Cassazione Penale, Sentenza n. 48528/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo dell'8/3/2023 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la continuazione rispetto a precedenti condanne e ha confermato le condanne per numerosi furti aggravati (furti delle chiavi nelle autovetture e successivi furti in abitazione) nonché la recidiva e l'aggravante di danno di rilevante entità. I motivi di ricorso in Cassazione contestavano, tra l'altro: carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di prova indiziaria (qualità delle immagini, criteri di riconoscimento fotografico, significato del possesso di foto della refurtiva, dati di localizzazione cellulare); errata valutazione dell'assorbimento/consunzione o della progressione criminosa tra furto delle chiavi e furto in abitazione; erronea applicazione/omessa motivazione sull'aggravante di cui all'art. 61 n.7 (danno di particolare gravità); vizio nella determinazione della pena (dosimetria, aumenti ex art. 63 n.4, contenimento nei minimi); erronea declaratoria di recidiva; e censure specifiche sulla confisca dell'autovettura BMW.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi principali: i gravami erano aspecifici e, in molti punti, riproducevano censure di merito già trattate e respinte in appello senza fornire indicazione puntuale dei singoli vizi di diritto o dei punti della motivazione cui riferirli, come richiesto dagli artt. 581, 591 e 606 c.p.p.; la Corte ha ribadito che non è compito della Cassazione riesaminare il merito o rielaborare motivi confusi. Sostanzialmente la Suprema Corte ha ritenuto adeguata, logica e coerente la valutazione della Corte d'Appello (valutazione complessiva degli indizi, doppia conforme, esame delle alternative difensive) e ha respinto le censure relative a consunzione/progresione criminosa, valutazione delle circostanze aggravanti, quantificazione delle pene e confisca del veicolo (ribadendo che l'autovettura può essere confiscata se strumentale alla commissione o alla consumazione del reato anche senza modifiche strutturali). Conseguenza pratica: resta ferma la decisione della Corte d'Appello (condanne e pene così come rideterminate in relazione alla continuazione); inoltre la Corte d'Appello aveva già disposto il dissequestro e la restituzione a Barone Giuseppa delle penne riconosciute, disposizione non annullata dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi e alla forma del ricorso; usato per delimitare i contenuti che devono essere esposti nel ricorso
art. 581 cod. proc. pen.
art. 581, co. 1, lett. c)
obbligo del ricorrente di enunciare i motivi con indicazione specifica delle ragioni di diritto e dei fatti; la Cassazione ha ritenuto i ricorsi aspecifici per violazione di questo onere
art. 591 cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c)
norma richiamata per l'inammissibilità dei motivi generici o perplessi: motivi aspecifici comportano inammissibilità
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, co. 1, lett. e)
definisce la deducibilità del vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) chiedendo che il vizio risulti dal testo impugnato o da atti specificamente indicati; la Corte ha richiamato il requisito di specificità
art. 192 cod. proc. pen.
richiamata in tema di oneri probatori e gravità/precisione degli indizi; la Corte ha osservato che il ricorso non ha dedotto la violazione in modo sancito dalla legge e che la deduzione generica è inammissibile
art. 624 c.p.
fattispecie di furto generico richiamata nell'imputazione per i furti delle chiavi; la Corte ha valutato il rapporto tra furto semplice e reato più grave alla luce della struttura normativa e della giurisprudenza
art. 624-bis c.p.
art. 624-bis c.p. (furto in abitazione)
reato più grave contestato per i furti in abitazione; la Corte ha ritenuto che non ricorreva automaticamente consunzione assorbente dei furti delle chiavi in quello più grave, potendosi configurare la continuazione
art. 648 c.p.
art. 648 c.p. (ricettazione)
richiamato nella imputazione relativa al possesso/ricettazione di penne provenienti da furto; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione di merito sul riconoscimento dell'oggetto
art. 84 c.p.
art. 84 cod. pen. (reato complesso)
richiamato dai ricorrenti per sostenere la consunzione; la Corte di legittimità ha ricordato la giurisprudenza (Sez. U) e confermato che l'art.84 si applica solo in ipotesi particolari e non automaticamente alle fattispecie in esame
art. 61 n. 7 c.p.
aggravante richiamata in relazione al 'danno di particolare gravità'; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito aveva adeguatamente valutato la sua sussistenza
art. 63 n. 4 c.p.
aumento della pena per recidiva/continuità; la Corte ha ritenuto legittima la dosimetria motivata dai giudici di merito
art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
richiamato per spiegare che la determinazione della pena nella forbice edittale è discrezionale e adeguatamente motivata se è prossima al minimo
art. 240 c.p.
art. 240, comma 1, cod. pen. (confisca per cose che servirono a commettere il reato)
utilizzato per giustificare la confisca dell'autovettura anche se non modificata: la giurisprudenza consente la confisca per cose impiegate nello svolgimento dell'attività criminosa senza richiedere indispensabilità
art. 81 c.p.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
richiamato dalla Corte d'Appello per unificare fatti e determinare la pena unica per continuazione; la Cassazione ha ritenuto insindacabile la verifica di merito adeguatamente motivata
art. 15 c.p.
art. 15 cod. pen. (criterio di specialità e concorso apparente di norme)
richiamato nel dibattito su consunzione/assorbimento; la Corte ha ricordato che i criteri di assorbimento non possono sostituire il principio di specialità e la determinazione normativa
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: non si possono cumulare in forma perplessa vizi diversi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la genericità rende il ricorso inammissibile.
- Non è compito della Corte di Cassazione rivedere il merito o rielaborare argomentazioni difensive già esaminate e motivate dalle corti di merito; censure che chiedono una diversa lettura globale delle prove sono inammissibili se non indicano punti di diritto specifici.
- La "doppia conforme" (due gradi con la stessa decisione) limita il sindacato di legittimità: la Cassazione interviene solo se è dimostrabile travisamento di prove o introduzione di elementi nuovi nella motivazione di secondo grado.
- Fra furto delle chiavi e successivo furto in abitazione la consunzione o l'assorbimento non è automatica: va verificata la configurazione normativa (specialità) e l'unità di contesto; la mera finalizzazione del primo atto al secondo può giustificare continuità, non necessariamente consunzione.
- La prova indiziaria (immagini video, dati di localizzazione cellulare, possesso di foto della refurtiva) può essere valutata complessivamente dal giudice di merito se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; contestazioni sulla qualità delle immagini o su singoli elementi devono essere dedotte con precisione per essere esaminabili in Cassazione.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è rimessa a discrezionalità del giudice di merito e si reputa adeguatamente motivata se la pena è prossima al minimo e il ragionamento è congruo rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Per la confisca, non è necessario che il bene sia stato oggetto di modifiche strutturali: è sufficiente che sia stato utilizzato per commettere, facilitare o occultare i proventi del reato secondo la giurisprudenza consolidata.
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