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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21838/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Costa impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva due censure principali: (1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 273 c.p.p., contestando la valutazione di elementi quali i viaggi a Monza e Tortona, la partecipazione a riunioni presso D'Onofrio, la vicenda De Lillo e la loro ricostruzione come indizi di intraneità al sodalizio; (2) vizio di motivazione nella ritenuta appartenenza al sodalizio, sostenendo che le condotte attribuite (conoscenze, disponibilità verso singoli affiliati, interventi in controversie, richieste di assistenza legale) non dimostravano l'affectio societatis, la messa a disposizione stabile e il contributo significativo richiesti per la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto congrua e dettagliata la motivazione del Tribunale del riesame che, alla luce di precedenti sentenze irrevocabili sul radicamento della rete 'ndranghetista in Piemonte e di molteplici elementi successivi all'assoluzione precedente, ha individuato plurimi indizi gravi (incontri con vertici, viaggi sospetti, interventi per dirimere controversie e per sollecitare contributi, rapporto stabile con esponenti apicali) idonei a fondare la prospettata gravità indiziaria e la prognosi di elevata probabilità di condanna. La Corte ha inoltre rigettato le censure sull'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese da De Lillo e ha richiamato la possibilità di allegare e valutare elementi nuovi in sede di appello cautelare nel rispetto del contraddittorio. Conseguentemente l'ordinanza di riesame che disponeva la custodia cautelare è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha applicato la disposizione relativa all'associazione di tipo mafioso valutando l'esistenza di una rete 'ndranghetista unitaria in Piemonte e ritenendo, a livello indiziario, che le condotte contestate dimostrassero la messa a disposizione stabile e l'apporto concreto del ricorrente al sodalizio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La censura del ricorrente invocava erronea applicazione di tale norma; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla motivazione e all'uso degli elementi probatori, non ravvisando vizio nell'applicazione della normativa procedurale contestata

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa per la riforma in appello delle decisioni del Giudice per le indagini preliminari; la Corte ha evidenziato i parametri (gravità indiziaria e prognosi di elevata probabilità di condanna) necessari per l'accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero

  • art. 127 cod. proc. pen.

    La sentenza ricorda che nel giudizio di appello cautelare, celebrato rispettando le forme e i termini dell'art.127, possono essere acquisiti ed esaminati elementi probatori nuovi se nel rispetto del contraddittorio e dei limiti dell'appello

Massime di principio

  • In appello cautelare proposto dal pubblico ministero non è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio: occorre invece gravità indiziaria collegata a una prognosi di elevata probabilità di condanna.
  • La valutazione cautelare può fondarsi su un complesso di elementi deboli presi nel loro insieme; singoli indizi apparentemente neutri (viaggi notturni, incontri, frasi circostanziali) possono assumere rilievo se contestualizzati con altri elementi che denotano rapporti stabili con la struttura associativa.
  • Precedenti sentenze irrevocabili che accertano l'esistenza e il radicamento di un'organizzazione mafiosa costituiscono elemento valutabile per l'accertamento dell'operatività dell'associazione nel territorio e per la contestazione della partecipazione.
  • La mera contiguità o conoscenza di esponenti apicali non è sufficiente da sola per la misura cautelare; è necessaria la prova, anche indiziaria, della messa a disposizione stabile, dell'affectio societatis e di contributi concreti (risoluzione controversie, raccolta/consegna denaro, interventi in favore degli affiliati).
  • Elementi probatori nuovi prodotti in sede di appello cautelare sono ammissibili se rispettano il contraddittorio; l'eventuale inutilizzabilità di una prova deve essere dedotta mostrando la sua incidenza decisiva sulla prova di resistenza complessiva.

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