Cassazione Penale, Sentenza n. 7075/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., contestando la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza desunta da cinque conversazioni intercettate. Sostiene che le intercettazioni rivelano solo un comportamento di goffa cortigianeria e millanteria finalizzato a farsi accettare nel clan, senza alcun contributo oggettivo e causale alle attività del sodalizio; contesta inoltre l'interpretazione di una conversazione su un presunto recupero crediti e la rilevanza della mancata smentita da parte di interlocutori circa affermazioni di condanne pregresse.
La decisione
Ricorso rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che le intercettazioni dimostrino una stabile messa a disposizione del clan Fabbrocino, sufficiente a integrare la partecipazione all'associazione mafiosa anche in assenza di specifici atti esecutivi. Si è richiamata la giurisprudenza (Sez. U, n. 36958/2021, Modaffari) secondo cui la stabile disponibilità al sodalizio può provare la partecipazione quando assuma carattere di serietà e continuità, mentre la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità. Sono state ritenute rilevanti frasi in cui Carbone si offeriva ad agire per il clan e riferimenti al proprio "mestiere" di picchiatore, nonché la conversazione ambientale sul cimitero interpretata alla luce degli elementi contestuali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Reato contestato: la partecipazione ad associazione di tipo mafioso può essere integrata dalla stabile messa a disposizione del singolo per il perseguimento dei fini del clan, anche in assenza di specifici atti esecutivi, quando emerga continuità e serietà del rapporto
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare quando ricorrono esigenze cautelari gravi, valutata dal giudice del riesame
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Giurisprudenza di legittimità citata per affermare che la partecipazione mafiosa si caratterizza per la stabile messa a disposizione dell'agente nei confronti del sodalizio, che può emergere anche da comportamenti non necessariamente concretizzati in specifici atti illeciti
Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)
Richiama il principio per cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o irragionevolezza
Massime di principio
- La stabile messa a disposizione di un'organizzazione mafiosa può essere desunta da intercettazioni e comportamenti di fatto che manifestino continuità e serietà, anche se non emergono atti specifici concretamente eseguiti per conto del clan
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è valutazione di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole
- Le affermazioni autocelebrative o le millanterie dell'indagato non sono automaticamente decisive a suo favore; se riprese e non smentite nel contesto, possono rafforzare l'affermazione della partecipazione
- Per contestare con efficacia la custodia cautelare, la difesa deve fornire elementi idonei a dimostrare l'assenza di un rapporto stabile e continuativo con l'associazione o l'esistenza di una spiegazione coerente e plausibile delle conversazioni intercettate
- Il giudizio cautelare richiede una valutazione complessiva degli elementi investigativi (intercettazioni, servizi di osservazione, perquisizioni, sentenze irrevocabili che attestano l'esistenza del clan, dichiarazioni di persone informate sui fatti) e non si limita alla necessità di provare singoli atti materiali
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