Ordinanza n. 1020/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di revoca del nulla osta della Prefettura di Napoli notificato al difensore in data 23.06.2025. per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento di diniego al rilascio di un permesso per attesa occupazione della Prefettura di Napoli notificato al difensore in data 14.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta della Prefettura di Napoli e, con motivi aggiunti, diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la revoca del nulla osta adottata dalla Prefettura di Napoli e, con motivi aggiunti, il successivo diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la rinnovata valutazione amministrativa, effettuata in esecuzione di una precedente statuizione del TAR, avrebbe omesso di considerare l'inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dal ricorrente. Sono stati inoltre valorizzati il considerevole tempo trascorso dal rilascio del nulla osta, dall'ingresso in Italia e dall'adozione dei successivi provvedimenti negativi, nonché il reperimento di un'effettiva opportunità lavorativa. La documentazione prodotta, comprendente contratti, modelli Unilav e buste paga, attesterebbe lo svolgimento continuativo e tuttora perdurante dell'attività lavorativa, con redditi ritenuti idonei alla permanenza nel territorio nazionale e potenzialmente fondativi di un titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, i presupposti per accogliere la domanda incidentale. Ha rilevato che l'Amministrazione, nel rinnovare la valutazione della posizione, sembra avere illegittimamente trascurato l'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, il lungo tempo trascorso e il superamento delle criticità relative al rapporto di lavoro originario mediante l'effettivo reperimento e svolgimento di una nuova attività lavorativa. La tutela cautelare è stata concessa non mediante sospensione meramente demolitoria, ma ordinando all'Amministrazione di rivalutare la fattispecie alla luce delle statuizioni contenute nella motivazione. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la tutela interinale e ordinare la rivalutazione della posizione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la rivalutazione sommaria della legittimità di un diniego o di una revoca in materia di soggiorno può condurre all'adozione di una misura propulsiva, consistente nell'ordine all'Amministrazione di riesaminare la posizione alla luce degli elementi indicati dal giudice.
- Nel rinnovare la valutazione della posizione di uno straniero, l'Amministrazione deve considerare l'inserimento sociale e lavorativo maturato successivamente agli originari fatti ostativi, quando tale evoluzione sia documentata e incida sulla situazione attuale dell'interessato.
- Il lungo tempo trascorso dal rilascio del nulla osta, dall'ingresso nel territorio nazionale e dall'adozione dei provvedimenti negativi può assumere rilievo nella rivalutazione della posizione, soprattutto quando le criticità relative al rapporto lavorativo originario risultino superate da un'attività lavorativa effettiva, continuativa e ancora in corso.
- La documentazione relativa a contratti di lavoro, modelli Unilav e buste paga può costituire evidenza dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e della disponibilità di redditi idonei alla permanenza nel territorio nazionale, elementi da ponderare ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →