Sentenza del 12/01/2017 n. 594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la determinazione del valore iniziale ai fini dell'INVIM straordinaria. Sosteneva che, poiché il fondo agricolo era stato conferito alla società il 3 dicembre 1980, in regime di neutralità fiscale, il valore iniziale dovesse essere quello del fondo alla data del conferimento. Secondo la contribuente, il richiamo alla neutralità fiscale previsto dalla L. n. 904/1977, art. 10, non avrebbe consentito di utilizzare il valore storico del bene, risalente al 1 gennaio 1963, perché nel conferimento si sarebbe verificato un effettivo trasferimento dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la tesi della contribuente. Ai fini dell'INVIM straordinaria, il valore iniziale deve essere determinato secondo la regola prevista dal D.L. n. 55/1983, art. 26, comma 2, ossia con riferimento al momento dell'acquisto e, per gli acquisti anteriori, al 1 gennaio 1963. La neutralità fiscale applicabile ai conferimenti d'azienda non elimina né modifica il valore storico iniziale, ma mira soltanto a favorire le operazioni societarie rinviando il prelievo. Utilizzare come valore iniziale quello del conferimento avrebbe comportato una cancellazione parziale dell'imposta. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 26, comma 2, convertito nella L. 26 aprile 1983, n. 131
Il valore iniziale deve accertarsi con riferimento al momento dell'acquisto ovvero al 1 gennaio 1963 per gli acquisti registrati in epoca anteriore.
La norma impone di assumere come valore iniziale dell'INVIM straordinaria il valore riferito all'acquisto originario del bene, oppure il valore al 1 gennaio 1963 per gli acquisti anteriori, senza sostituirlo con il valore risultante da un successivo conferimento societario.
L. 16 dicembre 1977, n. 904, art. 10
Estende ai conferimenti d'azienda la neutralità fiscale prevista per determinate operazioni societarie.
La disposizione estende il regime di neutralità fiscale ai conferimenti d'azienda con trasferimento di immobili, ma tale neutralità non determina l'abolizione dell'imposta né consente di azzerare o rideterminare la storia fiscale del bene.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, comma 7
Prevede il regime di neutralità fiscale per fusioni, incorporazioni e scissioni comportanti trasferimenti immobiliari.
Il regime di neutralità fiscale è finalizzato a non tassare immediatamente l'operazione societaria e a rinviare il prelievo, mantenendo però il riferimento al valore storico del bene per la successiva determinazione dell'incremento imponibile.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 865 del 2001
Il precedente, relativo a una fattispecie analoga, conferma che nel calcolo dell'INVIM straordinaria il valore iniziale resta quello dell'acquisto originario, anche quando il bene sia successivamente trasferito mediante un conferimento fiscalmente neutrale.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale prevede la neutralità di un conferimento o di un'altra operazione societaria, la neutralità normalmente rinvia il prelievo senza cancellare il valore e la storia fiscale originaria del bene.
- Per determinare un incremento di valore soggetto a imposta, occorre fare riferimento alla data e al valore dell'acquisto originario quando la legge individua espressamente tali parametri; un successivo conferimento non sostituisce automaticamente questi elementi.
- Il valore del bene alla data di un conferimento può essere utilizzato come base di calcolo solo se una specifica disposizione lo prevede. In assenza di tale previsione, prevale il criterio storico stabilito dalla disciplina dell'imposta.
- La neutralità fiscale non equivale all'esenzione definitiva: l'operazione può non generare imposizione immediata, ma l'imposta può essere determinata successivamente tenendo conto dei valori originari.
- Nelle controversie analoghe è quindi necessario distinguere tra il momento in cui l'imposta diventa esigibile e il momento che la legge considera rilevante per determinare il valore iniziale.
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