Cassazione Civile, Ordinanza n. 22775/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018, e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della definizione agevolata intervenuta.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una società, con contestazioni relative a IVA, IRAP e IRES per l'anno d'imposta 2007. Le società destinatarie degli atti avevano impugnato gli accertamenti dinanzi ai giudici tributari, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato i ricorsi, confermando la pretesa erariale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio le controricorrenti hanno rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, chiedendo la sospensione del processo. Successivamente l'Amministrazione ha depositato documentazione attestante che la controversia era stata regolarmente definita e che i pagamenti dovuti per il perfezionamento della definizione erano stati effettuati, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
legge di conversione del d.l. n. 119/2018
La norma di conversione viene richiamata quale base della disciplina della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria sia validamente definita tramite un istituto di definizione agevolata previsto dalla legge, il giudizio di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata giustifica, di regola, la compensazione delle spese processuali.
- Ai fini della declaratoria di estinzione, è sufficiente che risulti documentalmente il perfezionamento della definizione e l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Come è indicizzato
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