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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37976/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione con unico motivo: violazione di norme processuali (artt. 178 e 179 c.p.p.) relative alla notifica e all'elezione di domicilio. Nel decreto di citazione il ricorrente risultava elettivamente domiciliato presso il difensore, mentre la nomina di fiducia allegata indicava domicilio presso la Casa Circondariale Pagliarelli (dove allora era detenuto) e specificava che il difensore non poteva accettare atti ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p. Il difensore depositò nota telematica il 18/11/2022 chiedendo il rinnovo della notifica, ma la Corte d'appello non accolse la richiesta né rettificò la situazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'imputato avesse eletto domicilio in carcere ma che tale domicilio fosse divenuto inidoneo dopo la remissione in libertà, senza che il ricorrente avesse comunicato un nuovo domicilio. La Corte d'appello aveva effettuato le necessarie ricerche sullo stato del detenuto e, non trovandolo, aveva correttamente notificato gli atti al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. Non è stata quindi ravvisata violazione di legge processuale. In conseguenza dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, riconoscendosi ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Norma relativa alle regole di notificazione e alle modalità della stessa; il Collegio non ha ritenuto riconosciuta una violazione poiché la notifica è stata adeguata rispetto allo stato di irreperibilità del ricorrente.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma collegata alla notificazione degli atti ai domicili elettivi; dal testo emerge che la presunta discordanza tra indirizzo indicato nel decreto e quello nella nomina non ha prodotto nullità quando il domicilio precedente era divenuto inidoneo e la Corte aveva svolto ricerche.

  • art. 157, comma 8-bis c.p.p.

    Riguarda l'accettazione di atti da parte del difensore; qui la nomina esplicitava l'esclusione dell'accettazione, ma la Corte ha comunque ritenuto valida la successiva notificazione al difensore in base all'inidoneità dell'indirizzo elettivo del ricorrente.

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Consente la notificazione al difensore quando il destinatario non è reperibile; la Corte d'appello ha fatto ricorso a questa disposizione dopo aver accertato l'assenza del detenuto e le ricerche effettuate.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Usata come riferimento per disporre l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità del ricorso dipende da comportamenti colposi del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se l'imputato elegge domicilio in carcere deve aggiornare l'indirizzo in caso di remissione in libertà; la mancata comunicazione può rendere inidoneo il domicilio e far validamente ricorrere la notificazione al difensore
  • La discrepanza tra l'indirizzo indicato nel decreto e quello della nomina non è automaticamente causa di nullità se la Corte ha svolto ricerche e ha adottato misure alternative conformi all'ordinamento (es. notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4)
  • Il difensore che ritiene invalida una notifica deve tempestivamente chiedere il rinnovo della notifica e sollevare la questione nei modi prescritti per preservare il diritto, altrimenti il rimedio può risultare inefficace
  • La responsabilità (colpa) del ricorrente o della difesa nella determinazione della causa di inammissibilità può comportare condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende
  • In situazioni analoghe il giudice di merito deve documentare le ricerche effettuate per reperire l'imputato; se tale attività è adeguata, la Corte di legittimità tende a considerare legittime le notifiche eseguite secondo le soluzioni alternative previste dal codice

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