Ordinanza n. 5220/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 915 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. II, n. 915 del 2025
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, notificandolo alla persona fisica che aveva promosso il ricorso davanti al TAR. L'appello, tuttavia, non è stato notificato anche ad altri due soggetti, una persona fisica e un'associazione sportiva dilettantistica, ai quali era stato notificato il ricorso di primo grado. Il giudice ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti nel giudizio d'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso le questioni di rito, di merito o sulle spese. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due soggetti non destinatari della notificazione dell'appello, ponendo a carico del Comune l'onere di notificare loro l'atto di appello entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Ha rinviato la causa a un'udienza pubblica successiva al deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, riservando ogni ulteriore decisione e ponendo le spese al definitivo. In caso di mancato adempimento, il giudice ha richiamato le conseguenze previste dall'art. 35 c.p.a., ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 49, comma 3, c.p.a.
integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice, con avvertenza delle conseguenze dell'inottemperanza
La disposizione consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio e di stabilire il termine per provvedervi, richiamando le conseguenze processuali dell'inadempimento.
art. 35 c.p.a.
in difetto, si provvederà ai sensi dell’art. 35 del c.p.a.
La norma è richiamata per le conseguenze processuali del mancato adempimento all'ordine di integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando l'atto di appello non è notificato a tutti i soggetti ai quali era stato notificato il ricorso di primo grado e che devono partecipare al giudizio, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti prima di decidere la controversia.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio deve indicare un termine per la notificazione dell'atto agli intimandi e deve avvertire che il mancato adempimento comporterà le conseguenze processuali previste dal codice del processo amministrativo.
- La decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese può essere riservata a un'udienza successiva al deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio.
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