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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26608/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di restituzione di contributi consortili versati in più anni a un consorzio di bonifica, proposta dal proprietario di alcuni immobili sul presupposto che i beni non fossero gravati dall’obbligo contributivo. In primo grado la domanda era stata accolta per mancata prova dell’inclusione degli immobili nel comprensorio di bonifica e del vantaggio diretto e specifico derivante dalle opere. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo una precedente ordinanza di cassazione, ha confermato l’accoglimento della domanda rilevando che il consorzio non aveva dimostrato l’esistenza di un piano di classifica o di altro atto idoneo a fondare la presunzione di debenza del contributo, e che risultavano solo le spese complessive sostenute per funzioni di tutela, gestione e controllo idrogeologico del territorio. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 384 c.p.c. e delle norme in tema di contributi consortili e riparto dell’onere della prova, sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto fissato dalla Cassazione e che, in presenza di piano di classifica e inserimento dei beni nel perimetro di contribuenza, l’onere probatorio sarebbe stato male applicato; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e violazione delle norme sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, lamentando che la Corte d’appello non avrebbe considerato la consulenza tecnica d’ufficio che, secondo il ricorrente, avrebbe evidenziato benefici per gli immobili del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il principio di diritto applicabile è quello secondo cui la presunzione relativa di debenza del contributo consortile opera solo se vi sia un piano di classifica o un perimetro di contribuenza; in mancanza di tali elementi, grava sul consorzio l’onere di provare sia l’inclusione dell’immobile nel comprensorio sia il concreto beneficio diretto e specifico derivante dalle opere. Ha inoltre ritenuto che la sentenza di merito avesse correttamente accertato l’assenza di prova del piano di classifica e la sola allegazione di spese generali, senza che ciò bastasse a dimostrare il vantaggio fondante il contributo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e perché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del consorzio alle spese del giudizio di cassazione e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come vizio di legittimità per dedurre la violazione di legge relativa al riparto dell’onere probatorio e al principio di diritto del giudice di rinvio

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    vincola il giudice di rinvio al rispetto del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali o processuali

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza è deducibile solo in caso di motivazione mancante o radicalmente incomprensibile

  • art. 115 c.p.c.

    è invocato dalla parte ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 17 della L. 25 luglio 1952, n. 991

    richiamato insieme alla disciplina dei contributi consortili

  • artt. 1 e 3 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamati quale base normativa generale della bonifica e dei contributi consortili

  • art. 2967, comma 1, c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 2728, comma 1, c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della presunzione relativa di debenza del contributo

  • art. 5 della L.R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42

    "per conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli interventi di cui agli artt. 3 e 4 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, il Consiglio regionale provvede: 1) alla classifica, declassifica o riclassifica ai fini della bonifica del territorio regionale; 2) alla delimitazione dei comprensori di bonifica"

    è richiamato per descrivere la funzione del piano di classifica e la delimitazione dei comprensori di bonifica

  • art. 13, ultimo comma, della L.R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42

    "Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza"

    è richiamato per affermare che la ripartizione delle spese avviene in ragione del beneficio e del piano di riparto di contribuenza

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La presunzione relativa di debenza del contributo consortile opera solo quando l’imposizione sia sorretta da un piano di classifica o dall’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza; in tal caso il contribuente può vincerla con prova contraria.
  • In mancanza di un piano di classifica o di un perimetro di contribuenza, spetta al consorzio dimostrare sia che il bene del contribuente ricade nel comprensorio, sia che esso riceve un concreto beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica.
  • La mera prova delle spese complessivamente sostenute dal consorzio per finalità generali di tutela, gestione e controllo del territorio non basta a fondare, da sola, l’obbligo contributivo del singolo proprietario.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e circoscrivere l’accertamento ai punti indicati dalla precedente decisione rescindente.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura sulla motivazione è ammissibile solo in caso di motivazione mancante o radicalmente incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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