Cassazione Civile, Sentenza n. 1514/2021 del 25/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 16.4.2009, in quanto la Congregazione aveva riorganizzato le strutture per ridurre i costi e aveva soppresso il posto occupato dalla Pintus attribuendo le mansioni a una religiosa non retribuita. Il ricorso per cassazione si fondava su tre motivi: (1) errore nella valutazione del nesso causale, con inversione tra soppressione del posto e riassegnazione delle mansioni; (2) difetto di motivazione conforme a quanto comunicato nel licenziamento, ossia la Corte avrebbe valutato una crisi generale della Congregazione anziché la situazione economica della specifica residenza sanitaria diretta dalla ricorrente (la quale contestava che il bilancio della sua RSA fosse positivo); (3) omissione di considerare come elemento indiziario l'esistenza di contrasti interni tra il personale religioso e la Pintus, che avrebbero potuto far emergere un licenziamento ritorsivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo confermando che la soppressione di una specifica posizione lavorativa, anche quando le mansioni vengano ripartite o svolte da altro personale (anche non retribuito), può legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo purché sussista un effettivo mutamento organizzativo e il nesso causale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza del gravame in cassazione e perché la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale aveva accertato la sussistenza del giustificato motivo e, pertanto, non era necessario procedere all'accertamento del carattere ritorsivo, che richiede l'esclusività del motivo illecito. Le spese di cassazione sono compensate; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei termini indicati dalla sentenza.
Norme richiamate
legge n. 604 del 1966
La Corte interpreta l'art. 3 nel senso che la ragione inerente all'attività produttiva legittima il licenziamento quando determini la soppressione di una specifica posizione lavorativa; la riorganizzazione può consistere anche nella ripartizione delle mansioni o nell'utilizzo di personale non retribuito, purché l'effetto sia un effettivo mutamento organizzativo e non sia pretestuoso.
codice civile
Rinvio alla regola della prova: chi allega fatti deve provare. La Corte valuta l'onere probatorio a carico del datore di lavoro sulla veridicità dei fatti impeditivi dell'illiceità del licenziamento.
codice civile
Riferito al vizio del licenziamento per motivo illecito (ritorsione): la Corte ricorda che il motivo illecito deve essere esclusivo e determinante per poter dichiarare la nullità ritorsiva.
codice civile
Citato tra le norme richiamate in materia di allegazione e prova, senza una interpretazione estesa nella motivazione.
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento della censura per violazione di norme di diritto in cassazione; la Corte verifica che i motivi invocati rientrino nei limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.
legge n. 183 del 2010
Richiamata per il principio di non sindacabilità delle scelte di convenienza e opportunità del datore di lavoro in tema di riorganizzazione aziendale, nei limiti del controllo sull'effettività e non pretestuosità delle ragioni addotte.
decreto legislativo n. 276 del 2003
artt. 27, comma 3 e 69, comma 3
Richiamati come norme che, insieme ad altre, limitano il sindacato giudiziale sulle scelte organizzative del datore di lavoro a favore di un controllo sulla non pretestuosità e sull'effettività del motivo.
legge n. 92 del 2012
Ulteriore richiamo normativo che conferma la tendenza legislativa a circoscrivere il sindacato giudiziale sulle scelte imprenditoriali, lasciando al giudice il controllo sulla veridicità e causalità delle ragioni addotte.
statuto dei lavoratori / legge n. 300 del 1970
art. 18, comma 1 (novellato)
Citato in relazione alla tutela reintegratoria in caso di licenziamento nullo per motivo illecito; la Corte ricorda che l'accertamento della ritorsività presuppone l'assenza della causale lecita.
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata in materia di contributo unificato e degli oneri di pagamento a carico della parte ricorrente; la Corte dà atto delle condizioni per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo quando un cambiamento organizzativo determina la soppressione di una specifica posizione lavorativa; non è necessario che l'andamento economico negativo sia provato in modo uniforme su tutte le strutture, purché il mutamento sia effettivo e non pretestuoso.
- La semplice riassegnazione delle mansioni o la loro attribuzione a personale diverso (anche non retribuito, nel caso di enti religiosi) non esclude a priori la legittimità del licenziamento se tale riassegnazione è funzionale a una reale riduzione dei costi e alla ristrutturazione organizzativa.
- Il controllo giudiziale non sindaca le scelte di convenienza o opportunità del datore di lavoro, ma verifica soltanto l'effettività, la veridicità e il nesso causale tra la ragione organizzativa addotta e il licenziamento.
- Per ottenere l'accertamento di un licenziamento ritorsivo è necessario dimostrare che il motivo illecito fosse esclusivo e determinante; se il datore dimostra un giustificato motivo oggettivo concreto, l'indagine sulla ritorsività può risultare superflua.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a chiedere una diversa valutazione delle prove di merito o che non rispettino gli obblighi di autosufficienza: le questioni non adeguatamente dedotte e trattate nel merito sono inammissibili.
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