Sentenza n. 462/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Bergamo di archiviazione o inammissibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Bergamo aveva disposto l’archiviazione o l’inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilevando la mancata presentazione alla convocazione per il fotosegnalamento e l’assenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del titolo, tra cui il visto di ingresso, il nulla osta al lavoro, il contratto di soggiorno e la documentazione relativa al domicilio. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il diniego si fondasse su ragioni meramente formali senza una verifica della sua concreta condizione; nonché la nullità del provvedimento per omessa traduzione in una lingua a lui conosciuta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che il sistema italiano è fondato sul principio del flusso regolato e che l’ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro presuppongono il rispetto della sequenza prevista dalla disciplina dell’immigrazione: rientro nei flussi annuali, richiesta del datore di lavoro, nulla osta della Prefettura, visto di ingresso, stipula del contratto di soggiorno, presentazione alla Questura per il fotosegnalamento e rilascio del permesso. Il rilascio del titolo in assenza di tali presupposti è possibile solo nell’ambito di procedure straordinarie di emersione. Nel caso concreto il ricorrente era privo del visto, del nulla osta e del contratto di soggiorno, non si era presentato al fotosegnalamento e non aveva dedotto alcun legittimo impedimento; pertanto il provvedimento negativo aveva natura vincolata e non richiedeva ulteriori valutazioni discrezionali sulla sua situazione. L’omesso preavviso di rigetto è stato ritenuto sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La mancata traduzione dell’atto è stata qualificata come mera irregolarità, idonea esclusivamente a consentire la rimessione in termini per impugnare, ma non a determinare l’illegittimità o la nullità del provvedimento; il ricorso era comunque stato proposto tempestivamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 286/1998
La disciplina dei flussi annuali costituisce uno dei presupposti del sistema regolato di ingresso per lavoro subordinato.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando, trattandosi di provvedimento vincolato, sia dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
Il vizio derivante dall’omessa comunicazione del preavviso di rigetto è sanabile quando il provvedimento negativo è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone, secondo la disciplina del flusso regolato, il rispetto della sequenza sostanziale composta da rientro nei flussi, richiesta del datore di lavoro, nulla osta della Prefettura, visto di ingresso, contratto di soggiorno e presentazione alla Questura per il fotosegnalamento.
- In assenza del visto di ingresso, del nulla osta al lavoro e del contratto di soggiorno, nonché in caso di mancata presentazione al fotosegnalamento senza legittimo impedimento, l’amministrazione può adottare un provvedimento negativo vincolato, senza dover effettuare ulteriori valutazioni discrezionali sulla condizione individuale dello straniero.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando risulti che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990.
- La mancata traduzione del provvedimento amministrativo destinato a uno straniero costituisce una mera irregolarità e non determina, di per sé, la nullità o l’illegittimità dell’atto; essa può rilevare ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione e della rimessione in termini.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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