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Sentenza

Sentenza n. 2419/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei difensori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR che, dichiarando cessata la materia del contendere, aveva condannato il Ministero al pagamento di € 250,00 oltre accessori, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari. Hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la corresponsione di rivalutazione e interessi maturati dal passaggio in giudicato sino all’effettivo pagamento. Il Collegio ha verificato che la sentenza era passata in giudicato, che era stata notificata all’Amministrazione il 12 febbraio 2025 e che il ricorso in ottemperanza era stato notificato il 28 ottobre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile e fondato. Il TAR ha ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato e di provvedere al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di intervenire, previa istanza dei ricorrenti, qualora l’Amministrazione non adempia nel termine assegnato. Il commissario dovrà assicurare il pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta, senza compenso aggiuntivo. È stata inoltre accolta la domanda relativa a rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione dell’autodifesa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; la sussistenza del giudicato e dell’inadempimento consente al giudice di ordinare all’amministrazione di conformarsi al titolo e di adottare le misure esecutive necessarie.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente di chiedere, nell’ambito dell’ottemperanza, anche la condanna al pagamento delle somme maturate a titolo di rivalutazione e interessi successivamente alla formazione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché notificato dopo il decorso di tale termine.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È stato applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell’inadempimento dell’amministrazione legittima il giudice a ordinare l’esecuzione del comando giudiziale entro un termine assegnato.
  • Il ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando sia stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione e a un’apposita istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere disposta anche la corresponsione di rivalutazione e interessi maturati successivamente al passaggio in giudicato del titolo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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