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Ordinanza

Ordinanza n. 378/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale, -OMISSIS-, del 10/04/2026, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza prodotta dal Mar. ord. “-OMISSIS-” -OMISSIS- di trasferimento temporaneo, per un periodo di tre anni, presso il Comando Regionale Campania – sedi Aversa (CE), Caserta o in alternativa Napoli; - del parere espresso dal Comandante Provinciale -OMISSIS- foglio -OMISSIS- del 22/1/2026 di cui non si conoscono i contenuti, ove e per quanto lesivi; - del parere espresso dal Comandante Regionale Puglia foglio -OMISSIS- del 28/1/2026 di cui non si conoscono i contenuti, ove e per quanto lesivi; - ove e per quanto lesiva degli interessi del ricorrente (e nella non creduta ipotesi), della circolare del Comando Generale -OMISSIS- del 13.7.2021, e successivamente con foglio -OMISSIS- in data 12/8/2024 relativo alle “regole” della G. di F. in merito ai trasferimenti temporanei nell’ambito del territorio nazionale; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, allo stato non conosciuti, ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente e che ci si riserva di gravare con motivi aggiunti. e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere trasferito e/o assegnato, dall’attuale sede di appartenenza “Comando Provinciale -OMISSIS-” al Comando Regione Campania sedi Aversa, Caserta, Napoli, in quanto località più vicine al fine di poter ottenere il ricongiungimento familiare, come da istanza di trasferimento temporaneo del ricorrente, ex art. 42 bis, co. 1, del d.lgs. 26.3.2001, n. 151 e s. m. e i., presso la sede familiare, avendo una figlia della tenerissima età di 5 mesi.

Giustizia amministrativa202600608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 verso sedi della Guardia di Finanza in Campania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso un Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha chiesto il trasferimento temporaneo, per complessivi tre anni, presso sedi in Campania, deducendo la nascita della figlia, di cinque mesi, e lo stabile lavoro del coniuge nella medesima regione, ai fini del ricongiungimento familiare. Ha impugnato il diniego dell’Amministrazione e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione e domandando altresì la declaratoria del diritto al trasferimento o all’assegnazione. Il diniego risultava motivato principalmente dall’assenza, nelle sedi richieste, di posizioni disponibili nel ruolo e nella specializzazione del ricorrente e dalla presenza di esuberi di personale. Il ricorrente ha contestato l’insufficienza della motivazione, poiché l’art. 42-bis richiede un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, non necessariamente riferito al medesimo ruolo e alla medesima specializzazione, nonché l’omessa considerazione dell’esubero esistente anche nella sede di provenienza e la mancata adeguata ponderazione delle esigenze familiari e organizzative.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del celere riesame da parte dell’Amministrazione. Ha ritenuto che il diniego non apparisse sufficientemente motivato sia quanto al requisito dell’esistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nelle sedi di destinazione, poiché l’Amministrazione aveva richiamato soltanto l’assenza di posizioni nel ruolo e nella specializzazione posseduti, sia quanto alla necessità di limitare il dissenso a casi o esigenze eccezionali. La modifica introdotta dall’art. 14, comma 7, l. 124/2015 è stata interpretata come diretta a rendere più agevole l’accesso al beneficio, imponendo una motivazione adeguata dell’eccezionalità del dissenso. Il giudice ha inoltre rilevato l’insufficiente ponderazione del fatto che anche la sede di provenienza presentava un esubero di personale. Ha riconosciuto il periculum in mora, ravvisandolo nel grave e irreparabile pregiudizio connesso alla necessità del ricorrente di assistere la figlia minore. Non ha dichiarato in questa fase il diritto definitivo al trasferimento, disponendo il riesame celere della domanda e fissando l’udienza pubblica per il merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche [...] può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

    Il diniego deve riferirsi al requisito normativo del posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e deve motivare adeguatamente la sussistenza di casi o esigenze eccezionali; il riferimento al solo ruolo e alla specializzazione non è apparso sufficiente.

  • art. 14, comma 7, l. 124/2015

    L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

    La novella ha reso più agevole il conseguimento del beneficio previsto dall’art. 42-bis, imponendo che il dissenso amministrativo sia circoscritto a casi o esigenze eccezionali e adeguatamente motivato.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati esclusivamente quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla disciplina europea e all’art. 2-septies, quale base per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l’assegnazione temporanea del dipendente pubblico genitore di un minore di età inferiore a tre anni, il dissenso dell’amministrazione di provenienza o di destinazione deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali; la motivazione deve rendere concreta e verificabile l’eccezionalità ostativa al trasferimento.
  • Ai fini dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, la verifica della disponibilità deve confrontarsi con il requisito normativo di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; il mero richiamo all’assenza di posti nel medesimo ruolo o nella medesima specializzazione non esaurisce necessariamente tale verifica.
  • Nel valutare una richiesta di assegnazione temporanea per esigenze familiari, l’amministrazione deve ponderare effettivamente le esigenze del dipendente e del minore con quelle organizzative, considerando anche la situazione della sede di provenienza e non soltanto quella della sede richiesta.
  • La nascita di un figlio di età molto ridotta e la necessità del genitore di prestargli assistenza possono integrare, in sede cautelare, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare il riesame celere del diniego di trasferimento temporaneo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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