Sentenza n. 255/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'accertamento dell'inadempimento da parte del Comune di Albaredo d'Adige all'“Accordo di programma per la partecipazione al bando pubblico della Regione Veneto Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013” relativamente alla realizzazione del “Progetto del parco intercomunale delle Anse dell'Adige”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Recesso del Comune capofila dall'accordo di programma relativo alla realizzazione del Parco intercomunale delle Anse dell'Adige e conseguente perdita del contributo regionale
Esito
Favorevole al resistente (ente capofila)
La controversia
Il Comune ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del recesso dall'accordo di programma stipulato tra più Comuni per la realizzazione di un progetto finanziato dalla Regione Veneto e la condanna del Comune capofila al risarcimento dei danni, quantificati in euro 219.319,36 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Ha dedotto l'incompatibilità del recesso con l'art. 15 della legge n. 241/1990, nonché difetto di adeguata motivazione ed eccesso di potere, sostenendo di avere subito la perdita della quota di contributo regionale spettante e il pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione dell'intervento. Il Comune resistente ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dall'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a., in ragione del decorso di quasi sette anni dalla comunicazione del recesso e dalla successiva comunicazione regionale di riprogrammazione delle risorse.
La decisione
Il TAR ha esaminato in via pregiudiziale e assorbente la tempestività della domanda risarcitoria e l'ha dichiarata irricevibile per decadenza. Ha qualificato l'accordo di programma tra pubbliche amministrazioni come modulo consensuale pubblicistico di esercizio del potere amministrativo, funzionalizzato alla cura di interessi pubblici. Ne consegue che anche la determinazione dell'amministrazione di riesaminare la propria adesione e sciogliersi dall'accordo, ove riconducibile all'autotutela, conserva natura di esercizio di potere pubblico ed è soggetta ai rimedi propri della giurisdizione amministrativa. Poiché la causa petendi era incentrata sull'illegittimità del recesso quale comportamento provvedimentale e sulla lesione dell'interesse legittimo alla prosecuzione del programma pubblico, la domanda risarcitoria ricadeva nell'art. 30 c.p.a. Il termine decadenziale di 120 giorni decorreva, quantomeno, dalla conoscenza del recesso comunicato il 17 agosto 2015 e, comunque, dalla comunicazione regionale del 21 settembre 2015, con cui era stata disposta la riprogrammazione del finanziamento. La domanda notificata quasi sette anni dopo era quindi tardiva. La nota del 1° aprile 2019, con cui il Comune ricorrente aveva sollecitato la revoca del recesso e la prosecuzione dell'intervento, non poteva sospendere né interrompere il termine di decadenza. Il giudice ha inoltre escluso la riqualificazione della controversia come responsabilità da inadempimento contrattuale, valorizzando il petitum sostanziale e la natura pubblicistica dell'accordo e del recesso. Ogni ulteriore questione sulla legittimità del recesso e sulla quantificazione del danno è stata assorbita. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 15 l. 241/1990
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono moduli consensuali pubblicistici di esercizio del potere amministrativo; il richiamo ai principi civilistici opera solo nei limiti della compatibilità con la natura pubblicistica dell'accordo.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine decadenziale di 120 giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento lesivo o, per le condotte non provvedimentali, dal verificarsi del fatto lesivo; il termine di decadenza non è soggetto a interruzione o sospensione.
Massime di principio
- L'accordo di programma tra pubbliche amministrazioni è un modulo consensuale pubblicistico di esercizio del potere amministrativo e non si trasforma, per il richiamo ai principi del diritto civile, in un rapporto meramente privatistico.
- La determinazione con cui un'amministrazione, nell'ambito dell'autotutela e della cura dell'interesse pubblico, riesamina la propria adesione a un accordo di programma e procede al suo scioglimento costituisce esercizio di potere pubblico ed è soggetta ai rimedi tipici del processo amministrativo.
- Quando la causa petendi e il petitum sostanziale contestano l'illegittimità del recesso da un accordo pubblicistico e chiedono il risarcimento per la lesione dell'interesse legittimo alla prosecuzione del programma, la domanda ricade nell'art. 30 c.p.a. e nel relativo termine decadenziale di 120 giorni.
- Il termine decadenziale per l'azione risarcitoria amministrativa decorre dalla conoscenza dell'atto o del fatto lesivo, non può essere interrotto o sospeso da una successiva richiesta di riesame o revoca e non può essere eluso riqualificando la controversia come responsabilità da inadempimento contrattuale quando la lesione dedotta deriva dall'esercizio di potere amministrativo.
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