Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48528/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo dell'8/3/2023 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la continuazione rispetto a precedenti condanne e ha confermato le condanne per numerosi furti aggravati (furti delle chiavi nelle autovetture e successivi furti in abitazione) nonché la recidiva e l'aggravante di danno di rilevante entità. I motivi di ricorso in Cassazione contestavano, tra l'altro: carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di prova indiziaria (qualità delle immagini, criteri di riconoscimento fotografico, significato del possesso di foto della refurtiva, dati di localizzazione cellulare); errata valutazione dell'assorbimento/consunzione o della progressione criminosa tra furto delle chiavi e furto in abitazione; erronea applicazione/omessa motivazione sull'aggravante di cui all'art. 61 n.7 (danno di particolare gravità); vizio nella determinazione della pena (dosimetria, aumenti ex art. 63 n.4, contenimento nei minimi); erronea declaratoria di recidiva; e censure specifiche sulla confisca dell'autovettura BMW.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi principali: i gravami erano aspecifici e, in molti punti, riproducevano censure di merito già trattate e respinte in appello senza fornire indicazione puntuale dei singoli vizi di diritto o dei punti della motivazione cui riferirli, come richiesto dagli artt. 581, 591 e 606 c.p.p.; la Corte ha ribadito che non è compito della Cassazione riesaminare il merito o rielaborare motivi confusi. Sostanzialmente la Suprema Corte ha ritenuto adeguata, logica e coerente la valutazione della Corte d'Appello (valutazione complessiva degli indizi, doppia conforme, esame delle alternative difensive) e ha respinto le censure relative a consunzione/progresione criminosa, valutazione delle circostanze aggravanti, quantificazione delle pene e confisca del veicolo (ribadendo che l'autovettura può essere confiscata se strumentale alla commissione o alla consumazione del reato anche senza modifiche strutturali). Conseguenza pratica: resta ferma la decisione della Corte d'Appello (condanne e pene così come rideterminate in relazione alla continuazione); inoltre la Corte d'Appello aveva già disposto il dissequestro e la restituzione a Barone Giuseppa delle penne riconosciute, disposizione non annullata dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi e alla forma del ricorso; usato per delimitare i contenuti che devono essere esposti nel ricorso

  • art. 581 cod. proc. pen.

    art. 581, co. 1, lett. c)

    obbligo del ricorrente di enunciare i motivi con indicazione specifica delle ragioni di diritto e dei fatti; la Cassazione ha ritenuto i ricorsi aspecifici per violazione di questo onere

  • art. 591 cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c)

    norma richiamata per l'inammissibilità dei motivi generici o perplessi: motivi aspecifici comportano inammissibilità

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, co. 1, lett. e)

    definisce la deducibilità del vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) chiedendo che il vizio risulti dal testo impugnato o da atti specificamente indicati; la Corte ha richiamato il requisito di specificità

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamata in tema di oneri probatori e gravità/precisione degli indizi; la Corte ha osservato che il ricorso non ha dedotto la violazione in modo sancito dalla legge e che la deduzione generica è inammissibile

  • art. 624 c.p.

    fattispecie di furto generico richiamata nell'imputazione per i furti delle chiavi; la Corte ha valutato il rapporto tra furto semplice e reato più grave alla luce della struttura normativa e della giurisprudenza

  • art. 624-bis c.p.

    art. 624-bis c.p. (furto in abitazione)

    reato più grave contestato per i furti in abitazione; la Corte ha ritenuto che non ricorreva automaticamente consunzione assorbente dei furti delle chiavi in quello più grave, potendosi configurare la continuazione

  • art. 648 c.p.

    art. 648 c.p. (ricettazione)

    richiamato nella imputazione relativa al possesso/ricettazione di penne provenienti da furto; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione di merito sul riconoscimento dell'oggetto

  • art. 84 c.p.

    art. 84 cod. pen. (reato complesso)

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la consunzione; la Corte di legittimità ha ricordato la giurisprudenza (Sez. U) e confermato che l'art.84 si applica solo in ipotesi particolari e non automaticamente alle fattispecie in esame

  • art. 61 n. 7 c.p.

    aggravante richiamata in relazione al 'danno di particolare gravità'; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito aveva adeguatamente valutato la sua sussistenza

  • art. 63 n. 4 c.p.

    aumento della pena per recidiva/continuità; la Corte ha ritenuto legittima la dosimetria motivata dai giudici di merito

  • art. 133 c.p.

    art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    richiamato per spiegare che la determinazione della pena nella forbice edittale è discrezionale e adeguatamente motivata se è prossima al minimo

  • art. 240 c.p.

    art. 240, comma 1, cod. pen. (confisca per cose che servirono a commettere il reato)

    utilizzato per giustificare la confisca dell'autovettura anche se non modificata: la giurisprudenza consente la confisca per cose impiegate nello svolgimento dell'attività criminosa senza richiedere indispensabilità

  • art. 81 c.p.

    art. 81 cod. pen. (continuazione)

    richiamato dalla Corte d'Appello per unificare fatti e determinare la pena unica per continuazione; la Cassazione ha ritenuto insindacabile la verifica di merito adeguatamente motivata

  • art. 15 c.p.

    art. 15 cod. pen. (criterio di specialità e concorso apparente di norme)

    richiamato nel dibattito su consunzione/assorbimento; la Corte ha ricordato che i criteri di assorbimento non possono sostituire il principio di specialità e la determinazione normativa

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici: non si possono cumulare in forma perplessa vizi diversi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la genericità rende il ricorso inammissibile.
  • Non è compito della Corte di Cassazione rivedere il merito o rielaborare argomentazioni difensive già esaminate e motivate dalle corti di merito; censure che chiedono una diversa lettura globale delle prove sono inammissibili se non indicano punti di diritto specifici.
  • La "doppia conforme" (due gradi con la stessa decisione) limita il sindacato di legittimità: la Cassazione interviene solo se è dimostrabile travisamento di prove o introduzione di elementi nuovi nella motivazione di secondo grado.
  • Fra furto delle chiavi e successivo furto in abitazione la consunzione o l'assorbimento non è automatica: va verificata la configurazione normativa (specialità) e l'unità di contesto; la mera finalizzazione del primo atto al secondo può giustificare continuità, non necessariamente consunzione.
  • La prova indiziaria (immagini video, dati di localizzazione cellulare, possesso di foto della refurtiva) può essere valutata complessivamente dal giudice di merito se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; contestazioni sulla qualità delle immagini o su singoli elementi devono essere dedotte con precisione per essere esaminabili in Cassazione.
  • La determinazione della pena entro i limiti edittali è rimessa a discrezionalità del giudice di merito e si reputa adeguatamente motivata se la pena è prossima al minimo e il ragionamento è congruo rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • Per la confisca, non è necessario che il bene sia stato oggetto di modifiche strutturali: è sufficiente che sia stato utilizzato per commettere, facilitare o occultare i proventi del reato secondo la giurisprudenza consolidata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.