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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 2412 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RADDOPPIO DEI TERMINI - Denuncia - Trasmissione - Termine ordinario - Rispetto - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini ordinari di accertamento previsto dall'art. 43 del d.lgs. 600/1973, nella versione anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 131, della legge 208/2015. Il raddoppio presupponeva la presentazione o trasmissione di una denuncia relativa a una condotta tributaria penalmente rilevante. Tuttavia, la denuncia non può essere utilizzata per riattivare un termine ordinario di accertamento già definitivamente scaduto. Pur non dovendo necessariamente risultare fondata all'esito del procedimento penale, la denuncia deve avere un minimo fondamento e non può essere presentata in modo abnorme o meramente strumentale.

La decisione

Il principio affermato è che il raddoppio dei termini non opera se la denuncia è stata presentata o trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario di accertamento. In tale situazione, il termine non può riprendere efficacia e l'accertamento fondato esclusivamente sul raddoppio deve essere considerato tardivo. La denuncia può anche rivelarsi infondata, ma deve essere almeno astrattamente plausibile e non priva di qualsiasi fondamento. Dal principio enunciato emerge quindi un esito favorevole al contribuente rispetto a una denuncia tardiva o manifestamente pretestuosa.

Norme richiamate

  • Art. 43 del d.lgs. 600/1973, nel testo anteriore alla legge 208/2015

    Il raddoppio dei termini opera in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale.

    La norma consentiva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di una condotta astrattamente penalmente rilevante, ma non permetteva di riattivare un termine ordinario già scaduto. La denuncia doveva inoltre poggiare su un minimo fondamento e non essere abnorme o strumentale.

  • Art. 1, comma 131, della legge 208/2015

    La disposizione ha modificato la disciplina del raddoppio dei termini, ma la decisione richiamata applica la versione precedente della norma.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini può estendere un termine ancora pendente, ma non può far rivivere un termine ordinario già definitivamente scaduto.
  • Per valutare la tempestività dell'accertamento occorre verificare prima la scadenza del termine ordinario e solo successivamente la data della denuncia o della sua trasmissione.
  • La denuncia penale non deve necessariamente concludersi con una condanna né risultare definitivamente fondata, ma non può essere manifestamente priva di qualsiasi base fattuale o giuridica.
  • Una denuncia presentata dopo la scadenza del termine ordinario non è idonea, da sola, a legittimare il raddoppio e può comportare la tardività dell'accertamento.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base alla versione temporale dell'art. 43 del d.lgs. 600/1973 vigente per il periodo d'imposta e per gli atti considerati.

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