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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4280/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per la durata di diciotto mesi (ai sensi dell'art.168-bis cod. pen.) per i reati ascritti (artt.110, 624, 625 c.p.). Hanno dedotto violazione o erronea applicazione dell'art.464-quater, comma 7 c.p.p. e violazione del principio di eguaglianza, denunciando una disparità di trattamento rispetto al coimputato Costa: questi era stato giudicato con rito ordinario e condannato (inizialmente a un anno, poi ridotto in appello a sei mesi), mentre i ricorrenti, pur avendo risarcito la persona offesa, hanno ottenuto la messa alla prova nella misura massima (18 mesi). Hanno altresì lamentato che la durata della messa alla prova non tenesse conto di protocolli/fasce previste in relazione alla pena edittale (il reato rientrerebbe nella fascia E, con pena da 3 a 4 anni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione della sospensione con messa alla prova (art.168-bis c.p.) è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che deve effettuare una prognosi sulla capacità riabilitativa e sull'efficacia del programma. La durata del periodo di prova è parte di tale valutazione discrezionale e, nella fattispecie, la decisione del Tribunale è risultata adeguatamente motivata e non manifestamente illogica. Quanto al risarcimento già effettuato, la Corte ha osservato che esso è un presupposto per l'accesso all'istituto ma non determina automaticamente una diversa durata della messa alla prova. La presunta disparità di trattamento è stata ritenuta infondata in quanto confronta istituti diversi (pena inflitta a seguito di giudizio ordinario vs messa alla prova) e non prova un illegittimo trattamento differenziato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p. e Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    La concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova è rimessa al potere discrezionale del giudice; richiede una prognosi positiva sull'efficacia riabilitativa del programma e sulla probabilità di astensione da futuri reati; la durata del periodo di prova è determinata dal giudice in funzione di tale valutazione.

  • art. 464-quater, comma 7 c.p.p.

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione all'impugnabilità; la Corte ha tuttavia ritenuto inammissibili i ricorsi, richiamando anche la giurisprudenza (Sezioni Unite n.33126/2016) circa la limitata impugnabilità degli atti che dispongono la messa alla prova.

  • artt. 110, 624, 625 cod. pen.

    Norme sostanziali che descrivono i reati contestati ai ricorrenti (concorso di persone nel reato di furto/appropriazione/violenza a seconda delle specifiche imputazioni) e la relativa pena edittale che ha inciso sulla valutazione delle parti (la difesa richiamava una fascia di pena E).

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere di versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per motivi di colpa; applicata per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per la determinazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di responsabilità per inammissibilità.

  • giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 4, n. 9581/2015 Quiroz; Sez. 4, n. 8158/2020 Cattareggia; SS.UU. n.33126/2016)

    Orientamenti che confermano la natura discrezionale della messa alla prova, la necessità di motivazione sulla prognosi riabilitativa e le regole sull'impugnabilità dei provvedimenti che concedono la messa alla prova.

Massime di principio

  • La concessione della messa alla prova è valutazione discrezionale del giudice di merito: per impugnare con successo la durata o la concessione occorre dimostrare che la decisione è manifestamente illogica, priva di motivazione o viziata da sviamento di potere.
  • Il risarcimento del danno alla vittima è un presupposto utile per accedere alla messa alla prova, ma non obbliga il giudice a ridurre automaticamente la durata del progetto: la prognosi futura di astensione dalla recidiva rimane criterio principale.
  • La presunta disparità di trattamento rispetto a coimputati giudicati con procedimenti diversi (rito ordinario vs percorso alternativo) non è di per sé sufficiente a dimostrare violazione del principio di uguaglianza; è necessario confrontare le ragioni motivazionali e gli istituti applicati.
  • Le contestazioni sull'impugnabilità dei provvedimenti che dispongono la messa alla prova devono tener conto della giurisprudenza delle Sezioni Unite: non ogni aspetto è automaticamente sindacabile in Cassazione e l'inammissibilità può comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • Per ottenere una modifica della durata della messa alla prova conviene documentare elementi concreti che incidano sulla prognosi (ad esempio percorsi di reinserimento già avviati, fattori personali e sociali valutabili oggettivamente) e dimostrare l'insussistenza dei presupposti che hanno motivato la durata adottata dal giudice.

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