Cassazione Penale, Sentenza n. 7421/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile la loro istanza di revocazione della confisca di prevenzione disposta con provvedimento del Tribunale di Milano (parzialmente riformato in appello). La revocazione si fondava sulla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, che aveva dichiarato l'illegittimità della lett. a) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e aveva dato un'interpretazione costituzionalmente orientata della lett. b). I ricorrenti sostenevano che tale pronuncia imponesse la revoca della confisca e invocavano giurisprudenza favorevole; inoltre deducevano tardività dell'istanza solo per causa a loro non imputabile, perché le sentenze assolutorie poste a fondamento della revocazione sarebbero state notificate al difensore domiciliatario e non direttamente a loro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo punto, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 non ha efficacia erga omnes in senso vincolante (essendo, seppure interpretativa di rigetto, priva della forza di modificare i giudicati altrui), e le Sezioni Unite hanno stabilito che, se la confisca è stata disposta con doppio titolo (lett. a) e lett. b)) e il titolo fondato sulla lett. b) risulti autonomo e autosufficiente, la confisca non va revocata; il giudice della revocazione non è tenuto a riesaminare il materiale probatorio alla luce dei criteri interpretativi della Corte costituzionale. Sul secondo punto, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di tardività: le sentenze assolutorie su cui si fondava la revocazione erano divenute definitive oltre sei anni prima della domanda di revoca, quindi decorso il termine di decadenza di sei mesi ex art. 28, comma 3, d.lgs. 159/2011; la notifica al difensore domiciliatario non giustifica l'ignoranza incolpevole dell'interessato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a) e b)
La lett. a) è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 24/2019; la lett. b) è stata ritenuta non fondata nella questione di incostituzionalità ma suscettibile di interpretazione adeguatrice che ne delimita i contorni (triplice requisito: delitti commessi abitualmente; profitti effettivamente generati; profitti costituenti reddito principale o componente significativa). Tuttavia, tale interpretazione non ha efficacia erga omnes vincolante rispetto al giudicato formato.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28, comma 3
Stabilisce il termine di decadenza di sei mesi per proporre la revocazione della confisca di prevenzione dalla data in cui si verifica il fatto che legittima il rimedio, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile. La Corte ha ritenuto che la notifica al difensore domiciliatario non esonera l'interessato dall'onere di informarsi; pertanto il termine è decorso.
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Norma processuale richiamata in relazione ai vizi procedurali denunciati; il ricorso non ha evidenziato una violazione tale da incidere sull'ammissibilità.
Costituzione, art. 13, comma 2
Richiamato nel quadro interpretativo della Consulta: la motivazione del giudice deve dare conto puntuale degli elementi di fatto che giustificano la misura limitativa della libertà o della proprietà.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, comprensive della condanna alle spese e di un versamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte nella determinazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Una sentenza della Corte costituzionale che sia interpretativa di rigetto non ha efficacia erga omnes vincolante tale da rimettere automaticamente in discussione provvedimenti di confisca già diventati irrevocabili.
- Se la confisca di prevenzione è stata adottata su doppio presupposto (lett. a) e lett. b)) e il presupposto residuo (lett. b) è autonomo e autosufficiente a fondare la misura, la revocazione non può essere concessa sulla sola base della declaratoria di incostituzionalità della lett. a).
- Il giudice della revocazione non è tenuto a riesaminare integralmente il materiale probatorio alla luce dei nuovi criteri interpretativi stabiliti dalla Consulta quando questi criteri non producono effetto erga omnes sul giudicato.
- La richiesta di revocazione è soggetta al termine di decadenza di sei mesi dall'evento che legittima il rimedio; la notifica delle sentenze al difensore domiciliatario non esenta l'interessato dall'obbligo di attivarsi per conoscere l'esito del processo, salvo prova di causa non imputabile all'istante.
- In casi analoghi, è cruciale dimostrare che il titolo residuo a fondamento della misura sia insufficiente o che la confisca si basi esclusivamente su una disposizione oggi invalida; in mancanza, la richiesta di revoca è destinata a fallire.
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