Circolare numero 22 del 05-06-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la domanda e le modalità di versamento per ottenere l’accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di aspettativa non retribuita fruita da lavoratori pubblici e privati eletti o nominati a funzioni pubbliche. Indica i termini per la presentazione delle domande, gli uffici competenti, gli adempimenti delle amministrazioni degli organi di elezione e degli uffici periferici, oltre alle regole di calcolo della quota contributiva dovuta dal lavoratore. Sono inoltre chiarite alcune situazioni particolari, come i casi di lavoratori non più in carica o deceduti, e sono allegati l’elenco delle sedi competenti e un fac-simile di domanda.
Accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita per mandato elettivo o funzioni pubbliche
Accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita per mandato elettivo o funzioni pubbliche
La circolare disciplina le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori pubblici e privati collocati in aspettativa non retribuita per effetto di elezione o nomina a funzioni pubbliche. L’intervento si inserisce nel quadro dell’art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e chiarisce termini, procedure, soggetti coinvolti e modalità di versamento della quota contributiva a carico dell’interessato.
Ambito normativo e soggetti interessati
La disciplina riguarda i lavoratori pubblici e privati eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nelle assemblee regionali, nonché i soggetti nominati a ricoprire funzioni pubbliche elettive. La facoltà di chiedere l’accredito è esercitabile dal 1° gennaio 2000. La richiesta, una volta presentata, comporta l’obbligo del versamento della contribuzione a carico del lavoratore, senza il quale l’accredito figurativo non può essere riconosciuto.
Domanda: termini e presentazione
La domanda va inoltrata all’Ente previdenziale presso il quale il lavoratore è obbligatoriamente assicurato dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è iniziata l’aspettativa. La domanda deve essere ripetuta ogni anno per tutta la durata dell’aspettativa.
La circolare segnala inoltre che la legge 31 dicembre 2001, n. 463 ha differito al 31 marzo 2002 il termine per l’inoltro delle domande di accredito; in via ulteriore, le domande pervenute entro il 30 aprile 2002 sono state considerate valide ai fini dell’accredito contributivo.
Modalità operative e documentazione
Le domande devono essere presentate agli uffici periferici competenti per territorio, secondo l’elenco allegato, utilizzando il fac-simile predisposto dall’Ente. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro contenente:
- l’indicazione dell’ENPALS quale ente percettore dell’assicurazione obbligatoria IVS;
- il numero di matricola personale;
- la retribuzione percepita al momento dell’elezione;
- gli incrementi economici previsti per progressione di carriera o dinamica salariale.
Calcolo della contribuzione dovuta
Per determinare la somma da versare, la circolare indica l’applicazione dell’aliquota dell’8,89% sulla retribuzione di riferimento. Se la retribuzione annua supera, per il 2002, Euro 36.093,00 e fino al massimale annuo di Euro 78.507,00, si aggiungono:
- l’aliquota dell’1%, prevista dall’art. 3-ter della legge n. 438 del 1992;
- l’aliquota del 2,50%, prevista dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, come contributo di solidarietà sulla eventuale quota eccedente il massimale.
La circolare richiama anche i massimali annui aggiornati: Euro 78.507,00 per il 2002, Lire 148.014.000 (pari a Euro 76.442,85) per il 2001 e Lire 144.263.000 (pari a Euro 74.505,62) per il 2000.
Adempimenti delle amministrazioni degli organi di elezione
Ricevute le domande corredate della dichiarazione del datore di lavoro, le amministrazioni degli organi di elezione devono riscuotere gli importi dovuti dai lavoratori e riversarli all’Ente secondo le modalità previste. La circolare precisa che l’organo elettivo svolge soltanto il compito di effettuare il versamento e non assume la veste di datore di lavoro.
Per l’adempimento deve essere predisposto un elenco con:
- nominativi e dati anagrafici dei lavoratori;
- periodi di riferimento;
- importi versati da ciascun lavoratore, preferibilmente distinti per mese.
È espressamente indicato che non è necessario utilizzare la modulistica ordinaria richiamata nella precedente circolare n. 13 del 29 marzo 2002, al fine di semplificare le operazioni.
Versamenti contributivi e scadenze
I versamenti all’ENPALS devono riguardare soltanto la quota a carico del lavoratore e vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stata fruita l’aspettativa.
I versamenti possono essere eseguiti:
- in rate mensili;
- con più mesi accorpati;
- in un’unica soluzione entro il 30 ottobre dell’anno successivo, tramite bollettino di c/c postale n. 8029, con allegata l’attestazione del versamento all’elenco predisposto.
La circolare stabilisce inoltre che i versamenti relativi all’anno 2000 effettuati entro il 30 giugno sono considerati validi e non sanzionabili.
Adempimenti degli uffici periferici
Le sedi compartimentali e le sezioni distaccate, ricevute le domande di accredito, devono inviarne copia al Servizio IVS, settore Posizioni Assicurative, per l’inserimento nel fascicolo personale dell’interessato. Deve essere trasmessa anche la dichiarazione del datore di lavoro.
Successivamente, dopo aver ricevuto dalla pubblica amministrazione interessata la documentazione relativa ai versamenti, gli uffici periferici devono verificarne la regolarità e trasmettere copia degli atti al medesimo servizio IVS per il definitivo accredito.
Per eventuali posizioni contributive già aperte con codice attività 711, la circolare prevede che sia sufficiente annullare la posizione, previa comunicazione all’amministrazione interessata, e inviare al Servizio IVS la documentazione attestante i nominativi dei lavoratori, i versamenti effettuati e la dichiarazione del datore di lavoro.
Situazioni particolari
La circolare disciplina anche alcune casistiche in cui il versamento non può essere effettuato dall’amministrazione dell’organo elettivo, pur potendo residuare contribuzione dovuta:
- lavoratori non rieletti nella consultazione elettorale del 2001 o dimessi dall’incarico;
- ulteriore contribuzione dovuta per conguagli, in presenza di versamenti già effettuati da tali soggetti;
- versamenti già eseguiti successivamente al 16 ottobre 2001 dai lavoratori di cui al punto precedente, per i quali sono dovute le somme aggiuntive calcolate al tasso vigente al momento del pagamento;
- decesso del lavoratore interessato, con o senza presentazione della domanda di accredito.
In tali casi il versamento deve essere effettuato direttamente dagli interessati o dagli eredi mediante bollettino di c/c postale 8029. Se non già prodotta, va allegata la dichiarazione del datore di lavoro e deve essere presentata idonea documentazione attestante lo status elettivo e la cessazione dalla carica. Sul bollettino devono essere indicati la causale del versamento e il periodo di riferimento.
Allegati e riferimenti operativi
La circolare richiama l’allegato A, con l’elenco delle sedi compartimentali e sezioni distaccate ENPALS competenti per territorio, e l’allegato B, contenente il fac-simile di domanda di accredito dei contributi relativi all’aspettativa conseguente al mandato parlamentare o a nomina a funzioni pubbliche. Per ulteriori chiarimenti è indicato di rivolgersi agli uffici periferici dell’Ente.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare richiama l’art. 38, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che consente ai dipendenti pubblici e privati eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo, nelle assemblee regionali o nominati a funzioni pubbliche elettive di chiedere l’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita. La facoltà è esercitabile dal 1° gennaio 2000, ma una volta presentata la domanda il versamento della quota contributiva a carico del lavoratore diventa condizione necessaria per ottenere l’accredito.
Termini per la domanda
La domanda deve essere presentata all’Ente previdenziale presso il quale il lavoratore è obbligatoriamente assicurato dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’aspettativa e va ripetuta ogni anno per tutta la durata dell’aspettativa. La legge 31 dicembre 2001, n. 463, ha differito il termine al 31 marzo 2002; inoltre le domande pervenute entro il 30 aprile 2002 sono considerate valide ai fini dell’accredito contributivo.
Modalità di presentazione e documentazione
Le domande devono essere presentate agli uffici periferici territorialmente competenti, utilizzando il fac-simile allegato. Alla domanda va allegata una dichiarazione del datore di lavoro contenente l’indicazione dell’ENPALS come ente dell’assicurazione obbligatoria IVS, il numero di matricola personale, la retribuzione al momento dell’elezione e gli incrementi economici previsti per progressione di carriera o dinamica salariale.
Soggetti interessati e calcolo del contributo
I destinatari sono i lavoratori pubblici e privati indicati dall’art. 38 della legge n. 488 del 1999. Per determinare l’importo da versare si applica l’aliquota dell’8,89% sulla retribuzione interessata; se la retribuzione annua eccede, per il 2002, Euro 36.093,00 e fino al massimale annuo di Euro 78.507,00, si aggiungono l’1% previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438 del 1992 e il 2,50% di contributo di solidarietà previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 sulla quota eccedente il massimale.
Adempimenti delle amministrazioni degli organi di elezione
Ricevute le domande con la dichiarazione del datore di lavoro, le amministrazioni degli organi di elezione devono riscuotere gli importi dovuti dai lavoratori e riversarli all’Ente. L’organo elettivo non assume il ruolo di datore di lavoro, ma svolge solo l’incombenza del versamento. Deve inoltre predisporre un elenco con nominativi, dati anagrafici, periodi di riferimento e importi versati, preferibilmente suddivisi per mese.
Versamenti contributivi
I versamenti all’ENPALS riguardano solo la quota a carico del lavoratore e devono essere effettuati dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno successivo a quello di fruizione dell’aspettativa. È consentito il versamento in rate mensili, per più mesi accorpati oppure in unica soluzione entro il 30 ottobre dell’anno successivo, mediante bollettino di c/c postale n. 8029. I versamenti relativi all’anno 2000 effettuati entro il 30 giugno sono ritenuti validi e non sanzionabili.
Adempimenti degli uffici periferici
Le sedi compartimentali e le sezioni distaccate devono inviare copia delle domande al Servizio IVS, settore Posizioni Assicurative, per l’inserimento nel fascicolo personale, unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro. Dopo il controllo sulla regolarità dei versamenti, devono trasmettere al medesimo servizio la documentazione ricevuta dalle amministrazioni interessate per il definitivo accredito. Per le posizioni già aperte con codice attività 711, è sufficiente annullare la posizione previa comunicazione all’amministrazione e inviare la documentazione richiesta.
Situazioni particolari
La circolare considera anche casi in cui il versamento non può essere effettuato dall’amministrazione dell’organo elettivo: lavoratori non rieletti o dimessi, conguagli successivi su versamenti già effettuati, versamenti eseguiti dopo il 16 ottobre 2001 e decesso del lavoratore. In tali ipotesi il versamento va eseguito direttamente dagli interessati o dagli eredi con bollettino di c/c postale 8029, allegando, se necessario, la dichiarazione del datore di lavoro e la documentazione che prova lo status elettivo e la cessazione dalla carica; sul bollettino va indicata la causale e il periodo di riferimento.
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