Sentenza del 19/08/2015 n. 16947 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria relativa a una cartella di pagamento per maggiore IRPEF 1999, derivante dal reddito di partecipazione imputatogli quale socio della società. Ha sostenuto che l'accertamento del reddito societario e quello del reddito del socio fossero inscindibilmente collegati, invocando il litisconsorzio necessario, il giudicato favorevole ottenuto dalla società e la violazione del principio di capacità contributiva. Ha inoltre dedotto omessa pronuncia, contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 2909 c.c., affermando di avere partecipato al giudizio promosso dalla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'avviso di accertamento notificato personalmente al socio, relativo al suo reddito da partecipazione, era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Tale acquiescenza impedisce al socio di invocare, contro la cartella di pagamento, il giudicato eventualmente favorevole ottenuto dalla società in un diverso giudizio. La partecipazione del socio al giudizio riguardante l'accertamento societario non è stata ritenuta sufficiente, poiché il giudizio in esame riguardava un distinto atto impositivo personale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
La disciplina del litisconsorzio necessario nelle controversie tributarie relative a società di persone e soci non consente, secondo la Corte, di superare la definitività dell'accertamento personale del socio non impugnato.
TUIR, art. 5, comma 1
Il reddito delle società di persone è imputato per trasparenza ai soci. Tuttavia, l'accertamento personale del reddito da partecipazione, se non impugnato dal socio, diviene definitivo nei suoi confronti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
La rettifica del reddito delle società di persone e quella dei redditi imputati ai soci sono collegate, ma tale collegamento non permette al socio di beneficiare automaticamente del giudicato relativo alla società quando il proprio avviso sia divenuto definitivo.
Costituzione, art. 53
La Corte ha ritenuto implicitamente respinta la censura relativa alla capacità contributiva, poiché la pretesa fiscale si fondava su un avviso personale divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Codice civile, art. 2909
Il giudicato produce effetti nei limiti soggettivi e oggettivi della decisione. Il giudicato relativo all'accertamento della società non si estende automaticamente all'accertamento personale del socio, se quest'ultimo riguarda un atto distinto e non impugnato.
Massime di principio
- Il socio di una società di persone deve impugnare autonomamente l'avviso di accertamento notificatogli per il proprio reddito da partecipazione; la mancata impugnazione rende l'atto definitivo.
- La partecipazione del socio al giudizio promosso dalla società non equivale necessariamente all'impugnazione del suo personale avviso di accertamento.
- Un giudicato favorevole ottenuto dalla società può non essere utilizzabile dal socio contro una cartella fondata su un distinto accertamento personale ormai definitivo.
- In presenza di atti impositivi collegati, occorre verificare separatamente destinatario, oggetto e tempestiva impugnazione di ciascun atto.
- Le questioni di litisconsorzio, capacità contributiva o collegamento tra accertamento societario e personale non consentono, di regola, di riaprire un accertamento divenuto definitivo per acquiescenza.
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