Circolare numero 20 del 04-06-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti ai fini ispettivi sull'inquadramento previdenziale e contributivo delle figure operanti nelle società calcistiche, distinguendo tra sportivi professionisti, altri tecnici, addetti agli impianti sportivi e casi di prestazioni gratuite. Viene richiamata in modo sistematico la normativa della legge n. 91/1981, con focus sul calcio, precisando chi debba essere iscritto all'ENPALS nel Fondo speciale sportivi professionisti e chi invece debba ricadere in altri regimi previdenziali. La circolare affronta inoltre natura del rapporto di lavoro, forma e durata del contratto, cessione, clausole vietate, adempimenti contributivi, trattamento di specifiche indennità e profili relativi alla gratuità delle prestazioni.
Chiarimenti sull'iscrivibilità al Fondo speciale sportivi professionisti e sugli addetti agli impianti sportivi nel calcio
Chiarimenti sull'iscrivibilità al Fondo speciale sportivi professionisti nel calcio
La circolare fornisce chiarimenti di natura previdenziale e giuslavoristica in relazione alle società calcistiche, con l'obiettivo di orientare l'attività ispettiva e la chiusura dei verbali già formati. Il documento, pur concentrandosi sul calcio, richiama la disciplina generale del lavoro sportivo dettata dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, come modificata dalla legge n. 586/1996, e distingue con attenzione le varie figure operanti nell'ambito sportivo.
Ambito soggettivo e definizione di sportivo professionista
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91/1981 sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che svolgono attività sportiva a titolo oneroso, con continuità, nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI e qualificate dalle federazioni sportive nazionali secondo le direttive del CONI. La circolare precisa che la definizione delle singole figure deriva dalle norme statutarie e regolamentari federali.
Per il calcio, l'atleta professionista è essenzialmente il giocatore che pratica l'attività sportiva come lavoro primario. Gli allenatori e i preparatori atletici sono ricompresi tra i tecnici ai quali sono affidati compiti di istruzione, allenamento e preparazione fisico-atletica. Quanto ai direttori tecnico-sportivi, viene richiamata la figura del direttore tecnico e del direttore sportivo, con riferimento alle rispettive attribuzioni regolamentari FIGC.
Iscrivibilità all'ENPALS nel Fondo speciale sportivi professionisti
La circolare indica espressamente le categorie che devono essere iscritte all'ENPALS nel Fondo speciale sportivi professionisti:
- direttori sportivi iscritti nell'elenco speciale istituito presso la F.I.G.C.;
- direttori tecnici;
- atleti delle squadre professionistiche, per il calcio nelle serie A, B, C1 e C2;
- allenatori, per il calcio quelli di prima e seconda categoria che allenano squadre professionistiche e non professionistiche;
- preparatori atletici.
Per il calcio viene inoltre chiarito che gli allenatori di base o di terza categoria, pur essendo un ruolo ad esaurimento dal 1° gennaio 1998, devono essere assicurati nel Fondo speciale sportivi professionisti quando allenano squadre professionistiche, in presenza di apposita deroga della FIGC. Dal regolamento tecnico richiamato in allegato si desume che sono allenatori professionisti solo quelli di prima e seconda categoria.
Figure escluse e diversa tutela previdenziale
La circolare esclude dal Fondo speciale sportivi professionisti alcune figure presenti nelle società calcistiche, quali:
- medici sociali;
- operatori sanitari ausiliari, compresi massaggiatori sportivi, massofisioterapisti, fisioterapisti e terapisti della riabilitazione.
Tali soggetti, se lavoratori dipendenti delle società sportive, devono essere assicurati all'ENPALS nel Fondo lavoratori dello spettacolo come addetti agli impianti sportivi. Il medico sociale iscritto all'albo e che svolge attività libero-professionale deve invece essere assicurato all'ENPAM. I direttori generali e gli altri dirigenti amministrativi sono ricondotti alla previdenza dei dirigenti di impresa industriale e quindi all'INPDAI.
Natura del rapporto di lavoro sportivo
La disciplina della legge n. 91/1981 prevede che la prestazione dell'atleta professionista costituisca, di regola, oggetto di un contratto di lavoro subordinato. La presunzione opera salvo che ricorra una delle ipotesi tassative di autonomia indicate dall'art. 3:
- attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni collegate in un breve periodo;
- atleta non vincolato contrattualmente rispetto alla frequenza di sedute di preparazione o allenamento;
- prestazione continuativa non superiore a otto ore settimanali, oppure a cinque giorni al mese, oppure a trenta giorni all'anno.
Tali condizioni non costituiscono semplici indici, ma elementi qualificatori esclusivi. Se non ricorrono, il rapporto con l'atleta professionista va considerato subordinato.
Per gli altri sportivi professionisti - allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici - la circolare precisa che i criteri dell'art. 3 non si applicano. Per queste figure la natura del rapporto, subordinato o autonomo, deve essere valutata caso per caso in base alle modalità concrete di svolgimento, fermo restando che, anche in caso di rapporto autonomo, permane l'obbligo assicurativo nel Fondo speciale sportivi professionisti quando ricorrano gli altri presupposti normativi.
Costituzione del rapporto, forma scritta e approvazione federale
La legge sul lavoro sportivo stabilisce che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. La circolare osserva che tale requisito soggettivo non dovrebbe rilevare per l'assunzione degli altri sportivi professionisti.
Il rapporto si costituisce mediante assunzione diretta e non è soggetto alla normativa ordinaria sul collocamento. Il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità radicale e deve contenere una clausola che imponga allo sportivo l'obbligo di osservare istruzioni tecniche e prescrizioni per il conseguimento degli scopi agonistici. Il contratto deve inoltre conformarsi al contratto tipo predisposto dalle federazioni e dalle categorie interessate; eventuali clausole peggiorative sono sostituite di diritto.
È obbligatorio il deposito del contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. La circolare richiama la giurisprudenza della Cassazione per precisare che tale approvazione costituisce una vera e propria condicio juris, necessaria al perfezionamento del contratto e alla produzione dei suoi effetti; in sua mancanza il vincolo contrattuale è privo di efficacia.
Durata del contratto, cessione e divieto di non concorrenza
L'art. 5 della legge n. 91/1981 consente alle parti di apporre un termine al rapporto di lavoro sportivo non superiore a cinque anni dalla data di inizio. Termini superiori sono nulli e sostituiti automaticamente dal massimo legale. La normativa speciale ammette inoltre successivi contratti a termine senza i limiti del D.Lgs. n. 368/2001.
Il contratto può essere ceduto anche prima della scadenza, nel rispetto delle norme civilistiche sulla cessione del contratto e delle regole federali, purché vi sia il consenso dell'altra parte. È invece vietata ogni clausola di non concorrenza, o comunque limitativa della libertà professionale dello sportivo, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto; il divieto riguarda anche eventuali patti successivi alla stipula.
Disciplina del recesso e cessazione del rapporto
La legge sul lavoro sportivo esclude i rapporti con gli sportivi professionisti dalla disciplina limitativa dei licenziamenti. Nei rapporti a tempo indeterminato le parti possono recedere liberamente con il solo limite del preavviso, salvo recesso immediato per giusta causa. Nei contratti a tempo determinato, invece, il recesso anticipato è consentito solo in presenza di giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Indennità di anzianità e premio di addestramento
L'art. 4 della legge n. 91/1981 demanda alle federazioni sportive nazionali la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per il pagamento dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva, secondo l'art. 2123 c.c.
L'art. 6 prevede, per il primo contratto, un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società o associazione presso la quale l'atleta abbia svolto l'ultima attività dilettantistica o giovanile. La circolare sottolinea che tale premio deve essere reinvestito nel perseguimento di finalità sportive.
Stranieri e modalità di risoluzione delle controversie
Per gli sportivi professionisti comunitari viene richiamato il diritto di libera circolazione e di esercizio della professione in Italia secondo le regole ordinarie. Per gli extracomunitari l'ingresso è consentito, indipendentemente dalle quote annuali, previa dichiarazione nominativa di assenso del CONI su richiesta della società interessata; tale dichiarazione sostituisce l'autorizzazione al lavoro. La circolare precisa che dichiarazione nominativa, visto di ingresso e permesso di soggiorno non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto, non sono utilizzabili per un diverso rapporto di lavoro.
Quanto alle controversie, la legge ammette l'inserimento nel contratto di una clausola compromissoria che devolva le controversie relative all'attuazione del contratto a un collegio arbitrale, con indicazione degli arbitri o del numero e del modo di nomina.
Adempimenti contributivi e regime previdenziale
In base all'art. 9 della legge n. 91/1981, tutti gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 - compresi quelli che svolgono l'attività in forma autonoma - sono assoggettati all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'ENPALS. Le società sportive che beneficiano della prestazione di tali lavoratori devono quindi adempiere agli obblighi contributivi verso il Fondo speciale di cui alla legge n. 366/1973. Per i lavoratori autonomi è riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti degli stessi.
Per gli sportivi professionisti stranieri, comunitari o extracomunitari, ai fini del versamento dei contributi previdenziali si applicano le norme comuni agli altri lavoratori.
Questioni contributive particolari: fondo anzianità e trasferte
La circolare chiarisce che i contributi versati al fondo per l'indennità di anzianità non sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 103/1991, convertito dalla legge n. 166/1991, nei limiti della quota accantonata ai fini del TFR ex art. 2120 c.c., pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, con riduzione proporzionale per frazioni di anno.
Le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta o di indennità chilometrica sono considerate retribuzione a tutti gli effetti e, come tali, completamente assoggettate a contribuzione. La circolare motiva tale conclusione osservando che, per gli sportivi professionisti, lo svolgimento dell'attività nei luoghi di gara e di allenamento è connaturato al rapporto e non integra una vera trasferta in senso tecnico.
Addetti agli impianti sportivi
In sede di accesso ispettivo presso società di calcio sono state individuate figure ricondotte agli addetti agli impianti sportivi, purché siano lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, e svolgano una prestazione specificamente e continuativamente legata agli impianti. La circolare richiama la definizione ministeriale secondo cui tali addetti sono coloro la cui prestazione sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro se gli impianti venissero meno.
A titolo esemplificativo sono indicati:
- contabili e cassieri;
- magazzinieri;
- conducenti di automezzi;
- addetti agli ingressi;
- hostess;
- addetti al marketing;
- accompagnatori ufficiali;
- allenatori non iscrivibili nel Fondo speciale sportivi professionisti.
Per gli addetti stampa occorre distinguere: se sono giornalisti professionisti, praticanti o pubblicisti iscritti negli appositi elenchi, l'iscrizione compete all'INPGI; se non sono giornalisti iscritti e sono lavoratori dipendenti, vanno iscritti all'ENPALS come impiegati addetti agli impianti sportivi. L'osservatore incaricato di visionare giovani calciatori non rientra né tra gli sportivi professionisti né tra gli addetti agli impianti sportivi, poiché la sua attività non è legata agli impianti.
Gratuità delle prestazioni
La circolare ribadisce che il contratto di lavoro è per sua natura oneroso e sinallagmatico. Il lavoro gratuito costituisce un'eccezione e può essere ammesso solo quando sia concretamente ravvisabile uno specifico interesse del lavoratore, come nel caso di stage, di ragioni affettive o spirituali, o dell'attività di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991.
La giurisprudenza tende a presumere l'esistenza di un rapporto subordinato e oneroso; la prova della gratuità grava quindi su chi la allega. In assenza di idonea documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo.
Allegati richiamati dalla circolare
Gli allegati richiamati sostengono i punti interpretativi della circolare: la sentenza della Cassazione sulla necessità dell'approvazione federale come condicio juris; la giurisprudenza sulla valutazione caso per caso della subordinazione per i tecnici diversi dagli atleti; la circolare ministeriale sugli istruttori sportivi e la loro eventuale iscrizione come addetti agli impianti sportivi; e il regolamento del settore tecnico FIGC, dal quale si desumono le qualifiche, i ruoli, i requisiti di tesseramento e le funzioni dei tecnici e dei medici sociali nel sistema calcistico.
Punti principali
Ambito e finalità dei chiarimenti
La circolare risponde ai quesiti del corpo ispettivo sulla necessità di chiudere i verbali relativi agli accessi già effettuati presso società calcistiche. Il documento offre una rassegna della disciplina del lavoro sportivo, prevalentemente riferita al calcio, rinviando a successiva circolare per altre federazioni sportive professionistiche.
Definizione di sportivo professionista
Sono qualificati sportivi professionisti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91/1981, atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che esercitano l'attività a titolo oneroso, con continuità, nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI e qualificate dalle federazioni sportive nazionali. La circolare specifica le nozioni di atleta, allenatore, preparatore atletico e direttore tecnico-sportivo nel contesto calcistico.
Iscrizione al Fondo speciale sportivi professionisti
Devono essere iscritti all'ENPALS nel Fondo speciale sportivi professionisti i direttori sportivi iscritti nell'elenco speciale FIGC, i direttori tecnici, gli atleti delle squadre professionistiche (serie A, B, C1, C2), gli allenatori di prima e seconda categoria e i preparatori atletici. Per il calcio, sono inoltre compresi, in presenza di deroga FIGC, gli allenatori di base o di terza categoria che allenano squadre professionistiche. Le altre figure tecniche indicate dalla circolare non rientrano nel Fondo speciale sportivi professionisti.
Figure escluse e diversa copertura previdenziale
Medici sociali, operatori sanitari ausiliari e altre figure tecniche non rientrano tra gli sportivi professionisti ex legge n. 91/1981. Se dipendenti delle società sportive, sono da assicurare all'ENPALS nel Fondo lavoratori dello spettacolo come addetti agli impianti sportivi; il medico sociale libero professionista va invece assicurato all'ENPAM. I direttori generali e gli altri dirigenti amministrativi sono ricondotti alla disciplina previdenziale degli enti competenti per i dirigenti di impresa industriale.
Natura del rapporto di lavoro
Per gli atleti professionisti l'art. 3 della legge n. 91/1981 presume il rapporto subordinato, salvo ricorrano tassativamente alcune ipotesi di lavoro autonomo: attività limitata a una singola manifestazione o a manifestazioni collegate in breve periodo; assenza di vincoli su sedute di allenamento; prestazione continuativa non superiore a 8 ore settimanali, 5 giorni al mese o 30 giorni l'anno. Per allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici la subordinazione va invece valutata in concreto secondo le modalità effettive del rapporto.
Costituzione del rapporto e forma del contratto
Il rapporto di lavoro sportivo si costituisce mediante assunzione diretta e non è soggetto alla normativa sul collocamento. Il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, contenere la clausola sulle istruzioni tecniche e risultare conforme al contratto tipo federale; le clausole peggiorative sono sostituite di diritto. Il contratto deve inoltre essere depositato presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione, che costituisce condizione necessaria di efficacia del vincolo.
Termine, cessione e clausole vietate
La legge consente l'apposizione di un termine non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto; termini superiori sono nulli e sostituiti automaticamente. Sono ammessi successivi contratti a termine senza i limiti del D.Lgs. n. 368/2001. È vietata ogni clausola di non concorrenza o comunque limitativa della libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione del contratto. Il contratto può essere ceduto nel rispetto delle norme civilistiche e delle regole federali, con consenso dell'altra parte.
Rapporto con la disciplina dei licenziamenti e cessazione
Ai rapporti di lavoro con sportivi professionisti non si applicano le norme limitative dei licenziamenti. Nei rapporti a tempo indeterminato le parti possono recedere liberamente con preavviso, salvo giusta causa; nei rapporti a tempo determinato è ammesso il recesso anticipato solo per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Indennità di anzianità e premio di addestramento
L'art. 4 della legge n. 91/1981 demanda alle federazioni sportive la costituzione di un fondo per l'indennità di anzianità da corrispondere al termine dell'attività sportiva. L'art. 6 prevede, in caso di primo contratto, un premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società o associazione presso cui l'atleta ha svolto l'ultima attività dilettantistica o giovanile, con obbligo di reinvestimento in finalità sportive.
Stranieri e arbitrato
Gli sportivi professionisti comunitari possono circolare liberamente e lavorare in Italia secondo le regole ordinarie. Per gli extracomunitari l'ingresso è subordinato alla dichiarazione nominativa di assenso del CONI, su richiesta della società, che sostituisce l'autorizzazione al lavoro; visto e permesso non sono rinnovabili né riutilizzabili per altri rapporti. È inoltre ammessa una clausola compromissoria per devolvere le controversie a un collegio arbitrale, con indicazione degli arbitri o del meccanismo di nomina.
Adempimenti contributivi e questioni particolari
Tutti gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 sono soggetti all'assicurazione IVS gestita dall'ENPALS, anche se autonomi, e le società devono versare i contributi al Fondo speciale; per gli autonomi è ammesso il diritto di rivalsa. I contributi destinati al fondo per l'indennità di anzianità non scontano il contributo di solidarietà nei limiti della quota accantonata a TFR. Le indennità di trasferta e chilometriche previste nei contratti calcistici sono considerate retribuzione e quindi interamente imponibili.
Addetti agli impianti sportivi e altre figure
In sede ispettiva vengono ricondotte agli addetti agli impianti sportivi, se subordinati, figure come contabili, cassieri, magazzinieri, conducenti, addetti agli ingressi, hostess, addetti al marketing, accompagnatori ufficiali e allenatori non iscrivibili nel Fondo speciale sportivi professionisti. Gli addetti stampa vanno all'INPGI se giornalisti iscritti all'albo; altrimenti, se dipendenti, all'ENPALS come impiegati addetti agli impianti. L'osservatore che visiona giovani calciatori non è né sportivo professionista né addetto agli impianti sportivi.
Lavoro gratuito
La circolare ribadisce che il lavoro gratuito è un'eccezione, ammissibile solo se sussiste un concreto interesse del prestatore, come stage, ragioni affettive o spirituali, oppure volontariato ex legge n. 266/1991. In mancanza di prova della gratuità, la prestazione si presume onerosa e subordinata; l'onere della prova grava su chi afferma la gratuità, con conseguente obbligo contributivo sul minimale di legge o sul minimo contrattuale, se più favorevole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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