incaricata dal Ministero del Lavoro del monitoraggio numerico dei bacini regionali LSU. Gli Enti utilizzatori inseriscono i dati, le Regioni li validano e Italia Lavoro li trasmette alla Direzione Generale INPS il giorno 15 di ogni mese. Nella fase iniziale, in attesa del pieno funzionamento del nuovo sistema e della successiva integrazione con la procedura automatizzata dei pagamenti, i dati vengono messi a disposizione delle Sedi anche tramite Intranet.

Le prime informazioni trasmesse riguardano tutti i lavoratori i cui dati siano stati inseriti entro il giorno 14 del mese corrente; nei mesi successivi saranno invece comunicati solo i casi di variazione, cessazione o sospensione dell�attivit�e0, oltre agli eventuali mancati inserimenti iniziali. Gli Enti devono inoltre inserire nel sistema anche le cessazioni o sospensioni gi�e0 intervenute, anche se precedentemente comunicate per iscritto alla Sede INPS.

Importi degli assegni e criteri di determinazione

Lo schema allegato indica il nuovo importo mensile dell�assegno ASU in pagamento dal 1�b0 gennaio 2002, pari a euro 463,35. L�importo deriva dalla rivalutazione in misura pari all0 per cento della variazione annuale dell�indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, secondo quanto previsto dall�articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 468/1997.

Per l�assegno per il nucleo familiare, la Regione deve inserire nella convenzione l�importo forfettario mensile previsto per ciascun lavoratore, corrispondente alla media mensile degli assegni ANF erogati nel 2001 ai lavoratori socialmente utili del relativo ambito regionale. L�allegato 2 riporta gli importi regionali, che vanno da euro 2,36 per le Marche a euro 139,95 per la Campania, con valori specifici per ciascuna Regione. Alla scadenza della convenzione si proceder�e0 agli eventuali conguagli tra quanto versato forfettariamente e quanto effettivamente pagato dall�INPS.

Pagamento degli assegni e condizioni finanziarie

Per consentire l�erogazione degli assegni, Regione ed enti utilizzatori devono versare preventivamente all�INPS, entro il giorno 5 del mese in cui si svolgono le attivit�e0, le somme necessarie alla copertura degli oneri. Per l�assegno ASU la copertura pu�f2 essere ripartita al 50% tra Ente utilizzatore e Regione oppure essere integralmente a carico della Regione; per l�assegno al nucleo familiare la copertura �e8 sempre a carico della Regione al 100%.

La somma complessiva da versare viene determinata moltiplicando gli importi di cui ai punti relativi all�assegno ASU e all�ANF per il numero dei lavoratori compresi negli elenchi trasmessi dalla Regione o dall�Ente autorizzato. Quando l�archivio telematico sar�e0 completo, il calcolo dovr�e0 invece riferirsi ai lavoratori effettivamente presenti nell�archivio.

L�INPS effettua il pagamento negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attivit�e0, ma solo se la somma complessiva dovuta sia stata interamente e effettivamente accreditata all�Istituto.

Anticipazioni finanziarie e rapporti con il Ministero

La circolare precisa che, in base all�articolo 6 della convenzione Ministero-Regioni, le Regioni possono ancora richiedere l�anticipazione, a valere sul Fondo per l�occupazione, degli importi necessari per il pagamento degli assegni fino alla fine del 2002. La richiesta, riferita all�intero residuo periodo dell�anno, deve essere indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Sede Centrale INPS e alla Sede regionale competente.

Nella richiesta deve essere specificato se l�anticipazione riguarda, oltre al 100% dell�assegno per il nucleo familiare, il 50% oppure il 100% dell�assegno ASU. Nel primo caso, prima dei pagamenti mensili occorre verificare l�avvenuto accredito all�INPS della quota del 50% a carico dell�Ente utilizzatore.

Controversie, conguagli e adempimenti successivi

Le eventuali istanze e/o ricorsi sulla sussistenza del diritto del singolo lavoratore al pagamento dell�assegno mensile, in conseguenza delle risultanze dell�archivio telematico, non sono di competenza dell�INPS ma dell�organo individuato dalla Regione.

Entro tre mesi successivi ai pagamenti dell�ultima mensilit�e0, l�INPS deve fornire alla Regione i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per l�intero periodo convenzionale e rimborsare eventuali somme versate in eccedenza. La Regione, dal canto suo, deve versare all�INPS entro trenta giorni dalla richiesta gli importi eventualmente dovuti a conguaglio.

Indicazioni operative per le strutture INPS

La circolare invita i Direttori regionali a sottoporre con urgenza il testo convenzionale alla firma della Regione competente, poich�e9 i successivi pagamenti degli assegni sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione. Viene inoltre richiesto di trasmettere alla Sede Centrale, Progetto Interventi in Favore dell�Occupazione, copia della convenzione firmata da entrambe le parti.

Restano confermate, per i pagamenti, le istruzioni gi�e0 impartite con le circolari richiamate. Si precisa anche che nella procedura automatizzata dei pagamenti devono ora essere acquisiti i dati relativi alla nuova convenzione, cio�e8 la data di stipula e le date di inizio e fine validit�e0, che in precedenza erano state lasciate in bianco.

Allegato 2: importi medi mensili ANF per Regione

L�allegato 2 riporta i seguenti importi medi mensili dell�assegno per il nucleo familiare corrisposto nel 2001 ai lavoratori socialmente utili: Piemonte euro 19,04; Valle d�Aosta euro 11,87; Lombardia euro 7,25; Liguria euro 15,76; Trentino-Alto Adige euro 10,84; Veneto euro 8,26; Friuli Venezia Giulia euro 13,42; Emilia Romagna euro 8,77; Toscana euro 7,64; Umbria euro 13,34; Marche euro 2,36; Lazio euro 41,50; Abruzzo euro 19,33; Molise euro 44,81; Campania euro 139,95; Puglia euro 107,07; Basilicata euro 74,47; Calabria euro 110,63; Sicilia euro 71,78; Sardegna euro 82,51.

Punti principali

Oggetto e finalite0 della circolare

La circolare riguarda le convenzioni da stipulare tra INPS e Regioni per il 2002, finalizzate alla corresponsione degli assegni spettanti ai lavoratori impegnati in attivite0 socialmente utili finanziate con le risorse del Fondo per loccupazione trasferite alle Regioni.

Nuovo schema di convenzione e durata annuale

Viene trasmesso lo schema aggiornato della convenzione, che sostituisce quello precedente e non puf2 essere modificato. La durata non e8 pif9 semestrale ma annuale, dal 1b0 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, con possibilite0 di rinnovo per altri dodici mesi su richiesta della Regione almeno trenta giorni prima della scadenza.

Modalite0 di comunicazione dei lavoratori aventi diritto

Dal mese di giugno 2002 le comunicazioni allINPS sui nominativi dei lavoratori e sulle variazioni mensili devono avvenire esclusivamente tramite il sistema Internet gestito da Italia Lavoro s.p.a. Gli Enti utilizzatori inseriscono i dati, le Regioni li validano e Italia Lavoro li trasmette alla Direzione Generale il giorno 15 di ogni mese. In una fase transitoria restano possibili le comunicazioni scritte alle Sedi INPS per assenze e sospensioni.

Importo dellassegno ASU

Limporto mensile dellassegno ASU per il 2002 e8 pari a euro 463,35, rivalutato nella misura dell0 per cento della variazione annuale dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Assegno per il nucleo familiare e importi regionali

Per coprire lassegno per il nucleo familiare, la Regione deve versare un importo forfettario mensile per ciascun lavoratore, pari alla media mensile ANF corrisposta nel 2001 ai lavoratori socialmente utili della Regione. Gli importi sono indicati nellallegato 2 e devono essere riportati nella convenzione; alla scadenza si procede al conguaglio con quanto effettivamente pagato.

Versamenti preventivi e condizioni per il pagamento

Per consentire i pagamenti, Regione ed enti utilizzatori devono versare preventivamente allINPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attivite0, la quota di competenza: per lassegno ASU il 50% a carico dellente e il 50% a carico della Regione, oppure il 100% a carico della Regione; per lassegno al nucleo familiare il 100% a carico della Regione. I pagamenti sono subordinati alleffettivo accredito delle somme dovute.

Anticipazioni dal Fondo per loccupazione

Le Regioni possono ancora chiedere lanticipazione, a valere sul Fondo per loccupazione, delle somme necessarie per i pagamenti fino alla fine del 2002. La richiesta deve essere inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Sede Centrale INPS e alla Sede regionale competente, specificando se lanticipazione riguarda il 100% dellANF e il 50% oppure il 100% dellASU.

Conguagli e obblighi finali

Entro tre mesi dallultima mensilite0 pagata, lINPS trasmette alla Regione i dati riepilogativi dei pagamenti e rimborsa eventuali eccedenze. La Regione deve invece versare entro trenta giorni gli importi eventualmente dovuti a conguaglio. Eventuali istanze o ricorsi sulla sussistenza del diritto del singolo lavoratore non sono di competenza dellINPS ma dellorgano individuato dalla Regione.

Adempimenti operativi per le Direzioni regionali

I Direttori regionali devono sottoporre rapidamente la convenzione alla sottoscrizione della Regione competente, poiche9 i pagamenti successivi sono subordinati a tale firma. Devono inoltre trasmettere alla Sede Centrale, Progetto Interventi in favore dellOccupazione, copia della convenzione firmata da entrambe le parti.

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