Sentenza n. 891/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari - della determinazione del servizio amministrativo Affari Generali - personale pubblica istruzione - demografici del Comune di Luras n. 228 del 18 settembre 2025, avente ad oggetto “Selezione interna per la progressione verticale straordinaria, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, riservato ai dipendenti del comune di Luras, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 'funzionario' e n. 2 posti di 'istruttore' . approvazione verbal1 n.1 e 2.”, nella parte di interesse del ricorrente; - del verbale n. 1 del 10 settembre 2025 relativo alla “procedura comparativa per le progressioni verticali per aree anno 2025” intitolato “Procedura selettiva per l'attribuzione di progressioni verticali per aree, verbale del 10/09/2025” del Comune di Luras; - ove occorrer possa, della determinazione del servizio amministrativo Affari Generali - Personale Pubblica Istruzione - demografici del Comune di Luras n. 218 del 10 settembre 2025 recante la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui ai punti precedenti; - della determinazione del servizio amministrativo Affari Generali - personale pubblica istruzione - demografici del Comune di Luras n. 217 del 10-09-2025, nella parte recante l'ammissione dei candidati alla selezione interna per la copertura di due posti di istruttori, sempre nella parte di interesse del ricorrente; - nelle ipotesi di cui all'espositiva, della determinazione del servizio amministrativo Affari Generali - personale pubblica istruzione - demografici del Comune di Luras n. 198 del 12-08-2025, avente ad oggetto “Avviso di procedura comparativa, per soli titoli, per la progressione verticale di n. 2 dipendenti dall'area degli operatori esperti all'area degli istruttori, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 approvazione avviso di selezione” e dell’avviso di selezione con essa approvato e ad essa allegato oltre che degli allegati all'avviso; - nelle ipotesi di cui all'espositiva, del verbale di deliberazione della giunta comunale del Comune di Luras n. 25 del 30 luglio 2025 avente ad oggetto “approvazione regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree o verticali” e del regolamento con essa approvato e ad essa allegato; - della nota a firma del segretario comunale del Comune di Luras prot. 8081 del 22 ottobre 2025 avente ad oggetto “Vostra istanza di revisione della graduatoria della procedura selettiva per la progressione verticale da Operatore esperto a Istruttore. Rigetto”; - della nota a firma del segretario comunale del Comune di Luras del 22 ottobre 2025 avente ad oggetto “Progressione verticale Sig. Careddu Antonio. Vostra richiesta di accesso agli atti del procedimento”; - di ogni altro atto presupposto o consequenziale, o comunque annesso o connesso a quelli di cui sopra, nei limiti dell'interesse della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura comparativa per la progressione verticale dall’area degli operatori esperti all’area degli istruttori, inclusa la graduatoria che non aveva attribuito al ricorrente il punteggio per le notificazioni di atti giudiziari penali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente comunale con qualifica di messo notificatore, impugnava gli atti della procedura comparativa per la copertura di due posti di istruttore, nella quale era stato collocato al terzo posto con 29,79 punti. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 5 dell’avviso e del regolamento comunale, dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 e delle ulteriori disposizioni richiamate, lamentando la mancata attribuzione di 0,1 punti per ciascuno dei 204 mesi nei quali aveva svolto, su incarico formale dell’amministrazione, attività di messo notificatore di atti giudiziari in materia penale. Il punteggio aggiuntivo di 20,04 punti gli avrebbe consentito di collocarsi al primo posto. Deduceva, in subordine, che, qualora il criterio relativo agli incarichi professionali fosse interpretato nel senso seguito dal Comune, l’avviso e il regolamento sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e per disparità di trattamento, poiché attribuirebbero rilievo a mansioni non equivalenti o non esigibili nell’area di provenienza. Il Comune eccepiva il difetto di prova di resistenza, sostenendo che il ricalcolo dei punteggi per tutti i candidati avrebbe comunque impedito al ricorrente di conseguire una posizione utile.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza. Il ricorrente aveva infatti indicato un punteggio aggiuntivo determinato e sufficiente a superare i concorrenti; le deduzioni del Comune circa l’eventuale attribuzione di ulteriori punteggi agli altri candidati erano generiche, prive di elementi certi e riferite, quanto a uno dei controinteressati, ad attività amministrative diverse da quella controversa. Nel merito, il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato il criterio dell’avviso secondo cui erano premiabili gli incarichi formalmente attribuiti dal Comune per attività non esigibili nell’ambito del profilo di provenienza. Le notificazioni degli atti nel procedimento penale spettano, secondo il quadro richiamato dalla sentenza, all’ufficiale giudiziario e agli altri soggetti espressamente individuati dalla legge, tra i quali non rientrano ordinariamente i messi comunali. L’autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria non poteva ampliare le competenze legali dei messi comunali né rendere ordinariamente esigibile tale attività nell’ambito del profilo di inquadramento. Pertanto, ove le notificazioni penali siano state effettivamente richieste dal Comune e svolte dal ricorrente sulla base di un incarico formale, esse costituiscono attività estranea alle mansioni esigibili e danno diritto al punteggio premiale previsto dall’avviso, limitatamente alle mensilità effettivamente lavorate. Il Comune è stato conseguentemente obbligato a riformulare la graduatoria attribuendo il punteggio spettante. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
La disposizione disciplina la progressione tra aree e costituisce il parametro normativo della procedura comparativa e della valutazione delle competenze professionali; non consente di attribuire rilievo a mansioni non riconducibili alle attività esigibili nell’area di provenienza.
art. 5 dell’avviso di selezione
Viene attribuito un punteggio di 0,1 punti per ogni mese di incarico formalmente attribuito dal Comune di Luras per lo svolgimento di attività non esigibili nell’ambito del profilo professionale di provenienza.
Il criterio impone di attribuire il punteggio per incarichi formalmente conferiti dall’amministrazione e relativi ad attività non esigibili nel profilo di provenienza; le notificazioni di atti giudiziari penali svolte alle condizioni accertate rientrano in tale previsione.
art. 34 d.P.R. 1229/1959
Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato.
La norma conferma il carattere speciale e non ordinario dell’intervento di soggetti diversi dall’ufficiale giudiziario nelle notificazioni giudiziarie; non attribuisce ai messi comunali una competenza generale per le notificazioni penali.
art. 10 l. 265/1999
La competenza dei messi comunali riguarda gli atti della propria e delle altre pubbliche amministrazioni non esclusi da specifiche disposizioni di legge; tale ambito non comprende ordinariamente le notificazioni degli atti del procedimento penale.
artt. 148 ss. c.p.p.
La competenza per le notificazioni nel procedimento penale spetta ai soggetti espressamente individuati dalla disciplina processuale penale; i messi comunali non vi sono ordinariamente inclusi.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la progressione tra aree, il punteggio previsto per incarichi relativi ad attività non esigibili nel profilo di provenienza spetta quando l’incarico sia stato formalmente attribuito dall’amministrazione e l’attività sia stata effettivamente svolta per il periodo rilevante.
- Le notificazioni di atti del procedimento penale non rientrano ordinariamente nelle mansioni esigibili di un messo comunale, poiché la relativa competenza appartiene ai soggetti espressamente individuati dalla disciplina processuale penale.
- Un’autorizzazione o richiesta proveniente da un’autorità diversa dall’amministrazione di appartenenza non può, di per sé, ampliare le competenze legali proprie del profilo professionale del dipendente né trasformare un’attività speciale in mansione ordinariamente esigibile.
- La prova di resistenza non può essere esclusa sulla base di ipotetici ricalcoli dei punteggi degli altri concorrenti quando tali ricalcoli siano prospettati in modo generico e senza elementi certi circa la loro incidenza sulla graduatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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