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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1516/2021 del 25/01/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25731/2018, sostenendo un manifesto errore di fatto. L'ordinanza aveva accolto il motivo di cassazione dell'Università per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione relativa all'inquadramento e alle differenze retributive. Ferri ha contestato che la Corte avesse erroneamente ritenuto che l'Università avesse riproposto l'eccezione in appello, mentre invece essa non sarebbe stata formulata nel grado d'appello e pertanto si sarebbe formato un giudicato interno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il rimedio revocatorio per errore di fatto sia strettamente delimitato: l'errore deve emergere in modo manifesto dal confronto fra la sentenza impugnata e gli atti e documenti del processo e non può riguardare valutazioni o interpretazioni contestate. L'ordinanza impugnata non affermava espressamente che l'Università avesse proposto l'eccezione in appello, ma si è basata sulla considerazione che l'eccezione fosse stata proposta nell'atto introduttivo del giudizio (primo grado) e che avrebbe dovuto essere presa autonomamente in considerazione. Inoltre la questione della prescrizione era stata oggetto di controversia tra le parti (l'Università sosteneva che il profilo era stato sottoposto al giudice d'appello, la Ferri negava ciò), sicché la pronuncia costituisce valutazione sul punto controverso e non è sindacabile in sede di revocazione. Condanna della ricorrente alle spese di lite in euro 5.250,00 oltre spese prenotate a debito e disposizione relativa al versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La norma relativa all'obbligo del giudice di pronunciare su tutte le questioni proposte rileveva nel precedente profilo di censura della Corte. La Cassazione richiamava la necessità che l'eccezione di prescrizione fosse stata considerata dal giudice di merito.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo che disciplina il rimedio della revocazione per errore materiale o di fatto. La Corte ha usato i criteri di tale norma per valutare l'ammissibilità del ricorso di revocazione, richiedendo errore manifesto derivabile dagli atti.

  • art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c.

    Prevede la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. La Corte ha precisato che l'errore deve essere di assoluta evidenza e non riguardare valutazioni o questioni controverse tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per attestare la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente; la Corte ha dato atto dell'applicabilità della disposizione così come modificata dalla legge n. 228/2012.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012 (modifica d.P.R. n. 115/2002)

    Richiamata in connessione con l'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 per la determinazione del contributo unificato; ha funzione meramente istruttoria nella pronuncia sulle spese e contributi.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nella pronuncia con riferimento al criterio di calcolo del contributo unificato quando dovuto; la Corte ha disposto l'ulteriore versamento ove applicabile.

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione per errore di fatto (art. 391-bis e art. 395 n.4 c.p.c.) è molto restrittivo: l'errore deve risultare in modo manifesto dal confronto tra la sentenza impugnata e gli atti/documenti senza bisogno di indagini interpretative.
  • Non è revocabile in base a un presunto travisamento ogni valutazione del giudice su fatti o sulla interpretazione degli atti processuali; le valutazioni controverse tra le parti sono sottratte al rimedio revocatorio.
  • Se una questione (es. eccezione di prescrizione) è stata oggetto di contrasto tra le parti, la pronuncia del giudice su quella questione costituisce valutazione insindacabile in sede di revocazione; il ricorrente deve dimostrare che la sentenza ha fondato il suo decisum su un fatto la cui inesistenza sia incontrovertibilmente dimostrabile dagli atti.
  • Nelle ipotesi in cui si contesti che una deduzione non sia stata proposta in un grado di giudizio, per ottenere revocazione occorre provare in modo chiaro e documentale che la sentenza si è basata su una supposizione di un fatto la cui verità è positivamente esclusa dagli atti, non semplicemente sostenere che la Corte ha errato nell'interpretare il quadro processuale.
  • In caso di rigetto della revocazione il ricorrente può essere condannato alle spese e soggetto all'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti normativi.

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