Ordinanza n. 120/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del 28 ottobre 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 marzo 2026 : -del decreto del Questore di Ancona nr. -OMISSIS-, con il quale si è provveduto al riesame del provvedimento impugnato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e successivo provvedimento negativo di riesame adottato in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del 28 ottobre 2025 e, con motivi aggiunti, il successivo decreto del Questore di Ancona adottato nell'ambito del riesame disposto dal TAR. Una precedente ordinanza cautelare aveva ordinato all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento entro trenta giorni, garantendo l'effettività del contraddittorio con il ricorrente, poiché il preavviso di diniego era stato comunicato a un indirizzo diverso da quello di residenza. L'Amministrazione ha adottato un riesame negativo del 26 gennaio 2026, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'esecuzione del contraddittorio. Il ricorrente ha contestato la mancata esecuzione dell'ordinanza e ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti ai soli fini del riesame. Ha rilevato che la precedente ordinanza, non impugnata, non aveva rimesso all'Amministrazione la valutazione sull'esistenza dei presupposti del contraddittorio, ma aveva imposto che il riesame fosse svolto garantendo effettivamente il contraddittorio con il ricorrente. L'esecuzione del contraddittorio costituiva quindi una modalità necessaria, oltre che un presupposto, del riesame ordinato dal giudice. Poiché il provvedimento negativo di riesame aveva escluso il contraddittorio, esso non aveva eseguito quanto disposto dal TAR. È stato pertanto ordinato un ulteriore riesame dei provvedimenti impugnati, comprendente il diniego originario e il provvedimento adottato con motivi aggiunti, da svolgersi garantendo l'effettivo contraddittorio entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese sono state compensate ed è stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 9 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; la misura è stata concessa limitatamente alla necessità di procedere a un riesame degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina il riesame di un provvedimento garantendo l'effettività del contraddittorio, l'Amministrazione non può rivalutare discrezionalmente l'esistenza dei presupposti del contraddittorio, ma deve assicurare concretamente la partecipazione dell'interessato quale modalità necessaria e presupposto dell'attività di riesame.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve essere eseguito secondo le modalità conformative stabilite dal giudice; un nuovo provvedimento che ometta una modalità espressamente imposta dall'ordinanza cautelare non costituisce corretta esecuzione della misura e impone un ulteriore riesame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →