Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 755/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione lavoro, n. 58/2025 depositata in data 20.02.2025 avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione lavoro, n. 58/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione lavoro, n. 58/2025, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 20 febbraio 2025, non era stata appellata nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Ministero avesse rilasciato la carta o accreditato le somme dovute. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere dato integrale esecuzione alla sentenza il 3 dicembre 2025; la ricorrente ha confermato l’avvenuta esecuzione, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero, nelle more del giudizio di ottemperanza, ha dato piena esecuzione alla sentenza azionata. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando che l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso. Il Ministero è stato condannato a rifondere 1.000 euro di spese, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo in sede di esecuzione del giudicato.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato quale termine entro il quale la sentenza del giudice ordinario avrebbe potuto essere appellata; decorso inutilmente, la sentenza è passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la piena esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nel corso del processo comporta la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario adottare misure esecutive sostitutive.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza, anche se la materia del contendere è cessata per effetto dell’adempimento sopravvenuto.
  • L’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente può avvenire mediante il rilascio della carta o di altro strumento equipollente e l’accredito delle somme riconosciute dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.