Ordinanza n. 1901/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento Prot. n. 20250035629 del 13.01.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse conseguente al raggiungimento della maggiore età. La sospensione del diniego e il riesame della domanda originaria non avrebbero infatti potuto soddisfare l'interesse della ricorrente, poiché la domanda dovrebbe essere riproposta secondo la disciplina applicabile ai candidati adulti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego di visto di ingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso, adottato ai sensi della disciplina applicabile ai minori stranieri che intendono entrare in Italia per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nelle more della camera di consiglio, la ricorrente ha raggiunto la maggiore età. Il giudice ha quindi valutato esclusivamente la persistente utilità della tutela cautelare richiesta, rilevando che la sospensione del diniego e l'eventuale riesame dell'originaria domanda non avrebbero più potuto procurarle l'utilità perseguita sulla base della disciplina prevista per i minori.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
modificato da l. 189/2002
Richiamato nel provvedimento consolare quale base normativa del diniego del visto.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Richiamato nel provvedimento consolare quale ulteriore base normativa del diniego del visto.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La domanda cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, viene meno la possibilità concreta che la misura richiesta procuri al ricorrente l'utilità perseguita.
- Quando una domanda di visto è stata presentata sulla base della disciplina applicabile ai minori e il richiedente raggiunge la maggiore età durante il giudizio, la sospensione del diniego e il riesame della domanda originaria non possono più assicurare l'utilità richiesta; l'interessato deve proporre una nuova domanda secondo la disciplina prevista per gli adulti.
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