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Sentenza

Sentenza n. 392/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento M_D AC40E62 REG 2022 -OMISSIS-del 24/01/2022, notificato in data 31/01/2022 con il quale è stata disposta la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa dal 20/12/2021 al 13/01/2022, per la durata di giorni 25 (venticinque) con tutti gli effetti ivi precisati; dell'atto di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dal D.L. 172/2021, con i quali è stata disposta la sospensione con effetto immediato del ricorrente “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021; dell'invito di cui all' art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021; del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'obbligo vaccinale Covid-19; della Circolare/Direttiva Stato Maggiore della Difesa, n. 0228670 del 10 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati; del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, introduttivo dell'art. 4-ter del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021; del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021; del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 19 novembre 2021; nonché ogni altro atto normativo e/o amministrativo presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202204577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, con sospensione della retribuzione e mancata utilità del periodo ai fini pensionistici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui, in applicazione dell’art. 4-ter d.l. 44/2021, è stata disposta la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2. Ha dedotto, in sintesi: l’illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 77, 1, 2, 3, 4, 32 e 36 Cost., sotto i profili della carenza dei presupposti di necessità e urgenza, della lesione dell’autodeterminazione sanitaria, dell’irragionevolezza, sproporzionalità e discriminazione della misura, nonché dell’incidenza negativa del vaccino sulla salute; il contrasto con gli artt. 3, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con gli artt. 3, 35 e 51 della Carta e con l’art. 8 CEDU, nonché con il regolamento (CE) n. 507/2006 e con l’art. 4 della direttiva 2000/78/CE; la violazione delle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare, assumendo che la sospensione costituisse una nuova sanzione di stato non prevista dalla disciplina speciale militare; l’omessa previsione di un ricollocamento in mansioni diverse, con conservazione della retribuzione, per il personale non vaccinato; l’illegittimità della mancata attribuzione di utilità pensionistiche al periodo di sospensione. È stata inoltre chiesta la rimessione delle questioni alla Corte costituzionale, la corresponsione degli emolumenti non percepiti e il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza istruttoria, ritenendo sufficiente la documentazione acquisita e distinguendo l’accesso in corso di giudizio dai mezzi istruttori. Nel merito, ha ritenuto infondate le censure riguardanti l’obbligo vaccinale, la sospensione dal servizio e la mancata corresponsione della retribuzione. L’art. 4-ter d.l. 44/2021 configura la sospensione come effetto automatico dell’accertamento dell’inadempimento, senza margini di discrezionalità amministrativa. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha considerato compatibile con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. l’obbligo vaccinale selettivo, fondato sulla tutela della salute collettiva, e proporzionata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Il giudice ha escluso che l’obbligo dipendesse dall’effettiva presenza in servizio, dalle mansioni concretamente svolte o dalla possibilità di reimpiego in mansioni alternative, salvo le ipotesi di esenzione sanitaria previste dalla legge. Ha inoltre ritenuto recessive le disposizioni generali del Codice dell’ordinamento militare rispetto alla disciplina speciale emergenziale, escludendo che la sospensione costituisse una sanzione disciplinare o di stato. Sono state respinte anche le censure di contrasto con il diritto europeo. È stata invece accolta la censura relativa alla mancata utilità del periodo di sospensione ai fini pensionistici: secondo il TAR, l’art. 4-ter prevede quale conseguenza della sospensione esclusivamente la mancata percezione della retribuzione e degli altri compensi, sicché non sono legittime ulteriori conseguenze sfavorevoli non espressamente previste. Gli atti sono stati annullati limitatamente a tale parte. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 44/2021, introdotto dall’art. 2 d.l. 172/2021

    La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati; l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

    La sospensione dal servizio è un effetto legale automatico dell’accertamento dell’inadempimento; la disciplina speciale limita le conseguenze alla sospensione dell’attività e alla mancata percezione della retribuzione o di altri compensi, non consentendo ulteriori effetti sfavorevoli non espressamente previsti.

  • art. 32 Cost.

    L’obbligo vaccinale è compatibile con la tutela costituzionale della salute quando persegue anche la protezione della salute collettiva, non determina conseguenze eccedenti i rischi tollerabili e prevede un’equa indennità per eventuali danni ulteriori alla salute.

  • art. 77 Cost.

    La situazione emergenziale e l’evoluzione della pandemia possono giustificare il ricorso alla decretazione d’urgenza per introdurre o estendere obblighi vaccinali.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Il bilanciamento legislativo tra autodeterminazione individuale e tutela della collettività può giustificare l’obbligo vaccinale selettivo, se fondato su categorie predeterminate e su una valutazione non irragionevole e proporzionata.

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    La disposizione non subordina l’obbligo vaccinale all’effettivo svolgimento del servizio, alla presenza sul luogo di lavoro, alle mansioni concretamente esercitate o alla possibilità di reimpiego in mansioni diverse; le deroghe sono quelle espressamente previste per l’esenzione sanitaria.

  • d.lgs. 66/2010, Codice dell’ordinamento militare

    Le disposizioni generali sulle sospensioni del personale militare recedono rispetto alla disciplina speciale anti-Covid, che introduce autonomamente una sospensione per ragioni sanitarie e di profilassi, distinta dalle sospensioni disciplinari, penali o precauzionali.

  • art. 8 CEDU

    Non è incompatibile con l’imposizione di un obbligo vaccinale quando la misura sia giustificata da esigenze impellenti di tutela della salute pubblica e individuale e risulti proporzionata.

  • art. 2087 c.c.

    La sospensione del lavoratore non vaccinato è coerente con l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro.

  • artt. 18, 20 e 279 d.lgs. 81/2008

    La disciplina della sicurezza sul lavoro supporta l’obbligo del datore e del lavoratore di adottare misure idonee a prevenire la diffusione del contagio nelle attività esposte a particolari rischi.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale stabilisce che l’accertamento dell’inadempimento a un obbligo vaccinale determina la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, tale sospensione opera automaticamente per legge e non implica valutazioni discrezionali dell’amministrazione.
  • L’obbligo vaccinale imposto a categorie professionali predeterminate può essere costituzionalmente legittimo se è finalizzato anche alla tutela della salute collettiva, è fondato su valutazioni scientifiche attendibili, è temporalmente correlato all’emergenza e non risultano misure alternative altrettanto efficaci e praticabili.
  • L’obbligo vaccinale di una categoria professionale non è subordinato all’effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, alle mansioni concretamente svolte o alla possibilità di ricollocazione in mansioni alternative, quando la legge non preveda tali elementi come esimenti; le deroghe sono limitate a quelle espressamente stabilite dalla disciplina applicabile.
  • La disciplina speciale emergenziale sull’obbligo vaccinale e sulla sospensione dal servizio prevale, in applicazione del criterio lex specialis derogat generali, sulle disposizioni generali dell’ordinamento di settore, comprese quelle relative alle sospensioni del personale militare.
  • Se la disciplina speciale prevede espressamente, quale conseguenza dell’inadempimento vaccinale, la sospensione dell’attività lavorativa e la mancata corresponsione della retribuzione o di altri compensi, non possono essere applicate ulteriori conseguenze pregiudizievoli — come la perdita dell’utilità pensionistica del periodo — prive di un’espressa base normativa.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEfficacia ed esecuzione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionale

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