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Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’accertamento e declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Isnello sull’istanza inoltrata via p.e.c. in data 9 ottobre 2024, acquisita al protocollo dell’ente il successivo 10 ottobre 2024 al n. -OMISSIS-, con la quale i ricorrenti hanno chiesto all’Amministrazione comunale di esercitare i propri poteri sanzionatori e repressivi al fine di eliminare i manufatti abusivi realizzati dai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, dando seguito e attuazione all’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi Reg. Gen. n. 68, emessa dal Servizio III del Comune di Isnello in data 6.10.2023, nonché per la condanna dell’amministrazione resistente all’adozione dei provvedimenti richiesti; nonché per l’annullamento dei seguenti atti, richiesto con motivi aggiunti: - nota prot. n. -OMISSIS-del 21.03.2025 del Comune di Isnello-Servizio III (Urbanistica-Lavori Pubblici-Attività Produttive), conosciuta a mezzo p.e.c. di pari data, avente ad oggetto “Atto di invito ai sensi degli artt. 2 e 2 bis legge 241/1990; risposta nota del 9.10.2024 assunta al prot. n. -OMISSIS- del 10.10.2024”; - per quanto possa occorrere, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusa l’ordinanza r.g. n.15 del 14.03.2025 del Comune di Isnello-Servizio III (Urbanistica - Lavori Pubblici - Attività Produttive), dallo stesso depositata il 17.03.2025 nel giudizio R.G. n.1374/2024, pendente dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, avente ad oggetto “Integrazione Ordinanza n.21 del 26.04.2024 di Sospensione Ingiunzione di Demolizione di lavori Edili n.68 del 06.10.2023”.

Giustizia amministrativa202500080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che ha negato l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, ritenendo che la presentazione di due SCIA tardive avesse arrestato l’efficacia dell’ordine demolitorio, nonché ordinanza comunale priva di dispositivo adottata a integrazione della motivazione di un precedente atto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto al Comune di esercitare i poteri sanzionatori e repressivi in relazione a manufatti abusivi e di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 68 del 6 ottobre 2023. Dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, il Comune ha adottato una nota con cui ha dichiarato di non poter procedere alla demolizione, ritenendo che due SCIA tardive presentate dai controinteressati avessero determinato un arresto dell’efficacia dell’ordinanza. Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 31, comma 3, e 36 del d.P.R. 380/2001, dell’art. 97 Cost. e della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, arbitrarietà e mancato esercizio dei poteri di vigilanza edilizia. Hanno sostenuto che le SCIA fossero tardive e comunque inidonee a incidere sull’ordine di demolizione: una era priva del parere del Genio civile e l’altra non recava alcun titolo di proprietà relativo alle aree controverse, sicché lo stesso Comune ne aveva riconosciuto l’inefficacia. È stata inoltre contestata la sospensione del procedimento repressivo sino alla definizione del contenzioso civile sulla proprietà, in quanto sospensione sine die, nonché l’ordinanza n. 15 del 14 marzo 2025, ritenuta priva di autonoma efficacia e affetta da integrazione postuma della motivazione. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse quanto alle opere realizzate su aree incontestatamente appartenenti ai controinteressati.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di parziale inammissibilità per carenza di interesse. La mera vicinitas non è sufficiente a dimostrare l’interesse a ricorrere contro opere edilizie realizzate da terzi: occorre allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio. Poiché i ricorrenti non avevano dedotto alcun pregiudizio derivante dalle opere realizzate sulle aree incontestatamente di proprietà dei controinteressati, i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili limitatamente a tali opere. Nel merito, il ricorso è stato accolto con riguardo alle opere realizzate nell’area la cui proprietà era controversa. Il Comune aveva correttamente rilevato che la relativa SCIA non produceva effetti per incompletezza, non essendo corredate dal titolo di proprietà, ma aveva contraddittoriamente ritenuto che la stessa SCIA fosse idonea ad arrestare o cristallizzare il procedimento di demolizione. Dall’inefficacia della SCIA incompleta deriva, invece, la sua inidoneità a produrre qualsiasi effetto sul procedimento sanzionatorio. Il TAR ha inoltre distinto la SCIA tardiva dall’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001: solo quest’ultima è soggetta a un termine di definizione e al silenzio-diniego, mentre la SCIA è produttiva di effetti soltanto se completa e veritiera. È stata quindi annullata la nota comunale nella parte relativa alle opere insistenti sull’area di proprietà controversa. L’impugnazione dell’ordinanza n. 15/2025 è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché l’atto era privo di dispositivo e di efficacia pratica autonoma. Il precedente ricorso avverso il silenzio era già stato dichiarato improcedibile con sentenza non definitiva n. 1796/2025. Le spese, liquidate complessivamente in 3.000 euro oltre accessori, sono state compensate per metà e poste per la restante metà a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base dei poteri repressivi edilizi e dell’obbligo di dare seguito all’ordine di demolizione; la sua applicazione non può essere paralizzata dalla mera presentazione di una SCIA incompleta e inefficace.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’istanza di accertamento di conformità è distinta dalla SCIA tardiva: l’amministrazione deve pronunciarsi entro un termine prefissato, decorso il quale si forma un provvedimento tacito di diniego.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato in relazione all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento sull’istanza dei privati; il ricorso avverso il silenzio è stato tuttavia dichiarato improcedibile con precedente sentenza non definitiva, essendo intervenuto un provvedimento espresso.

  • art. 97 Cost.

    È invocato in relazione ai principi di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa, posti a fondamento delle censure contro la mancata prosecuzione del procedimento repressivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La vicinitas non dimostra di per sé l’interesse a ricorrere contro opere edilizie realizzate da terzi: il ricorrente deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento contestato.
  • La completezza e la veridicità delle dichiarazioni costituiscono presupposti indefettibili affinché una SCIA possa produrre effetti; una SCIA incompleta o inefficace non può incidere sul procedimento sanzionatorio edilizio né arrestare o cristallizzare l’efficacia di un ordine di demolizione.
  • La SCIA tardiva non è equiparabile all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001: la prima produce effetti solo se completa e idonea, mentre la seconda dà luogo a un procedimento soggetto a termine di definizione e, in caso di mancata pronuncia, a silenzio-diniego.
  • Un’amministrazione che riconosca l’inefficacia di una SCIA per incompletezza non può, in contraddizione con tale premessa, attribuire alla medesima segnalazione l’effetto di paralizzare il procedimento di repressione dell’abuso edilizio.
  • Un atto privo di dispositivo e di autonoma efficacia pratica non determina una lesione attuale e concreta e non è utilmente impugnabile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSCIA e liberalizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaEccesso di potereSilenzio della pubblica amministrazione

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