Cassazione Civile, Ordinanza n. 29207/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società poi fallita aveva convenuto un ente locale per ottenere il saldo di due corrispettivi relativi a lavori eseguiti su una scuola comunale: un appalto del 15 giugno 2000 per la ristrutturazione dell’edificio e un successivo contratto del 28 dicembre 2000 per la realizzazione di un impianto antincendio. In primo grado il tribunale aveva accolto solo la domanda relativa all’impianto antincendio e respinto quella relativa alla ristrutturazione, ritenendo, sulla base della consulenza tecnica, che le opere del primo contratto fossero incomplete, tardive e affette da difetti, con controcredito del committente per vizi e penale da ritardo superiore al credito azionato. In appello il fallimento aveva contestato, tra l’altro, la possibilità per il comune di opporre il proprio controcredito dopo il fallimento e l’applicabilità della compensazione, nonché la disciplina normativa applicabile al contratto di appalto pubblico. La corte d’appello aveva però confermato il rigetto della domanda relativa alla ristrutturazione, valorizzando la compensazione impropria tra crediti derivanti dal medesimo rapporto e ritenendo irrilevante la mancata approvazione del collaudo alla data del fallimento. Con il ricorso per cassazione il fallimento deduceva: 1) ultrapetizione per avere la corte d’appello ritenuto tempestivamente proposta un’eccezione di compensazione che il comune non avrebbe formulato; 2) omessa pronuncia e/o falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione contrattuale e di disciplina degli appalti pubblici, per non avere la corte individuato la normativa applicabile al contratto del 15 giugno 2000; 3) violazione delle norme fallimentari e civilistiche sulla compensazione e sulla sorte del rapporto in caso di fallimento, sostenendo che non ricorressero i presupposti per compensare i contrapposti crediti e che l’appalto fosse ancora in corso al momento della dichiarazione di fallimento per mancata approvazione del collaudo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la compensazione non era stata rilevata d’ufficio: il comune aveva sin dalla comparsa di costituzione allegato l’esistenza del proprio controcredito, e la corte territoriale aveva correttamente qualificato la vicenda come compensazione impropria, cioè mero accertamento di partite reciproche derivanti da un unico rapporto contrattuale, rilevabile senza eccezione di parte o domanda riconvenzionale se fondato su fatti tempestivamente dedotti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la questione dell’applicabilità della normativa sugli appalti pubblici era già stata reputata irrilevante dal tribunale e tale statuizione non era stata impugnata dalla controparte; il ricorrente non aveva quindi utilità a pretendere una diversa qualificazione da "irrilevante" a "infondata". Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non si confrontava con una ratio autonoma della sentenza impugnata: anche a voler applicare l’art. 81 l. fall., lo scioglimento del rapporto non avrebbe avuto effetto retroattivo e non avrebbe impedito al committente di opporsi al pagamento deducendo l’inadempimento dell’appaltatore. La Corte ha inoltre ribadito che, in presenza di pretese contrapposte aventi titolo nel medesimo contratto di appalto, la compensazione impropria opera indipendentemente dal collaudo, che non ha effetto novativo delle obbligazioni delle parti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice si limita a dare atto di un controcredito tempestivamente allegato dalla parte, senza introdurre una questione nuova d’ufficio.
art. 1242 c.c.
La compensazione in senso proprio è distinta dalla compensazione impropria; quest’ultima non richiede un’eccezione in senso stretto.
art. 1362 c.c.
Invocato dal ricorrente per l’interpretazione del contratto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 1372 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere l’assetto contrattuale, ma la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di applicazione temporale della normativa, senza esito utile nel giudizio di legittimità.
L. 11 febbraio 1994, n. 109
La questione della sua applicabilità al contratto di appalto è stata ritenuta irrilevante in mancanza di interesse all’impugnazione della relativa statuizione.
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Richiamato dal ricorrente quale disciplina del contratto pubblico, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 360 c.p.c.
Le censure erano formulate come nullità e violazione di legge, ma sono state respinte o dichiarate inammissibili per mancato confronto con le rationes decidendi.
art. 55 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Invocato per sostenere l’erroneità della compensazione in ambito fallimentare, ma la censura non ha superato il vaglio di inammissibilità.
art. 56 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La corte ha ritenuto che, nel caso di crediti reciproci derivanti dal medesimo rapporto, operi la compensazione impropria, diversa dalla compensazione fallimentare in senso proprio.
art. 81 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Anche ove applicabile, lo scioglimento del contratto fallimentare non ha effetto retroattivo e non impedisce al committente di opporre l’inadempimento dell’appaltatore.
art. 1672 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di appalto, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.
art. 351 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
Richiamato dal ricorrente per la disciplina degli appalti pubblici, ma la questione è stata ritenuta non utile ai fini del ricorso.
artt. 91 ss. r.d. 25 maggio 1895, n. 350
Richiamati in tema di collaudo dei lavori pubblici, ma la Corte ha escluso che il collaudo abbia effetto novativo o paralizzi il controcredito del committente.
artt. 109-117 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
Il procedimento di collaudo è funzionale a verificare la corretta esecuzione dei lavori, senza interrompere il procedimento amministrativo per il sopravvenire del fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo rapporto contrattuale, il giudice può procedere al semplice accertamento delle partite di dare e avere senza necessità di eccezione di compensazione in senso stretto o di domanda riconvenzionale: si tratta di compensazione impropria, rilevabile d’ufficio purché i fatti siano stati tempestivamente allegati e provati.
- La compensazione impropria è distinta dalla compensazione legale o giudiziale in senso proprio: mentre queste presuppongono i relativi requisiti e possono richiedere un’eccezione di parte, la prima è una modalità di determinazione del saldo finale di un unico rapporto complesso.
- Nel fallimento dell’appaltatore, lo scioglimento del contratto non ha effetto retroattivo e non elimina la possibilità per il committente di opporre l’inadempimento dell’appaltatore ai fini del diniego o della riduzione del corrispettivo.
- Nel contratto di appalto, il collaudo ha funzione di verifica dell’esecuzione a regola d’arte, ma non produce di per sé un effetto novativo delle obbligazioni delle parti né impedisce, se ne ricorrono i presupposti, l’accertamento di controcrediti del committente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata o che difetti di interesse concreto alla riforma della statuizione censurata.
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